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Le ordinanze vigenti sulla radioprotezione (RS 814.501), la formazione in radioprotezione (RS 814.501.261) e la dosimetria individuale (RS 814.501.43) sono oggetto di revisione. La revisione concerne temi che rientrano negli ambiti di sorveglianza dell'UFSP, della DSN e dell'INSAI. Si tiene conto della libera circolazione e delle regolamentazioni vigenti nell'UE. Al contempo sono abrogati i decreti dipartimentali obsoleti.
Il 23 agosto 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto peritale Zatti ("Le placement d'enfants en Suisse - Analyse, développement de la qualité et professionalisation"); in seguito i cantoni sono invitati a pronunciarsi sulla domanda se ritengono necessaria una revisione dell'ordinanza sull'affiliazione e - in caso affermativo - quali sono le loro proposte concrete di revisione.
L'articolo 5 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) incarica il DATEC di stabilire le prescrizioni relative all'omologazione e al contrassegno di tosatrici d'erba e di macchine da costruzione. Con l'ordinanza in oggetto, il DATEC adempie a tale mandato.
Sotto la guida dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e con il coinvolgimento attivo dei cancellieri di Stato e dei responsabili del Governo elettronico di Confederazione, Cantoni e Comuni sono nate la Strategia di e-government Svizzera e una convenzione quadro di diritto pubblico sulla collaborazione in materia di Governo elettronico. L'obiettivo della Strategia di e-government Svizzera è di impostare l'attività amministrativa in tutto il Paese in modo che sia il più possibile vicina al cittadino, efficiente ed economica grazie all'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essa deve essere decentrata, ma comunque coordinata e sotto la vigilanza di un organismo di controllo e di una segreteria definiti da Confederazione e Cantoni in una convenzione quadro sulla collaborazione in materia di Governo elettronico.
Dopo l'adozione da parte del Parlamento della nuova legge sulla protezione degli animali il 16 dicembre 2005, l'ordinanza sulla protezione degli animali è a sua volta sottoposta a revisione totale ed adattata alle nuove disposizioni.
Le presenti modifiche sono in correlazione con l'adeguamento, effettuato contemporaneamente, della legge sul traffico pesante. Le modifiche dell'ordinanza hanno principalmente lo scopo di ridurre le distorsioni concorrenziali causate dal comportamento di imprese di trasporto svizzere non disposte a pagare la tassa.
Modifica della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP): Il rafforzamento della vigilanza e dell'alta vigilanza mediante la cantonalizzazione o la regionalizzazione della vigilanza diretta; l'istituzione di una commissione di alta vigilanza finanziariamente ed amministrativamente indipendente dal Consiglio federale, dotata di una segreteria indipendente aggregata all'UFAS dal punto di vista amministrativo; provvedimenti volti a favorire la permanenza dei salariati anziani sul mercato del lavoro.
Le Convenzioni dell'Aia del 19.10.1996 sulla protezione dei minori e del 13.1.2000 sulla protezione degli adulti vanno ratificate e attuate. Le procedure di ritorno di minori nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25.10.1980 sul rapimento di minori e della Convenzione europea del 20.5.1980 sull'affidamento vanno attuate tenendo conto maggiormente dell'interesse del minore.
L'iniziativa chiede che i proprietari possano far valere, con una procedura semplificata, indennizzi per la riduzione del valore immobiliare a causa dell'inquinamento fonico causato dagli aerei e che le pretese non vengano a cadere per un'eccezione di prescrizione. Si propone inoltre la modifica della legge federale sull'espropriazione (RS 711) e della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748).
Modifiche nell'ambito della fatturazione, della tariffazione, dei medicamenti e dei premi (pagamento dei premi e conseguenze della mora nel pagamento).
La nuova ordinanza contiene le disposizioni d'esecuzione della tessera d'assicurato prevista all'art. 42a LAMal.
L'attuale piano delle emissioni deve essere ancora completato con i dati mancanti. Alcuni dati, non corretti, saranno rettificati o cancellati.
Con la legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico merci) viene presentata una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione federale con validità illimitata. Nella nuova legge sono contenuti l'obiettivo concernente il trasferimento del traffico merci transalpino e le basi legali per l'adozione delle misure necessarie a raggiungerlo. Nel contempo si propongono vari adeguamenti della legge sul trasporto di merci, della legge federale sui binari di raccordo ferroviario e del diritto concernente la responsabilità civile delle imprese ferroviarie.
Le possibilità di prevenzione previste dalle leggi vigenti non sono più sufficienti per fronteggiare l'attuale situazione di minaccia. Pertanto è ora necessario migliorare soprattutto la ricerca di informazioni. Inoltre si tratta di creare una base legale per il divieto di determinate attività e colmare nel contempo mediante provvedimenti mirati le lacune riscontrate.
La nuova legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, RS 613.2) assegna molteplici deleghe normative al Consiglio federale, come l'adeguamento annuo dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, la ripartizione dei mezzi fi-nanziari ai Cantoni deboli di risorse, i criteri per la ripartizione ai Cantoni dei mezzi finanziari a titolo di compensazione degli oneri e la ripartizione dei mezzi finanziari nell'ambito della compensazione dei casi di rigore.
Nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), il rapporto finale include la dotazione della perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore (avamprogetto di decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, avamprogetto di decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore), la determinazione dell'ammontare dei contributi della Confederazione all'AVS e all'AI, la determinazione delle quote dei Cantoni non direttamente vincolate alle opere al prodotto dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e la disposizione transitoria nella LAI che disciplina i contributi supplementari pendenti dell'AI alle istituzioni per invalidi al passaggio alla NPC (legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (atto mantello).
Si tratta di definire e di concretizzare i contenuti e le esigenze delle garanzie di origine (prove del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità di cui all'art. 1d OEn), nonché le procedure per la registrazione, il rilascio, il controllo del trasferimento e la cancellazione delle garanzie di origine (procedura di omologazione di cui all'art. 1e OEn).
Il 18 ottobre 2000 il Consiglio federale ha adottato le parti concettuali I-III B del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). In questa parte il Consiglio federale imparto il mandato di sottoporre a un esame globale la rete delle aree d'atterraggio di montagna e di valutare per principio se, e in quale misura, sia opportuno continuare ad autorizzare le attività di eliski. Nel presente progetto di una parte concettuale relativa alle aree d'atterraggio di montagna sono stabiliti a grandi linee i principi e le regole per la verifica concreta delle singole aree nel quadro dei processi che si svolgono a livello di scheda di coordinamento.
Adeguamento all' ADR 07.
Il 1° agosto 2005 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Si è resa necessaria una prima revisione delle ordinanze per garantire l'adeguamento al diritto europeo e per apportare le modifiche e le correzioni che si impongono dopo le esperienze raccolte durante i primi mesi dalla loro entrata in vigore.
L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni viene adattata alla modifica della LTC decisa dal Parlamento il 24 marzo 2006.
Le disposizioni d'esecuzione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) vengono adattate alla modifica di quest'ultima decisa dal Parlamento il 24 marzo 2006.
Questo primo progetto di modifica è stato elaborato in seguito all'evoluzione intervenuta nel frattempo nell'Ue. Fino a giugno 2006 sono già state decise, per quattro direttive, dieci modifiche che non sono ancora contemplate dall'ORRPChim in vigore. Si tratta di tre modifiche della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, di due decisioni concernenti la modifica della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, di quattro decisioni sulla modifica della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di una modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Per evitare ostacoli al commercio, l'ORRPChim deve essere adeguata ai nuovi atti normativi della Ue.
Il Consiglio federale ha proposto il 24 maggio 2006 una modifica delle chiavi di ripartizione dei contingenti per dimoranti annuali e per dimoranti temporanei cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS. I contingenti massimi resteranno ai livelli stabiliti sinora. Il Consiglio federale invita i Cantoni a pronunciarsi.
La legislazione svizzera deve essere adattata allo sviluppo del diritto comunitario in modo tale da poter abolire buona parte delle prescrizioni amministrative per il passaggio alla frontiera degli animali e dei prodotti animali. Sono state effettuate le seguenti modifiche: revisione totale dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modifica dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni.