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Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), in vigore dal 1° gennaio 2011, prescrive che il verbale dell'interrogatorio sia immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato, prima che questi lo firmi. In particolare quando l'interrogatorio si svolge in lingua straniera, questa disposizione, che si applica anche nel caso in cui l'interrogatorio sia stato registrato su un supporto audio, può comportare un notevole allungamento dei tempi; oltre a dover essere letto, infatti, il verbale va anche tradotto. La Commissione ritiene che, nell'interesse di un procedimento celere, sia opportuno prevedere la possibilità di rinunciare alla lettura del verbale quando l'interrogatorio viene registrato. Propone dunque una modifica in tal senso del Codice di procedura penale.
Oggetto della procedura di consultazione è l'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Con questo disegno di legge si dovranno cambiare la legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311). Le modifiche prevedono misure per combattere la falsa indipendenza dei prestatori di servizi stranieri, per sanzionare datori di lavoro che occupano lavoratori in Svizzera e non rispettano i salari minimi vincolanti nei contratti normali di lavoro nonché sanzionare i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
Le nuove basi legali stabiliscono i requisiti per un trattamento sicuro dei dati nella cartella. Esse includono sia le condizioni quadro tecniche (p. es. le norme e le componenti infrastrutturali) sia quelle organizzative (p. es. l'identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute o la definizione dei diritti di accesso). Il campo di applicazione della nuova legge non include la trasmissione di dati dai pazienti agli assicuratori-malattie.
Il presente progetto della Strategia Biodiversità Svizzera è il risultato dell'attuazione del mandato parlamentare assegnato nell'aqmbito del programma di legislatura 2007-2011 e della decisione del 1° luglio 2009 del Consiglio federale, che esige l'elaborazione di una strategia svizzera in materia di biodiversità. Il progetto annovera dieci obiettivi strategici, di cui gli attori interessati a livello nazionale devono tenere conto da qui al 2020 al fine di salvaguardare e promuovere la biodiversità.
Attualmente, la maggior parte delle merci in commercio sono preimballate (imballaggi preconfezionati). L'ordinanza sulle dichiarazioni e l'ordinanza corrispondente sulle prescrizioni tecniche regolano le modalità di misurazione e di indicazione del volume del contenuto riguardanti gli imballaggi preconfezionati. Le due ordinanze regolano anche le modalità di misurazione della vendita sfusa. Le ordinanze del 1998 devono essere completamente riviste per poter prendere in considerazione nuove possibilità tecniche (p.es. bilance con dispositivo di taratura). Occorre inoltre adattare le ordinanze all'evoluzione del diritto internazionale e cambiare il nome delle ordinanze per evitare confusioni.
L'attuale ordinanza sull'applicazione delle garanzie deve essere riveduta sulla base delle esperienze fatte nei primi anni in seguito alla sua entrata in vigore. Con questa revisione si vuole, allo stesso tempo, tener maggiormente conto degli obiettivi dell'AIEA.
Il diritto di prescrizione va sottoposto a una revisione completa. Devono essere modificate sia le norme generali sulla prescrizione del diritto delle obbligazioni (art. 127-142 CO) sia quelle vigenti in materia di arricchimento indebito (art. 67 CO) e di responsabilità per atto illecito (art. 60 CO nonché le norme sulla responsabilità civile contenute in altri atti normativi speciali). Le esigenze centrali della revisione sono l'unificazione del diritto di prescrizione, il prolungamento dei termini di prescrizione extracontrattuali e l'eliminazione di incertezze.