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Possibilità, a partire dal 2010, di promuovere i provvedimenti zootecnici per le api mediante un importo di al massimo 250'000 franchi all'anno. In tal modo il Consiglio federale adempie il mandato del Parlamento scaturito dalla mozione Gadient (04.3733). I mezzi finanziari vengono compensati nel quadro dell'attuale credito per l'allevamento di animali attraverso minori uscite specialmente nel settore dell'allevamento di equini.
Questa revisione legislativa dovrebbe portare a un migliore coordinamento fra la procedura d'asilo e la procedura di estradizione. Sussiste la necessità di coordinamento quando una richiesta di estradizione che ha prospettive di successo viene presentata contro una persona che presenta o ha presentato in Svizzera una domanda d'asilo.
esiste solo in tedesco o francese: Avec pour mandat de soutenir l'agriculture de manière ciblée autant que possible, nous proposons d'adapter certaines dispositions de l'OMAS. Les adaptations prévues donnent aux cantons et également aux chefs d'exploitation plus de marge de manoeuvre lors de l'octroi, respectivement la réception de prêts au titre de l'aide aux exploitations. En outre, des simplifications administratives seront possibles lors des remboursements annuels (par analogie à l'OAS).
Si tratta di trasporre le esigenze della decisione quadro 2008/977/GAI che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Le modifiche principali concernono la legge federale sulla protezione dei dati, il Codice penale e l'avamprogetto di legge sullo scambio di informazioni fra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen.
Il 3 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e l'Austria prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. Inoltre, nel Protocollo è stato convenuto di completare la Convenzione con una disposizione riguardante il tribunale arbitrale.
Delega del controllo degli attestati per la carne bovina di alta qualità all'Amministrazione federale delle dogane.
Nel Messaggio concernente la modifica della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) quale misura di accompagnamento all'abrogazione della Lex Koller , e nel Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» , il Consiglio federale attirava l'attenzione sulla necessità di introdurre nella pianificazione direttrice, in maniera coordinata a livello intercomunale, una serie di misure volte a disciplinare l'evoluzione sul mercato delle abitazioni secondarie. La guida alla pianificazione illustra come, attraverso la pianificazione direttrice cantonale, sia possibile creare delle basi atte a disciplinare l'evoluzione delle abitazioni secondarie.
Fissando regole deontologiche per i giuristi d'impresa, il Consiglio federale intende consolidare la consulenza giuridica indipendente e oggettiva in seno alle imprese e contribuire in tal modo a una gestione aziendale conforme alla legge. L'introduzione del segreto professionale garantisce che le imprese non debbano svelare i risultati della consulenza giuridica in un procedimento penale, civile o amministrativo. Sono tuttavia soggetti al segreto professionale soltanto la corrispondenza, le perizie e altri documenti connessi alla consulenza giuridica.
I punti centrali della revisione totale della LCA sono l'adeguamento del diritto del contratto d'assicurazione alle mutate circostanze e ai nuovi bisogni come pure l'attuazione di una protezione assicurativa ragionevole e realizzabile. L'avamprogetto provvede a instaurare un equilibrio tra gli obblighi dello stipulante, da un lato, e quelli dell'impresa di assicurazione, dall'altro.
La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été révisée par des Avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997. Depuis la dernière révision, la Suisse a pris divers engagements, d'une part sur le plan multilatéral dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et, d'autre part, sur le plan bilatéral avec l'Union européenne et ses Etats membres, qui concernaient la politique suivie en matière d'entraide administrative. Ces développements de la politique suisse en matière d'entraide administrative en général et en particulier en relation avec l'Accord sur la fiscalité de l'épargne ont donné lieu à l'ouverture de négociations de révision de la convention de 1966 contre les doubles impositions. Au terme de négociations plutôt ardues, un Avenant à la convention franco-suisse de 1966 avait pu être signé le 12 janvier 2009. Consécutivement aux engagements suisses de reprendre le standard de l'article 26 de l'OCDE concernant l'échange de renseignements, il a dû être adapté. Sa signature est intervenue le 27 aût 2009.
Le protocole signé le 18 septembre 2009 et modifiant la convention mexicano-suisse contre les doubles impositions de 1993 introduit des adaptations de la convention à la situation sur le plan bilatéral. Suite aux engagements pris par la Suisse en mars 2009 dans le contexte des travaux du G 20, le Mexique n'était plus disposé à maintenir des solutions en matière d'entraide administrative qui ne correspondraient donc pas au standard de l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Les solutions contenues par ailleurs dans ce protocole répondent aux préoccupations des deux parties et sont le résultat de concessions réciproques. Elles ont évité une dégradation possible des relations fiscales bilatérales et contribuent ainsi à garantir la sécurité du droit pour l'économie suisse prise dans son ensemble.
De profondes modifications de la loi sur les chemins de fer pour le 1.1.2010 entraînent des modifications d'ordonnance à l'échelon du Conseil fédéral et, partant, la promulgation de la nouvelle ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF). Cette ordonnance contient entre autres les prescriptions relatives à l'établissement et au retrait des permis de conduire, les mesures en cas d'inaptitude au service ainsi qu'à la banque de données, qui figuraient jusqu'ici dans l'ordonnance du DETEC (OCVM). Le permis de conduire établi par l'autorité contient les données de base personnelles, et de l'attestation ad hoc établie par l'entreprise ferroviaire, sur laquelle figurent les compétences de conduite effectives telles que les réseaux infrastructurels et les connaissances des véhicules moteurs. Le permis est établi par l'OFT et est désormais valable 10 ans. Depuis que les prescriptions d'exploitation ont été intégrées dans l'examen de l'OCVM, il est possible d'établir les permis de conduire des conducteurs de tramways, chose qui restait à faire depuis le 1.1.2006. Désormais, pour des raisons d'égalité de traitement, l'obligation d'obtenir le permis s'applique également aux chemins de fer à conditions d'exploitation simplifiées.
Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements selon le Modèle de convention de l'OCDE, la Grande-Bretagne a demandé à la Suisse d'ouvrir des négociations aux fins d'insérer une clause dans la convention reflétant la nouvelle politique suisse en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales. Dans le cadre de cette nouvelle négociation, le protocole de révision a été complété, à la demande de la Suisse, par l'introduction d'une clause d'arbitrage. La nouvelle disposition sur l'échange de renseignement correspond aux standards de l'OCDE. Avec l'institution d'une clause d'arbitrage, la Suisse obtient la seule contrepartie qu'elle avait formulée, étant donné que la dernière modification de la convention avec la Grande-Bretagne est entrée en vigueur le 22 décembre 2008 et a déjà introduit des solutions très favorables.
Il 31 agosto 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Scambio di note. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Norvegia prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. Altri punti della revisione comprendono la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota zero nonché l'introduzione di un diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte per le pensioni. Il Protocollo di modifica proposto prevede inoltre una clausola della nazione più favorita a favore della Svizzera relativa all'introduzione di una disposizione riguardante il tribunale arbitrale.
Le condizioni per la custodia al domicilio dell'arma di servizio, per la cessione in proprietà e per la consegna in prestito dell'arma nel quadro del tiro fuori del servizio e ai giovani tiratori devono essere ottimizzate. Questa revisione concerne l'Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari, l'Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari e l'Ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio.
L'ordinanza contempla disposizioni sul campo d'applicazione territoriale, sul concetto di intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD e sull'attività a titolo professionale.
La revisione di legge prevede tutte le modifiche necessarie che consentiranno di passare dall'imposizione degli utili da sostanza immobiliare in base al metodo assoluto a quella in base al metodo relativo. Il metodo relativo differisce l'imposizione dell'utile in funzione del rapporto tra il reinvestimento e il ricavo ottenuto. La modifica proposta lascia ai contribuenti la possibilità di rinunciare completamente al rinvio dell'imposizione.
Per garantire la conformità all'Accordo agricolo con la CE e assicurare un traffico merci transfrontaliero privo di ostacoli è necessario che i prodotti ottenuti biologicamente siano equivalenti. Ciò implica che le modifiche del regolamento CE sull'agricoltura biologica vengano riprese periodicamente nella legislazione elvetica. Anche per il 2010 sono previsti diversi adeguamenti di natura materiale e una parziale revisione dal profilo redazionale.
L'Accordo addizionale firmato il 18 settembre 2009 che modifica la Convenzione del 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni introduce nella Convenzione adeguamenti alla situazione sul piano bilaterale. A seguito degli impegni presi nel mese di marzo 2009 nel contesto dei lavori del G20, la Svizzera ha deciso di avviare quanto prima negoziati anche con il Lussemburgo per includere nelle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni una disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. In particolare, con la presente revisione è stata colta l'occasione per aggiornare, conformemente all'evoluzione della politica svizzera nella materia, la Convenzione per quanto riguarda la disposizione sui dividendi e per introdurre una clausola di arbitrato. La riveduta Convenzione contribuirà sicuramente al proseguimento dello sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.