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L'8 ottobre 2004 le Camere federali hanno approvato una modifica dell'articolo 55a della legge del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10, RU 2005 1071).Grazie a tale modifica, il Consiglio federale può per la seconda volta e per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36- 38 LAMal. Esso ne stabilisce i criteri. Con il capoverso 4, le Camere hanno completato la disposizione in modo tale che l'autorizzazione decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.
La Svizzera ha approvato le Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) nel giugno del 2003. Il Consiglio federale a incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale di preparare l'attuazione delle Racommmandazioni e di alcune modifiche necessarie della legge sul riciclaggio.
Il presente progetto si propone di rispondere a due quesiti la cui soluzione è stata demandata al Consiglio federale dal CC: quali fondazioni non necessitano di un ufficio di revisione? Quali fondazioni devono far capo a un revisore particolarmente qualificato?
Il Consiglio federale avvia la consultazione sulle modifiche d'ordinanza relative al terzo ed ultimo pacchetto della 1a revisione LPP (entrata in vigore 1° gennaio 2006). La consultazione durerà fino al 15 marzo 2005. Le modifiche concernono la concezione della previdenza professionale ed il riscatto e si ripercuotono quindi anche sulle deduzioni fiscali possibili in virtù della previdenza professionale. In gran parte gli adeguamenti fissano a livello d'ordinanza la prassi attualmente applicata. Per la maggior parte degli assicurati non vi saranno in pratica conseguenze rilevanti. L'ordinanza dà agli istituti di previdenza il diritto di offrire diversi piani previdenziali ai loro assicurati. Per contro, vi sono alcune norme volte ad evitare agevolazioni fiscali sproporzionate agli assicurati privilegiati.
Per quanto concerne le decisioni sulle naturalizzazioni nei Comuni per il tramite di votazioni, la CIP-S presenta una soluzione che lascia ai Cantoni il compito di stabilire la procedura e che introduce l'obbligo della motivazione per le decisioni di rifiuto della naturalizzazione, senza tuttavia designare un organo decisionale. Nemmeno è prevista una speciale procedura per le modalità e i requisiti giuridici della motivazione richiesta. L'avamprogetto di legge prevede la creazione, a livello cantonale, di un diritto di ricorso contro le decisioni sulla naturalizzazione ordinaria.
Nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si compie un ulteriore passo in avanti: in data odierna il Consiglio federale ha completato con un rapporto aggiuntivo la documentazione concernente la procedura di consultazione sulla legislazione d'esecuzione della NPC. Oggetto di questo rapporto sono le diverse modalità per rafforzare l'impegno della Confederazione nel management del traffico nell'ambito delle strade nazionali.
La revisione dell'OQL consentirà ai Cantoni di disciplinare, in funzione delle loro necessità, il controllo del rispetto delle disposizioni dell'ordinanza. La consulenza sarà separata dall'ispezione e affidata al settore lattiero. Laboratori di prova indipendenti e competenti saranno incaricati del controllo di qualità sulla base di un bando di gara indetto dalla Confederazione. Per quanto riguarda i mezzi finanziari, partiamo dal principio che la Confederazione continuerà ad erogare fondi per un importo per lo meno equivalente a quanto stanziato finora per i compiti del SICL.
La Suisse devrait bientôt se doter d'une Loi fédérale sur le dépôt et le transfert des titres intermédiés (loi sur les titres intermédiés). Elle devrait également ratifier la Convention de La Haye relative aux titres. Une consultation de spécialistes et de milieux intéressés sera menée jusqu'en février 2005.
La revisione dei diritti popolari introduce segnatamente il nuovo istituto dell'iniziativa popolare generica. Tale istituto consente di proporre anche modifiche della legislazione federale; spetta all'Assemblea federale stabilire a quale livello normativo concretizzare l'iniziativa ed elaborare quindi le necessarie modifiche costituzionali o legislative. La Costituzione federale impedisce che eventuali divergenze tra le Camere si ripercuotano negativamente sul diritto di iniziativa (art. 156 cpv. 3 Cost.). La realizzazione di tali propositi necessita di modifiche legislative (LDP, LParl, OG).
In considerazione di certi avvenimenti occorsi negli ultimi anni in taluni Cantoni occorre discutere, nell'ambito del secondo avamprogetto della presente revisione (revisione della legislazione federale sui diritti politici), alcune semplificazioni concernenti le elezioni del Consiglio nazionale. Alcune proposte di norme cercano di riprendere suggerimenti formulati dai Cantoni e ispirati dai recenti eventi avvenuti in occasione di votazioni popolari e di elezioni del Consiglio nazionale.
Con il nuovo diritto in materia di prodotti chimici, il «commercio dei veleni» in Svizzera viene ampiamente liberalizzato, in particolare mediante l'eliminazione dell'attuale sistema di autorizzazione per l'acquisto di veleni. Nei cinque avamprogetti di ordinanze del DFI relative al nuovo diritto in materia di prodotti chimici sono disciplinati requisiti e condizioni legati al personale per l'impiego di prodotti chimici particolarmente pericolosi. In tal modo si intende garantire il mantenimento di una protezione sufficiente nell'impiego di tali prodotti chimici.
Ordinanze relative alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche (in collaborazione con il DFE e il DATEC; 8 ordinanze). Con il nuovo diritto in materia di prodotti chimici, il «commercio dei veleni» in Svizzera viene ampiamente liberalizzato, in particolare mediante l'eliminazione dell'attuale sistema di autorizzazione per l'acquisto di veleni. Nei cinque avamprogetti di ordinanze del DFI relative al nuovo diritto in materia di prodotti chimici sono disciplinati requisiti e condizioni legati al personale per l'impiego di prodotti chimici particolarmente pericolosi. In tal modo si intende garantire il mantenimento di una protezione sufficiente nell'impiego di tali prodotti chimici.
L'impiego della coercizione di polizia nel caso di rinvii cittadini stranieri va disciplinato in modo chiaro e unitario. I disciplinamenti proposti si applicheranno pure ai trasporti coattivi detenuti all' interno del nostro Paese su mandato delle autorità federali.
Il Consiglio federale ha posto in consultazione la legislazione d'esecuzione relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Il Governo tiene quindi fede alla promessa fatta in occasione dei dibattiti parlamentari di voler presentare i progetti delle leggi d'esecuzione concernenti la NPC ancora prima della votazione popolare sulla modifica costituzionale. La procedura di consultazione sulla legislazione d'esecuzione durerà fino al 15 febbraio 2005, ma il suo svolgimento dipende dall'approvazione di Popolo e Cantoni della modifi-ca costituzionale in votazione il 28 novembre prossimo.
Rapport sur la réduction des excédents de phosphore dans les sols agricoles et des apports de phosphore dans les eaux. Détermination des zones où la mise en œuvre de mesures s'impose.
Alla luce della crescente importanza dei trust, è opportuno che la Svizzera ratifichi la Convenzione dell'Aia. La consultazione concernente il relativo avamprogetto, avviata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), si concluderà il 31 gennaio 2005. L'avamprogetto del DFGP prevede inoltre una modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (LPDIP), che non prevedeva finora alcuna disposizione speciale sui trust, nonché l'integrazione nella LDIP delle necessarie disposizioni sulla competenza e sul riconoscimento delle decisioni straniere, oltre ad alcune norme sulla pubblicità di diritto privato. Contestualmente viene adeguata anche la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), per tener conto della separazione tra beni del trust e patrimonio del trustee prevista dalla normativa sui trust.
Dopo l'approvazione del 1° rapporto parziale della Commissione di esperti diretta dal professor Ulrich Zimmerli sull'organizzazione della "vigilanza federale sui mercati finanziari (FINMA)" nonché sugli strumenti di vigilanza intersettoriali, la Commissione di esperti ha licenziato un 2° rapporto parziale sulle "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" e lo ha trasmesso al capo del Dipartimento federale delle finanze. Con il secondo rapporto parziale, presentato al pubblico il 16 agosto scorso, la Commissione di esperti completa, attraverso un sistema di sanzioni, la legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari (legge sui mercati finanziari [LFINMA]) - proposta nel primo rapporto parziale - che prevede di riunire Commissione federale delle banche (CFB) e Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Inoltre vi vengono indicati gli strumenti sanzionatori di cui dovrebbe essere dotata la futura FINMA.
L'OFROU a mis en consultation l'ordonnance relative à l'entretien et au contrôle subséquent des voitures automobiles en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement et de fumées. Les modifications portent sur l'adaptation aux dispositions plus évoluées de la Directive n° 96/96/CEE concernant les valeurs d'émissions, sur l'extension du cercle des personnes autorisées à délivrer des fiches d'entretien du système antipollution et sur la renonciation à l'indication de la marque du véhicule ou du symbole de la marque sur la page de couverture de la fiche d'entretien.
La revisione della legge sul diritto d'autore si propone in primo luogo di favorire la creatività e migliorare il quadro legislativo relativo al commercio elettronico di opere letterarie e artistiche.
A partire dal 2007 i carburanti "puliti• fruiranno di agevolazioni fiscali. Con l'auspicata modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali il Consiglio federale intende promuovere i carburanti "puliti" mediante incentivi fiscali al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel traffico stradale. La modifica prevede l'esonero dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti derivati da materie prime rinnovabili. Nel contempo l'imposizione del gas naturale e di quello liquido utilizzati come carburanti è ridotta di 40 centesimi al litro equivalente di benzina. La diminuzione delle entrate sarà integralmente compensata da un'imposta più elevata sulla benzina. L'imposizione fiscale della benzina subirà probabilmente un aumento di 1-2 centesimi nel 2007 e di circa 6 centesimi al litro nel 2010.
La Svizzera deve adottare misure supplementari per poter raggiungere gli obiettivi di politica climatica fissati dalla legge. Il Consiglio federale ha inviato oggi in consultazione quattro varianti per la riduzione delle emissioni di CO2. Tre prevedono una tassa sul CO2, mentre una si limita al “centesimo per il clima• facoltativo sui carburanti. Il rapporto sulla procedura di consultazione illustra le possibili conseguenze climatiche, economiche e finanziarie delle diverse varianti. La consultazione durerà fino al 20 gennaio 2005. Poi il Consiglio federale deciderà come attuare gli obiettivi della legge sul CO2.
I tre progetti hanno l'obiettivo di contenere i costi e di ridurre a lungo termine i passivi grazie a fondi supplementari.
L'8 febbraio 2004 popolo e Cantoni hanno approvato l'iniziativa popolare “Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia•, introducendo di fatto il nuovo articolo 123a della Costituzione federale. L'internamento a vita per questa categoria di criminali può essere riesaminato soltanto limitatamente. La modifica della Parte generale del Codice penale, elaborata da un gruppo di lavoro, prevede una procedura a più livelli che, conformemente all'iniziativa, esclude il riesame automatico senza comunque violare la CEDU.
Per il finanziamento dei progetti FTP in futuro non saranno più concessi alle ferrovie mutui rimunerati. Il presente messaggio propone le necessarie modifiche nel finanziamento dei progetti FTP. Le misure prospettate sgravano le finanze della Confederazione e consentono di realizzare per tempo i progetti assolutamente prioritari sotto il profilo della politica globale dei trasporti.
L'innovazione principale prevista dall'avamprogetto è rappresentata dalla cartella ipotecaria senza titolo, costituita mediante iscrizione nel registro fondiario, la quale affiancherà l'attuale cartella ipotecaria documentale. Non viene dunque più rilasciato un titolo di pegno, il che consente di eliminare le spese derivanti dalla conservazione dei titoli e dalle operazioni di trasferimento degli stessi tra banche, notai e uffici del registro fondiario. Vengono così meno anche il rischio di perdere la cartella e la lunga e dispendiosa procedura di annullamento che ne consegue.