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Adeguamento del calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato.
Nell'estate del 2007 l'OITE è stata oggetto di una revisione totale, finalizzata ad adeguare le disposizioni svizzere concernenti l'importazione di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi a quelle dell'UE, in vista dell'ampliamento dell'allegato 11 dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura. Sebbene la revisione sia stata effettuata in stretta collaborazione con la Commissione europea, dopo l'entrata in vigore del pacchetto di ordinanze alcuni Stati membri dell'UE hanno fatto notare all'UFV, tramite la Commissione, alcune divergenze tra l'OITE e le direttive europee corrispondenti. Altre disposizioni sono state contestate nel mese di novembre 2007, in particolare per quanto riguarda alcuni articoli del pacchetto di ordinanze, dall'autorità europea di controllo (FVO) in occasione dell'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri svizzeri. In vista del prossimo controllo da parte del FVO, previsto per l'inizio di settembre 2008, è necessario eliminare le differenze restanti mediante una revisione del pacchetto OITE.
Con l'ordinanza si sanciscono a livello di ordinanza disposizioni d'esecuzione tecniche dettagliate concernenti l'ordinanza sulla protezione degli animali, che fino ad oggi erano contenute nelle direttive dell'UFV. In tal modo viene aumentata la sicurezza giuridica in materia di esecuzione. L'OPAnMac contiene spiegazioni dettagliate sul modo in cui devono essere trattati gli animali da macello da quando vengono scaricati nel macello fino al momento della macellazione, disposizioni sui metodi di anestesia adatti alla rispettiva specie animale nonché in merito ai criteri di controllo per verificarne l'efficacia. Le prescrizioni sono state armonizzate con le rispettive direttive UE.
La modifica di legge riguarda le nuove disposizioni contro le pigioni abusive: in futuro le pigioni dovranno seguire lo sviluppo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e non dipenderanno più dall'andamento dei tassi ipotecari. L'eventuale carattere abusivo delle pigioni iniziali viene accertato mediante pigioni di riferimento.
La revisione dell'OLL 1 propone un adeguamento della prescrizione sulla rotazione in senso inverso (passaggio dalla squadra di notte alla squadra del pomeriggio e da questa alla squadra del mattino): la rotazione in senso inverso dovrà rimanere, come finora, un'eccezione, ma dovrà essere possibile su espressa richiesta della maggioranza dei lavoratori interessati. La revisione dell'OLL 4 riguarda le prescrizioni concernenti le aziende soggette alla procedura di approvazione dei piani.
Si tratta di atti d'esecuzione della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN).
Questa consultazione concerne 2 ordinanze del Consiglio federale (ordinanza sui prodotti chimici, ordinanza sui biocidi) rispettivamente 5 ordinanze del DFI (ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze, ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi, ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive, ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale, ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti).
Per evitare degli ostacoli tecnici al commercio le disposizioni vigenti delle ordinanze sui prodotti chimici, sui biocidi e di quella concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze deveno essere adattati all'evoluzione del diritto comunitario. La presente revisione non prende tuttavia in considerazione i nuovi obblighi fondamentali introdotti dal regolamento REACH. I cambiamenti delle quattro ordinanze del DFI trattano solo dei supplementi che prendono in considerazione la prassi di casi eccezionali.
il testo esiste soltanto in francese o tedesco. Les Chambres fédérales ont adopté, le 21 décembre 2007, la révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) pour le domaine du financement hospitalier (projet 1). Cette révision a pour effet que les ordonnances touchées par les modifications adoptées doivent elles aussi être modifiées. Elles sont au nombre de trois: l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP; 832.104) et l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31).
Secondo il progetto sarà espressamente stabilito che le persone fisiche possono detrarre dal loro reddito imponibile, a titolo di deduzione generale, i contributi versati in qualità di membro di un partito come anche i versamenti di altro genere fatti a un partito. Quanto alle persone giuridiche, potranno dedurre i versamenti a un partito a titolo di oneri giustificati dall'uso commerciale.
Il Programma Nazionale Tabacco 2008-2012 garantisce il proseguimento delle misure di prevenzione iniziate dall'UFSP nel quadro del Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2008. L'obiettivo del programma è di continuare a ridurre il numero dei casi di malattie e di decessi dovuti al tabagismo in Svizzera (e di conseguenza i costi per le cure e le spese dell'economia).
L'effettiva ripresa della regolamentazione UE in materia di igiene nella legislazione sulle derrate alimentari ha determinato adeguamenti della legge corrispondente del 9 ottobre 1992 (LDerr; RS 817.0) (decreto dell'Assemblea federale del 5 ottobre), i quali richiedono a loro volta adeguamenti in diverse ordinanze. Ciò riguarda in particolare gli emolumenti per gli animali da macello e il controllo delle carni nonché i controlli ufficiali nelle aziende di sezionamento, per i quali non esisteva finora una chiara regolamentazione degli emolumenti. Inoltre l'attuazione delle nuove ordinanze (o modifiche) in materia di macellazione entrate rispettivamente in vigore il 1° gennaio 2006 e il 1° gennaio 2007 (ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni e l'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione) ha dimostrato che sono necessari adeguamenti per un utilizzo coerente dei termini.
La revisione mira principalmente a una regolamentazione moderna ed esaustiva del promovimento dell'innovazione da parte della Confederazione. La Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI subirà una riorganizzazione e otterrà maggiore competenza decisionale.
Ordinanza sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale: La disposizione transitoria B cpv. 1 lett. c relativa alla modifica del 17 dicembre 2004 della legge sulle scuole universitarie professionali stabilisce che per i titoli conseguiti secondo il diritto anteriore il Dipartimento disciplina le modalità per il conseguimento retroattivo del titolo di scuola universitaria professionale nei campi specifici di sanità, lavoro sociale, musica, teatro e altre arti e in quello della psicologia applicata e della linguistica applicata. Le condizioni per l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale sono già determinate per tutti i campi specifici ad eccezione della sanità. La presente revisione parziale ha lo scopo di disciplinare l'ottenimento retroattivo del titolo SUP nel campo della sanità per le professioni nel campo della fisioterapia, ergoterapia, consulenza alimentare e per la professione di levatrice (ostetrico). Ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali: La legge sulle scuole universitarie professionali ha delegato al DFE la competenza di determinare i cicli di studio e la loro designazione. Il passaggio al sistema a due livelli bachelor/master richiede in particolare nel campo musica, teatro e altre arti un adeguamento della nomenclatura, cui si intende provvedere con la presente revisione parziale. Ordinanza dell'11 settembre 1996 sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali: In seguito all'aggiunta del nuovo ciclo di studio in diritto economico nell'allegato dell'ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali, le disposizioni transitorie dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali devono essere modificate.
La necessità di una revisione è dovuta ai mutamenti di molte delle condizioni rilevanti per la trasmissione delle malattie infettive intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge nel 1974. La LEp è pertanto sottoposta a revisione totale sia dal profilo dei contenuti che da quello strutturale.
L'avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza contiene criteri più precisi per determinare la provenienza geografica di un prodotto. Per mezzo di nuovi strumenti s'intende inoltre migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all'estero. Le indicazioni di provenienza che rinviano a un'origine geografica indice di una qualità o di una reputazione particolare oppure di un'altra caratteristica del prodotto (le cosiddette indicazioni geografiche) potranno essere registrate anche per i prodotti non-agricoli. Tali indicazioni geografiche nonché le denominazioni d'origine potranno inoltre essere iscritte, a condizioni severe, come marchi di garanzia o marchi collettivi nel registro dei marchi. L'avamprogetto di revisione della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici prevede di riservare l'uso dello stemma svizzero (croce svizzera su uno scudo) alla Confederazione e alle sue unità. La bandiera svizzera e la croce svizzera potranno invece essere usate da tutti, se il prodotto così contrassegnato è effettivamente di origine svizzera. Ciò in futuro varrà non solo per i servizi, ma anche per le merci.
La Politica agricola 2011 viene concretizzata mediante due pacchetti d'ordinanze. Il primo pacchetto d'ordinanze è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alle modifiche della legge sull'agricoltura. Il secondo pacchetto è oggetto di un'indagine conoscitiva avviata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) presso i partiti politici e le organizzazioni interessate. Le proposte ivi contenute vertono sull'elemento cardine della Politica agricola 2011, ossia il trasferimento di fondi dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti.
L'attuale finanziamento della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) si basa su un numero medio troppo basso di disoccupati e ciò comporta bilanci deficitari. La revisione parziale propone basi stabili a lungo termine e neutre dal punto di vista congiunturale nonché misure limitate nel tempo per ridurre il debito.
La febbre catarrale ovina negli ultimi due anni si è estesa in modo vertiginoso a tutta l'Europa. È una malattia virale che può colpire tutti i ruminanti e camelidi. I primi casi sono apparsi in Svizzera nell'autunno del 2007. Per scongiurare la massiccia diffusione di questa malattia nel nostro paese nel corso dell'anno 2008 ed evitare i danni economici che ne conseguirebbero, occorre adeguare le misure difensive. Prima fra queste è la prevenzione, svolta in base alle conoscenze attuali. Il provvedimento più importante è una vaccinazione di massa. Il nuovo orientamento della strategia di lotta contro la febbre catarrale ovina esige una modifica dell'ordinanza sulle epizoozie.
L'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) devono essere adeguate alla nuova disposizione introdotta nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e in quella sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
Le modifiche legislative, dettate dall'iniziativa parlamentare del Consigliere agli Stati Hans Hofmann e adottate dal Parlamento nel dicembre del 2006, sono entrate in vigore il 1º luglio 2007. Il loro obiettivo è quello di semplificare la procedura relativa all'esame dell'impatto sull'ambiente e di limitare il diritto di ricorso delle associazioni.
Nel caso dell'ODO, la modifica concretizza innanzitutto le nuove disposizioni di legge riguardanti le attività economiche consentite per le organizzazioni ambientaliste, ovvero le attività che servono a conseguire gli scopi ideali delle organizzazioni stesse, e obbliga inoltre queste ultime a informare il pubblico in merito alle opposizioni e ai ricorsi presentati.
Le modifiche proposte sono finalizzate a una nuova regolamentazione e a una semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi di circolazione per i trasporti e veicoli speciali, nonché per i viaggi effettuati la notte e la domenica. Il punto centrale del progetto è costituito dal fatto che viaggi sinora soggetti all'obbligo di un permesso potranno in futuro essere effettuati senza bisogno di un'autorizzazione, se adempiono a precise condizioni. Si stima che le relative procedure potrebbero così dimezzarsi, con una conseguente e significativa riduzione dell'onere amministrativo e finanziario sopportato dalle imprese di trasporto. Anche le autorità preposte al rilascio dei permessi verrebbero in tal modo sgravate da un certo numero di lavori inutili.
L'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) deve essere adeguate alla nuova disposizione introdotta nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e in quella sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
Le modifiche legislative, dettate dall'iniziativa parlamentare del Consigliere agli Stati Hans Hofmann e adottate dal Parlamento nel dicembre del 2006, sono entrate in vigore il 1º luglio 2007. Il loro obiettivo è quello di semplificare la procedura relativa all'esame dell'impatto sull'ambiente e di limitare il diritto di ricorso delle associazioni.
Per quanto riguarda l'OEIA, oltre ai necessari adeguamenti alla modifica del testo di legge, sono stati apportati alcuni miglioramenti di carattere tecnico-legislativo senza tuttavia effettuare cambiamenti sostanziali. Alcuni articoli sono inoltre stati adeguati alla migliore prassi corrente o precisati.
Anche l'allegato dell'ordinanza, che indica gli impianti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), è stato rivisto in base alla nuova disposizione dell'articolo 10a capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente e adeguato di conseguenza.
A seguito delle richieste avanzate nelle mozioni Hess e Amstutz s'intende liberalizzare i trasporti di viaggiatori tra gli aeroporti svizzeri e le regioni turistiche. A tal fine è necessario modificare l'OCTV. Si propongono inoltre alcune urgenti modifiche in materia di autorizzazioni federali.