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Attualmente, la Svizzera e l'Unione europea (UE) stanno negoziando un'integrazione dei loro sistemi di scambio delle quote di emissioni (ETS). I negoziati riguardano anche le misure volte a limitare le emissioni di CO2 nell'ambito dei trasporti aerei. L'Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili prevede l'acquisizione preliminare dei dati degli operatori aereo.
Le modifiche concernono principalmente delle attualizzazioni conformemente all'attuale legislazione bio dell'UE
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituti di previdenza e alle Banche centrali e l'adozione di una disposizione per impedire gli abusi. La Repubblica Ceca si è inoltre impegnata ad avviare negoziati con la Svizzera non appena avrà convenuto una clausola arbitrale con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
L'ordinanza ha lo scopo di rispondere con la massima sollecitudine alle questioni più urgenti che si pongono in relazione all'attuazione dell'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Le modifiche menzionate nel titolo hanno lo scopo di introdurre basi giuridiche più efficaci affinché la Confederazione possa adempiere in modo omogeneo i propri compiti secondo la LPN in generale e in materia di archeologia/paleontologia in particolare. In questo modo sarà possibile garantire una maggiore sicurezza pianificatoria e giuridica, sia ai Cantoni che alla Confederazione. Grazie alle nuove disposizioni i costi potranno fondarsi su solide basi giuridiche ed essere maggiormente controllabili, mentre risulterà ottimizzato il rapporto costi/benefici.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali, l'ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'imposizione alla fonte di interessi, l'adozione di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione, l'adozione di una clausola arbitrale che entra automaticamente in vigore tra la Svizzera e la Bulgaria e che è applicabile nel caso in cui la Bulgaria convenga una tale clausola con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Attualmente la legislazione svizzera non prevede alcuna prescrizione metrologica concernente i contatori d'acqua. Il volume commerciale annuo dell'acqua corrente per uso domestico, commerciale e nell'industria leggera corrisponde a circa un miliardo di franchi (600 milioni di metri cubi a 1,70 franchi ca.). Se si aggiungono i costi per le acque di scarico, di regola calcolati attraverso il consumo dell'acqua corrente, l'importo si raddoppia. Con la liberalizzazione del mercato dei contatori d'acqua, intervenuta negli ultimi due anni, vi è il rischio che anche in Svizzera si utilizzino sempre di più contatori di qualità peggiore. Vista questa evoluzione e l'incidenza economica dei costi idrici, il DFGP ha incaricato l'Ufficio federale di metrologia (METAS) di preparare l'emanazione di un'ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda.
La modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) si è resa necessaria in seguito all'adozione da parte del Parlamento della mozione Barthassat, che incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato. Nell'ambito dell'attuazione della mozione, il Consiglio federale propone l'introduzione nell'ordinanza di un nuovo articolo a complemento delle disposizioni vigenti della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo relative al trattamento dei casi di rigore.
Il testo in consultazione contiene, da un lato, gli adeguamenti resisi necessari in seguito all'approvazione di fine 2011 della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, che mette sullo stesso piano tutti gli edifici abitativi costruiti secondo il diritto anteriore al di fuori di una zona edificabile. D'altro canto, il progetto in consultazione prevede di introdurre modifiche ai presupposti per il trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili.
Die geltenden Richtlinien für die Schulbibliotheken stammen aus dem Jahr 1974. Die Richtlinien regeln unter anderem die Beiträge an die Schulbibliotheken. Mit Umsetzung der NfA auf den 1. Januar 2008 entfielen aber die Beiträge des Kantons an die Schulbibliotheken. Die Richtlinien müssen angepasst werden.
Der Erziehungsrat hat die beiliegenden Weisungen über das Führen von Schulbibliotheken in einer ersten Lesung am 8. Februar 2012 beraten. Der Erziehungsrat hat das Direktionssekretariat beauftragt, bei den Schulräten und Schulleitungen eine Vernehmlassung durchzuführen.
Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Friedensrichterkreise werden diese von 50 auf 17 reduziert und damit wird auch die Anzahl der Friedensrichterinnen und Friedensrichter von 100 auf 70 gesenkt. Damit können diese die Aufgabe des Vorsitzes im Wahlbüro bei den Gemeinderatswahlen nicht mehr gesetzeskonform ausüben. Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter sollen deshalb von dieser Aufgabe entbunden werden. Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sollen dafür eines ihrer Mitglieder wählen, welches bei den Gemeinderatswahlen den Vorsitz im Wahlbüro übernimmt.
Im Kanton Uri wird auf die Vorverlegung des Französischunterrichts ins 5. Schuljahr verzichtet. In der Vernehmlassung zum Bericht „Volksschule 2016“ wollte eine sehr deutliche Mehrheit nur eine Fremdsprache auf der Primarstufe (Englisch). Heisst „nur eine Fremdsprache auf der Primarstufe“, dass es auch kein Wahlpflichtfach Italienisch mehr geben soll? Oder stellt das Wahlpflichtfach Italienisch für Urner Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert dar, den es anderswo nicht gibt? Der Erziehungsrat muss entscheiden, ob es das Wahlpflichtfach Italienisch im 5. und 6. Schuljahr auch in Zukunft geben wird.
L' Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale fornisce una base giuridica al Quadro nazionale delle qualifiche svizzero (QNQ-CH) e al supplemento al diploma per i titoli della formazione professionale. Questi due strumenti puntano a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei titoli svizzeri della formazione professionale con quelli degli altri Paesi europei. Ciò agevola la mobilità professionale degli specialisti e migliora l'immagine della formazione professionale.
Il 1° ottobre 2010 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sugli impianti di accumulazione (LImA; testo: FF 2010 5813). La LImA riprende diverse disposizioni dell'attuale ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA; RS 721.102). Per evitare contraddizioni e inutili ripetizioni, occorre sottoporre quest'ordinanza a una revisione totale.