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Die Gemeinde Muri hat ihre kommunale Nutzungsplanung einer Teilrevision unterzogen. Daraus resultierte neben verschiedenen Umzonungen auch eine Einzonung. Bei den Schul- und Sportanlagen "Bachmatte" sind - als Ersatz für die bestehenden Anlagen hinter dem Bahnhof - neue Trainingsplätze vorgesehen. Die Neueinzonung erfordert eine Richtplananpassung im Hinblick auf das Siedlungsgebiet.
Le disposizioni sull'integrazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri come pure alcune disposizioni di tale legge relative all'ammissione, al permesso di dimora, al permesso di domicilio, al ricongiungimento familiare e al rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente nonché alcune disposizioni di altre leggi speciali sono adattate al piano d'integrazione della Confederazione. La promozione dell'integrazione secondo il principio del promuovere ed esigere ottiene in tal modo un assetto più vincolante. Alcune disposizioni sono aumentate dal livello di ordinanza al livello di legge.
Il Cantone d'origine non deve più essere tenuto a rimborsare le prestazioni assistenziali che sono versate ai propri cittadini che sono domiciliati o che risiedono in un altro Cantone. L'obbligo di rimborso da parte del Cantone d'origine deve quindi essere abolito.
Le modifiche principali sono: reintroduzione di motivi di viaggio per persone ammesse a titolo provvisorio che desiderano fare un viaggio; rilascio di un «passaporto biometrico per stranieri» a richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio per viaggi autorizzati dall'UFM; ulteriori adeguamenti in seguito alle normative in materia di biometria per documenti di viaggio, nonché modifiche nella riscossione degli emolument.
In adempimento di due mozioni, il Consiglio federale propone modifiche in due ambiti. 1. Conclusione autonoma da parte del Consiglio federale di trattati internazionali di portata limitata: le categorie definite all'articolo 7a capoverso 2 LOGA saranno precisate e in un nuovo capoverso sarà inserito un elenco di criteri negativi. 2. Applicazione provvisoria di trattati internazionali: si procede a una modifica della legge sul Parlamento secondo cui il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria, se due terzi dei membri delle due commissioni vi si oppongo.
Nell'interesse di un'applicazione uniforme del diritto federale, il Consiglio federale emana disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni patrimoniali fondandosi sul Codice civile riveduto (art. 408 cpv. 3 CCriv).
Secondo l'avamprogetto di modifica della legge sulla pianificazione del territorio gli edifici e gli impianti necessari alla tenuta di cavalli in un'azienda agricola esistente dovrebbero essere ammessi in quanto conformi alla zona se tale azienda dispone di pascoli e di una base foraggera prevalentemente dell'azienda. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei cavalli, le aziende agricole saranno autorizzate ad allestire spiazzi consolidati destinati all'utilizzazione dei cavalli che ospitano.
L'ordinanza disciplina l'attuazione dell'articolo 129 capoverso 1 lettera d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), adottato con la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore. L'ordinanza concerne i datori di lavoro che concedono partecipazioni proprie e improprie ai loro collaboratori. L'OParC offre sia al datore di lavoro che al collaboratore il vantaggio di concretizzare gli obblighi già esistenti e di inserirli in un testo strutturato in maniera chiara.
Revisione parziale dell'ordinanza sul tabacco: Con la modifica prevista s'intende fornire un contributo alla prevenzione degli incendi in Svizzera, con l'obiettivo di ridurre il numero di decessi e ferimenti dovuti a incendi causati da sigarette.
Revisione parziale dell'ordinanza sui cosmetici: S'intende adeguare questa ordinanza al diritto europeo e allo stato attuale della scienza e della tecnica. Sono inoltre previste correzioni di lieve entità.
Revisione totale del diritto svizzero in materia di giocattoli: Il mantenimento dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA) presuppone un'equivalenza materiale delle disposizioni delle due Parti dell'accordo. La Svizzera prevede di recepire la nuova direttiva europea sui giocattoli soprattutto nell'ordinanza sui giocattoli.
Il rapporto fissa le linee direttrici e delle misure per la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile per gli anni a partire da 2015. Il presente progetto di rapporto è stato elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni.
L'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti viene ridotto da 1,71 punti percentuali per l'anno tariffario 2012 a 1,64 punti percentuali per l'anno tariffario 2013. Questo adeguamento avviene d'intesa con la ElCom che, in virtù dell'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEl , deve essere consultata in questi casi. Anche il Sorvegliante dei prezzi ha dichiarato il proprio accordo con il calcolo e la procedura svolta dall'UFE.
Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la revisione totale delle Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo, RS 415.0). Conformemente alla nuova base legale vanno ora adeguate anche le normative concernenti l'attuazione pratica dei principi di legge nel campo dello sport.
L'avamprogetto disciplina le prestazioni di sicurezza private fornite dalla Svizzera all'estero, al fine di proteggere determinati interessi e principi della Svizzera (sicurezza, politica esterna, neutralità e rispetto del diritto internazionale). Prevede di vietare ex lege alcune attività («mercenarismo») e di instaurare un regime di divieti che l'autorità competente sarà autorizzata a pronunciare in casi concreti. Per controllare le attività che devono essere esercitate all'estero, l'avamprogetto prevede l'obbligo di dichiarazione da parte della società all'autorità competente. Regola inoltre l'impiego di società di sicurezza da parte di un'autorità federale per lo svolgimento di compiti di protezione.
Le mozioni Jositsch 08.3806 e Janiak 08.3930 incaricano il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione dei reati economici. Se da una parte non esiste alcuna definizione precisa della nozione di «reato economico», dall'altra i termini di prescrizione devono essere sempre determinati in base ad un unico e medesimo criterio e cioè in base alla gravità oggettiva dell'atto che a sua volta viene indicata dalla pena massima prevista dalla legge. Per questi motivi l'avamprogetto non propone di introdurre un particolare termine di prescrizione per i reati economici, ma di prolungare i termini di prescrizione dei delitti in funzione della loro gravità.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli una regolamentazione più severa per la ponderazione del rischio concernente i depositi in pegno per immobili d'abitazione, tenendo conto della sostenibilità e del grado del deposito in pegno.
La modifica della legge sulle banche (Too big to fail) del 30 settembre 2011 esige l'introduzione di disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sulle banche e nell'Ordinanza sui fondi propri.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di esaminare l'introduzione di un ammortizzatore anticiclico sui fondi propri per lottare contro l'accumulo ciclico di rischi sistemici e di sottoporgli una proposta per la relativa applicazione giuridica.
La dotazione di fondi propri delle banche regolamentata nell'Ordinanza sui fondi propri è modificata integrando le norme internazionali di Basilea III.