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Il progetto allegato fa in modo che la procedura di fatturazione individuale dei costi per l'energia di compensazione, che ha dato prova di efficacia, sia mantenuta garantendo così la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera. A tal fine occorre sancire a livello di legge il disciplinamento che regge l'imputazione dei costi per l'energia di compensazione, attualmente contenuto in un'ordinanza. Menzionando esplicitamente chi assume i costi si stabilisce certezza del diritto senza ingerire su un sistema ormai ben collaudato. La fatturazione dell'energia di compensazione ai gruppi di bilancio da parte della società nazionale di rete costituisce una prassi corrente dal 2009 ed è in linea con le modalità finora in uso per il settore.
Dal 1° gennaio 2013 il Consiglio federale ha la competenza di adeguare una struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di questa competenza e procede ad adeguamenti della struttura tariffale TARMED. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista il 1° ottobre 2014.
In adempimento della Mozione Abate (12.3791: «Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo»), l'articolo 25 dell'OLL 2 essere adattato per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.
Dopo che le Camere federali hanno approvato, in data 27 settembre 2013, la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), occorre adattare di conseguenza anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). D'ora in avanti essa dovrà disciplinare ad esempio i criteri per la proroga dei termini e dei limiti temporali massimi in relazione ai lavori di ripristino (nuovo art. 27 cpv. 2bis LPPC) e i dettagli inerenti ai controlli eseguiti dall'UFPP (nuovo art. 28 LPPC).
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2011 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) obbligano i detentori di centrali idroelettriche a ridurre gli effetti negativi sui corsi d'acqua attuando misure di risanamento nell'ambito dei deflussi discontinui, della riattivazione del bilancio in materiale solido di fondo e della libera migrazione dei pesci. Per le centrali idroelettriche esistenti, il finanziamento delle misure di risanamento è stato disciplinato nella legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn, RS 730.01). Secondo l'appendice 1.7 numero 3.3 OEn sull'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche il DATEC ha l'obbligo di disciplinare le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio. La presente ordinanza attua tale obbligo.
La revisione parziale della LARE si prefigge di integrare nell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni ASRE tre prodotti (assicurazione del credito di fabbricazione, garanzia cauzionale e garanzia di rifinanziamento) introdotti con la legge federale urgente del 21 marzo 2009 (RS 946.11) e attualmente validi fino alla fine del 2015. Inoltre, la revisione della LARE modifica le condizioni quadro per stipulare gli accordi di riassicurazione (diritto privato) e la stipula delle assicurazioni: in generale, la ASRE proporrà le sue polizze assicurative e garanzie sotto forma di «decisione». Nell'ordinanza, in particolare, la clausola derogatoria per le esportazioni con una «quota minima di valore aggiunto svizzero» inferiore al 50 per cento sarà sostituita da una prassi discrezionale che tenga maggiormente conto e con più trasparenza dell'elevato grado di integrazione dell'economia svizzera nella divisione internazionale del lavoro.
Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di adeguare gli standard di efficienza per gli apparecchi elettrici contemplati nell'ordinanza sull'energia (mozione 11.3376 «Standard d'efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera»). La Svizzera dovrà recepire, per quanto possibile simultaneamente, gli standard d'efficienza energetica secondo la direttiva dell'Unione europea sulla progettazione ecocompatibile. È inoltre tenuta a orientare sistematicamente gli standard d'efficienza energetica alla best available technology, cioè alle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista dell'efficienza, assumendo un ruolo di leader in Europa per importanti categorie di apparecchi. La presente revisione parziale dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) attua tali richieste della mozione, in conformità con la Strategia energetica 2050 del Consiglio federale.
Adeguamento dell'articolo 60 capoverso 2 dell'OLL 1 concernente la durata del lavoro e dell'allattamento in caso di gravidanza e di maternità in vista della ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
la presente revisione costituisce in primo luogo una risposta alle richieste dei partner interni ed esterni alla Confederazione che intendono utilizzare sistematicamente i dati pubblicamente accessibili del Registro delle professioni mediche MedReg (ossia tramite l'interfaccia/web-services). Questi partner necessitano le informazioni del MedReg per l'esecuzione delle loro leggi o per l'adempimento di compiti che servono a un interesse pubblico. L'ordinanza deve essere adeguata di conseguenza affinché essi possano ottenere l'accesso. La revisione offre pure l'occasione di prelevare emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia, nonché di adeguare i riferimenti e correggere in tal senso gli allegati.
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.