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Visti i vantaggi che l'allegato 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli comporta per l'economia agraria elvetica, è nell'interesse della Svizzera estenderlo, a medio termine, al materiale di moltiplicazione delle colture speciali come ortaggi, vite, frutta e piante ornamentali. Affinché una simile estensione possa essere prospettata nei colloqui bilaterali con l'UE, è necessario introdurre determinate autorizzazioni nell'ordinanza sulle sementi. La modifica consente inoltre di adeguare alcuni passi alle nuove norme UE, di colmare determinate lacune, di precisare talune formulazioni e di procedere a piccoli adattamenti di natura redazionale.
Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere terrestri e marittime. Il Fondo si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali. Per il Fondo per le frontiere esterne è stato fissato un importo globale pari a 1'820 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Per la Svizzera tale contributo ammonta in media a 15 milioni di franchi all'anno. In compenso essa può finanziare, tramite il Fondo, progetti per 3-5 milioni di franchi all'anno.
L'articolo 239g dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) attribuisce all'Ufficio federale di veterinaria la facoltà di prescrivere vaccinazioni contro la malattia della lingua blu. Con il presente progetto di ordinanza, l'UFV si avvale di tale facoltà stabilendo quali animali debbano essere vaccinati su tutto il territorio svizzero e le modalità di somministrazione del vaccino. Inoltre, vengono definite le competenze spettanti alle diverse parti interessate. Chi espone consapevolmente i propri animali ad un rischio sanitario più elevato - rinunciando a misure di prevenzione prescritte, come la vaccinazione contro la malattia delle lingua blu - deve anche farsi carico degli oneri che da ciò derivano: in altri termini, non può essere indennizzato dal Cantone se nel suo effettivo di bestiame si manifesta la malattia e si verificano perdite di animali.
Le misure decise dalla POP COP4 su nove nuove sostanze vanno oltre le disposizioni dell'ORRPChim per quanto concerne i punti seguenti: attualmente l'ORRPChim non contiene nessuna norma concernente il pentaclorobenzene e i perfluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Nel caso del pentabromodifeniletere e dell'octabromodifeniletere (agenti ignifuganti), l'immissione sul mercato e l'impiego sono già proibiti dalle disposizioni giuridiche svizzere, manca però il divieto di produzione previsto dal diritto internazionale. Per quanto concerne i PFOS, nel quadro di una revisione in corso dell'ORRPChim era già stata avviata l'indagine conoscitiva su un progetto di regolamentazione. In seguito alle deliberazioni della POP COP4 il progetto necessita però di un adeguamento.
Nel giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso di eliminare le differenze tra la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) e la direttiva europea 2001/95/UE sulla sicurezza generale dei prodotti attraverso una revisione totale della LSIT. La legge federale sulla sicurezza dei prodotti LSPro è stata approvata dal Parlamento nella sessione estiva del 2009 insieme alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e il 23 giugno 2009 è stata pubblicata sul Foglio federale (cfr. FF 3857). La presente ordinanza sulla sicurezza dei prodotti costituisce l'ordinanza d'esecuzione della LSPro.
Il 12 giugno 2009, il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge sul CO2 e ha deciso di destinare una parte dei proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili al finanziamento di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 nel settore degli edifici. A partire dal 2010 sarà disponibile a tal fine un importo annuo massimo di 200 milioni di franchi. Con la modifica dell'ordinanza sul CO2 si vuole rendere concreta la decisione del Parlamento.
Definizione nel diritto privato degli obblighi degli intermediari finanziari che hanno perso il contatto con i loro clienti e della procedura che porta dopo trent'anni alla liquidazione degli averi non rivendicati e all'assegnazione del ricavato allo Stato
Il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). L'elemento centrale della revisione della LOTC è il nuovo capitolo 3a “Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere•. Con la revisione della LOTC il capitolo 3a è completato dall'articolo 20 concernente la sorveglianza di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere. Queste disposizioni legali devono essere precisate a livello di ordinanza.
La presente modifica d'ordinanza è finalizzata all'attuazione della mozione Moser “Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria• (08.3356), trasmessa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia e delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia. Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico. Con la presente modifica si vuole ottener un adattamento alla prassi, una precisazione del diritto vigente, una concretizzazione dei compiti come anche un aumento delle tariffe massime.
Con la presente proposta di modifica si vuole accordare ai Cantoni un più ampio margine per il disciplinamento dell'estensione del diritto di dispensazione per i droghieri, fino a quando non sarà emanato un nuovo disciplinamento unitario, definitivo e applicabile su tutto il territorio nazionale mediante la revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa).
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
Si tratta di un avamprogetto che modifica il Codice penale svizzero e il Codice penale militare con nuove disposizioni che puniscono l'impiego e la diffusione in pubblico, la fabbricazione, il deposito nonché l'importazione e l'esportazione di simboli razzisti.
L'ordinanza sulla protezione d'emergenza disciplina la protezione d'emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso il rilascio di radioattività in misura considerevole. La modifica dell''ordinanza sulla protezione d'emergenza si svolge parallelamente all'elaborazione dell'ordinanza sugli interventi NBCN, di modo che i due testi possano essere armonizzati reciprocamente. La modifica dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza prevede anche l'aggiunta in essa dell'allegato „Comuni delle zone 1 e 2, inclusi i settori di pericolo“. Gli elenchi di tali Comuni si trovano attualmente in allegato all'ordinanza sulle compresse allo iodio.
Le prime esperienze con l'ordinanza sulla radiotelevisione e le modifiche delle norme europee conduce alla conclusione che un adattamento risulta necessario.
L'objectif de la révision des CG TI est d'actualiser ces documents et d'en clarifier le contenu. Les CG TI ont été adaptées au contexte technologique, organisationnel et juridique actuel et ont été complétées par des nouveautés et des définitions; certaines de leurs règles ont été harmonisées. Anciennement au nombre de cinq documents, les CG TI applicables à des secteurs très variés ont été ramenées à quatre. Destinées aux offices fédéraux, les CG TI de la Confédération sont également utilisées par les CFF ainsi que par les EPF de Lausanne et de Zurich dans leurs acquisitions pour l'informatique.
Elemento importante della politica svizzera dei trasporti, la riforma delle ferrovie è un processo che mira ad adeguare i trasporti pubblici, in particolare quelli ferroviari, alle esigenze attuali. Il progetto posto in consultazione, denominato "Seconda fase della Riforma delle ferrovie 2", consente di proseguire sulla strada tracciata. Il progetto concerne i seguenti aspetti: garanzia dell'accesso alla rete senza discriminazioni e dell'interoperabilità della rete ferroviaria europea mediante il recepimento del primo e secondo pacchetto ferroviario della CE e delle direttive sull'interoperabilità; introduzione di una base giuridica per l'organizzazione di bandi pubblici nel settore degli autobus; regolamentazione del finanziamento dei servizi di difesa.
La vigente legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari è adeguata al diritto europeo in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso. In una seconda fase, la revisione dovrà consentire alla Svizzera di partecipare ai sistemi europei della sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché contribuire a facilitare il traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE, rispettivamente lo spazio economico europeo.
La legge federale sugli stranieri (legge sugli stranieri, LStr) viene modificata in modo da permettere l'accesso al mercato del lavoro anche a persone con un diploma universitario svizzero provenienti da Paesi non membri dell'UE o dell'AELS, se la loro attività lucrativa comporta un elevato interesse scientifico o economico. Inoltre per quel che riguarda l'ammissione ad una formazione o un perfezionamento terziari non si applica la condizione secondo la quale la partenza dalla Svizzera deve apparire garantita. Infine, in determinati casi, i soggiorni formativi devono essere presi in considerazione retroattivamente al momento di concedere il permesso di domicilio.
Al fine di promuovere la creazione di posti di custodia e permettere così ai genitori di meglio conciliare famiglia e professione (o formazione), la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, entrata in vigore il 1° febbraio 2003, ha introdotto un programma d'incentivazione della durata di otto anni. L'avamprogetto di modifica propone di prolungare il programma di quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2015, e conferisce alla Confederazione la competenza di sussidiare i progetti a carattere innovativo iniziati da Cantoni e Comuni nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia.
La 6a revisione AI è la terza tappa - dopo la 5a revisione e il finanziamento aggiuntivo - di un piano di risanamento ponderato grazie al quale a partire dal 2018 l'assicurazione invalidità non accuserà più deficit e presenterà bilanci in pareggio.