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Dal 1996 la Confederazione svolge un'intensa attività di marketing per la piazza economica svizzera. Il programma della Confederazione per il promovimento dell'informazione (noto sotto il nome di "Piazza economica svizzera" o "Location: Switzerland") riguardante la piazza imprenditoriale svizzera - e i relativi finanziamenti - scadrà nel 2006. Per la proroga e l'aggiornamento del programma occorrerà una nuova base legale.
L'ordinanza sulle case da gioco riveduta armonizzerà il tasso di progressione dell'imposta per tutte le case da gioco. Le restrizioni dell'offerta di gioco alle quali erano finora sottoposti i casinò con concessione B, in contrapposizione ai gran casinò (concessione A), vengono parzialmente abolite. I casinò B potranno in futuro comporre la propria offerta di gioco scegliendo fra i medesimi tipi di gioco da tavolo in vigore per i gran casinò; il numero di giochi da tavolo resta tuttavia limitato. Le puntate e le vincite massime autorizzate nei casinò B sono aumentate.
Si tratta in primo luogo di disciplinare le fasi del trattamento dei profili forensi di DNA, dal prelievo, all'analisi e al confronto nel sistema d'informazione, fino all'informazione di ritorno fornita all'autorità committente. Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni per il riconoscimento dei laboratori di analisi, la responsabilità e la procedura per la cancellazione d'ufficio dei profili nel sistema d'informazione.
Il disegno di legge messo in consultazione dalla CSSS prevede una modifica della legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC). Si propone d'introdurre PC per famiglie bisognose al fine di combatterne la povertà. L'organizzazione, l'esecuzione e il finanziamento delle nuove prestazioni proposte sono ispirati alle PC all'AVS/AI. Oggetto di discussione sono tre modelli diversi, a seconda del tipo di famiglia che dovrà essere sgravata (famiglie con molti figli, famiglie monoparentali, famiglie biparentali). I risultati della procedura di consultazione dovrebbero permettere alla CSSS di elaborare un disegno definitivo all'attenzione del Consiglio nazionale, che verrà in seguito sottoposto al parere del Consiglio federale perché si pronunci.
Con la modifica della legge sul mercato interno del 6 ottobre 1995 si perseguono i seguenti obiettivi principali: La revisione deve consentire di migliorare il funzionamento del mercato sopprimendo le restrizioni cantonali e comunali di accesso al mercato. Dal punto di vista del diritto individuale si intende rafforzare la libertà dell'esercizio professionale e impedire la possibile discriminazione dei cittadini svizzeri rispetto a quelli dell'UE a causa dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel giugno 2002. Sul piano istituzionale la funzione di sorveglianza della Commissione della concorrenza dev'essere infine rafforzata.
La Convenzione regola la partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni alla fase d'esercizio del portale d'informazione www.ch.ch dal 2005 al 2008. Essa sostituisce la convenzione attualmente in vigore, concernente la fase di progettazione del sito Internet.
Tutte le forme di investimento collettivo di capitale dovrebbero essere assoggettate alla riveduta legge federale sui fondi di investimento. La Commissione di esperti propone un vero e proprio mutamento di paradigma nella legislazione sui fondi di investimento. In futuro saranno introdotte nuove forme giuridiche di investimento collettivo di capitale e tutte le forme ammesse senza autorizzazione dalla legislazione svizzera saranno sottoposte a un'unica legge in materia di vigilanza. Al fine di tenere debitamente conto del nuovo campo d'applicazione, in futuro il titolo della legge federale sui fondi di investimento sarà modificato in "legge federale sugli investimenti collettivi di capitale" (LICC).
La revisione propone la base per una razionalizzazione del controllo di qualità del latte.(La documentazione può essere ottenuta in francese e in tedesco)
L'attrattiva e la qualità dei servizi del sistema ferroviario svizzero devono essere garantite e la sua organizzazione divenire più semplice ed efficiente. I punti centrali sono il sistema di finanziamento dell'infrastruttura e la regolamentazione dei servizi di sicurezza. Non è oggetto di discussione la separazione giuridica fra trasporti ed infrastruttura. Il Consiglio federale si impegna inoltre, assieme ai Cantoni, a promuovere attivamente il processo di consolidamento già in corso del settore ferroviario svizzero. Si vuole così tener conto della continua necessità di risparmiare ed incrementare la competitività. L'obiettivo sovraordinato di tutte le riforme è di garantire alla Svizzera l'attrattiva e la qualità dei servizi del sistema ferroviario aumentandone l'efficienza e realizzando un migliore rapporto costi-benefici per i poteri pubblici.
Con la riforma II dell'imposizione delle imprese ci si propone di migliorare l'attrattiva della piazza Svizzera attraverso uno sgravio fiscale mirato del capitale di rischio, a vantaggio, innanzitutto, degli investitori operanti a livello imprenditoriale. Il progetto posto in consultazione contempla tre varianti, le quali si differenziano sotto il profilo dell'imposizione del titolare della partecipazione. Mentre la prima e la seconda variante prospettano, oltre allo sgravio degli utili distribuiti, l'imposizione parziale degli alienazione delle cosiddette partecipazioni qualificate, la terza variante prevede esclusivamente un'imposizione più mite della distribuzione di utili. A dipendenza della variante, la riforma II dell'imposizione delle imprese comporterà, nella fase introduttiva, una diminuzione più o meno importante degli introiti quantificabile in una perdita compresa tra 700 e 730 milioni a livello cantonale e tra 30 e 60 milioni a livello federale. La crescita economica indotta dall'agevolazione fiscale produrrà tuttavia un incremento del gettito fiscale e si tradurrà a lungo termine in un parziale autofinanziamento della riforma.
Le vigenti disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse devono essere sottoposte a revisione. Lo dimostra il fatto che l'assistenza amministrativa nei confronti di singoli Stati è completamente bloccata e che le relative direttive internazionali non possono essere rispettate. Un motivo delle difficoltà esistenti riesiede nelle esigenze eccessive in materia di confidenzialità. Un altro motivo è la cosiddetta procedura del cliente, che conferisce esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere sentiti. Il disegno di revisione colma le lacune esistenti limitando il principio di confidenzialità e abbreviando la procedura del cliente. Nel gennaio del 2004 sarà avviata la procedura di consultazione concernente il suddetto disegno di revisione.
La procedura per l'approvazione del diritto cantonale da parte della Confederazione e per l'informazione della Confederazione sui trattati dei Cantoni con l'estero sarà riveduta.
Gli acquirenti di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili vanno tutelati meglio dagli abusi, segnatamente grazie a un obbligo di informazione e a un diritto di recesso. È quanto prevede l'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni inviato in consultazione dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) su incarico della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.
Il primo pacchetto (4 messaggi indipendenti) contiene provvedimenti relativi ai settori della compensazione dei rischi, del finanziamento ospedaliero, del finanziamento delle cure, della libertà contrattuale, della riduzione dei premi e della partecipazione ai costi. La consultazione si terrà sotto forma di conferenza durante la settimana del 19 aprile 2004. Fino al 27 aprile 2004 possono inoltre essere inoltrati rapporti integrativi scritti relativi alla procedura di consultazione.
La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
La prevista revisione della legge consente la possibilità di coprire i rischi per gli acquirenti privati. Il nuovo posizionamento dell'assicurazione previsto a livello istituzionale quale istituto di diritto pubblico permette di attuare un'opportuna ripartizione delle competenze nonché un'adeguata gestione e vigilanza da parte della Confederazione. Oltre a questi due aspetti principali della revisione sono state verificate tutte le disposizioni di legge in vigore, che ora devono essere adeguate alle esigenze attuali nell'ambito di una revisione totale. Sono interessate da tale revisione soprattutto le disposizioni concernenti i principi di gestione, l'organizzazione, le finanze e la tutela degli interessi della Confederazione.
Le ordinanze mirano a un'armonizzazione con il diritto UE, pur conservando o migliorando l'attuale livello di protezione delle persone e dell'ambiente. Le disposizioni in vigore sono adeguate al progresso tecnico e gli ostacoli al commercio nei confronti dei principali partner commerciali smantellati. I disegni delle ordinanze contengono disposizioni d'applicazione della legge sulla protezione dell'ambiente, nonché della nuova legge sui prodotti chimici, che dovrebbe entrare in vigore, assieme alle ordinanze, presumibilmente il 1° gennaio 2005. Le disposizioni integrali abbracciano la protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente.
Per ottenere l'approvazione di un progetto i richiedenti devono oggi seguire una procedura suddivisa in diverse tappe. Con la legge sulle funivie l'Ufficio federale dei Trasporti (UFT) introduce lo strumento dell'autorizzazione unitaria, grazie alla quale la concessione e l'approvazione dei progetti sono rilasciate mediante un'unica procedura. La legge inoltre chiarisce e raccoglie in un unico testo le disposizioni di questo settore, sparse in vari strumenti giuridici, e disciplina le competenze di Confederazione e Cantoni.
Nell'ordinanza posta ora in consultazione sono enunciati i requisiti tecnici essenziali che devono essere adempiti per poter autorizzare la derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari umani e la realizzazione di progetti di ricerca volti a migliorare la procedura di derivazione nonché quelli svolti con cellule staminali embrionali.
L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha completamente rielaborato l'ordinanza concernente i rifiuti di origine animale (OERA), conformandola al diritto vigente nell'UE. In questo modo, si vuole garantire che con i partner UE il commercio di animali e prodotti animali possa svolgersi senza problemi. Oggi per l'ordinanza riveduta inizia il periodo di consultazione. Contemporaneamente, il Dipartimento federale dell'economia pone in discussione modifiche riguardanti l'ordinanza sulle epizoozie (OFE), l'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) e l'ordinanza sul controllo delle carni (OCC).
La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione è uno degli aspetti del governo d'impresa. Il vigente diritto della società anonima non prevede alcuna disposizione che disciplini la questione della trasparenza delle retribuzioni. Attualmente è di norma il consiglio d'amministrazione stesso a stabilire l'entità delle retribuzioni percepite dai suoi membri, il che può produrre dei conflitti d'interesse, in quanto gli amministratori rappresentano contemporaneamente se stessi e, in veste di controparte, la società. Le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) si propongono di creare trasparenza nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. La società deve infatti indicare le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, come pure le partecipazioni alla società detenute da tali persone.
L'avamprogetto, elaborato in risposta all'iniziativa parlamentare intende proteggere le vittime di violenze domestiche adottando le seguenti misure: le persone violente possono essere espulse immediatamente dall'abitazione in cui vivono o vivevano con la vittima e non possono più farvi ritorno per un determinato periodo. In tal modo alla vittima è offerta un'alternativa alla fuga dalla sua abitazione. Il giudice può inoltre tutelare la vittima vietando all'autore di entrare nell'ambiente circostante l'abitazione o di contattare la vittima per telefono, per scritto, in via elettronica o in qualsiasi altro modo. La misura può essere ordinata per un periodo massimo di due anni. Il nuovo articolo 28b del Codice civile dispone inoltre che i Cantoni istituiscano centri d'informazione e di consulenza incaricati della prevenzione allo scopo di evitare la violenza domestica e prevenire la recidiva.
La legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) definisce "giovani" i lavoratori di ambedue i sessi fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti. L'attuale proposta di revisione mira ora a fissare l'età di protezione a 18 anni sia per gli apprendisti che per gli altri giovani lavoratori.
Le misure di sgravio prevedono di escludere dall'aiuto sociale i richiedenti l'asilo, la cui decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato.
Il Protocollo facoltativo costituisce il completamento e il prolungamento della Convenzione sui diritti del fanciullo. Rappresenta un passo importante verso la protezione del fanciullo dalle peggiori forme di sfruttamento a scopo commerciale. Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo dispone la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di commercio di organi umani e di lavoro forzato. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo nella fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone l'emendamento dell'articolo 196 CP.