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Scopo del progetto sottoposto per parere è quello di compensare in futuro più rapidamente gli effetti della progressione a freddo. Due varianti sono poste in discussione, ovvero la compensazione annuale e una compensazione periodica non appena il rincaro raggiunge il 3 per cento.
In un avamprogetto di modifica della Legge sulle forze idriche che attua l'iniziativa parlamentare 08.445 (Canoni per i diritti d'acqua adeguati), la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati propone di compensare il rincaro del canone mediante un aumento ragionevole, scaglionato nel tempo, dell'aliquota massima del canone prevista dal diritto federale.
L'attuale legge sul personale federale LPers è in vigore dal 1° gennaio 2002 e costituisce le fondamenta dei rapporti di lavoro dei circa 36 000 impiegati federali. La presente revisione della LPers prevede una flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e un ulteriore avvicinamento alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). Contestualmente dovrebbe venire semplificata la procedura di ricorso in caso di controversie in ambito di diritto del lavoro.
La Commissione propone di modificare la LEF in modo da limitare i crediti privilegiati in prima classe dei lavoratori all'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (che ammonta attualmente a 126 000 franchi). Nel caso in cui il credito salariale eccedesse questo importo, la differenza verrebbe considerata un credito di terza classe, come quelli degli altri creditori.
Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Sviluppo dell'acquis di Schengen. La direttiva 51/2008/CE modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. La direttiva ha imposto degli adeguamenti in seguito alla ratifica da parte della Comunità europea del “protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco)•. La trasposizione della direttiva riguarda prevalentemente, come già nel caso della direttiva precedente 91/477/CEE, la legge federale sulle armi e la relativa ordinanza.
L'entrata in vigore di Schengen in Svizzera e nel Liechtenstein necessita un adeguamento della cooperazione bilaterale nel settore degli stranieri e in materia di attuazione delle mansioni di polizia da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella zona di frontiera tra il Liechtenstein e l'Austria.
Creazione di una base legale nella legge sull'agricoltura al fine di preparare il finanziamento di misure collaterali in relazione alla conclusione di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare e/o di nuovi accordi OMC.
In seguito all'inserimento dei primi principi attivi esaminati dalla CE negli allegati dell'ordinanza sui biocidi, si è manifestata la necessità di poter adattare le condizioni e gli oneri stipulati dalla CE alle particolarità svizzere. A parte questo punto di revisione urgente - dovuto al fatto que l'inserimento di altri principi attivi è imminente - si intende di poter adattare un'autorizzazione accordata in un paese membro dell'Unione Europea alle particolarità svizzere gravandola di condizioni o oneri appropriati se questo si averasse necessario.
La legislazione della Confederazione in materia di acquisti pubblici deve essere ammodernata, resa più chiara e più flessibile. Nel quadro della revisione totale in corso si postula inoltre un'armonizzazione a livello nazionale della legislazione sugli acquisti pubblici. La revisione è in grado di fornire un notevole contributo alla crescita economica in Svizzera.
Ordinanza d'esecuzione del articolo 16 della legge federale del 5. ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI).
Proroga del termine per il rilascio della tessera d'assicurato entro il 1o gennaio 2010.
In occasione della sua seduta del 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa al risanamento della cassa pensioni FFS. Il progetto in consultazione pone in discussione quattro possibili soluzioni per il risanamento della parte relativa alle rendite di vecchiaia e di invalidità della cassa pensioni FFS. Tre varianti prevedono una ricapitalizzazione delle FFS ad opera della Confederazione per differenti importi. Nel caso della quarta variante, il risanamento della CP FFS è realizzato senza la partecipazione della Confederazione. Il Consiglio federale ha espresso la propria preferenza per la variante 3, ossia per il «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione». La consultazione è corredata dal rapporto in adempimento dei postulati Fluri (05.3363) e Lauri (05.3363) in relazione alla cassa pensioni ASCOOP. Entrambi i postulati invitano il Consiglio federale a esaminare con quali misure analoghe a quelle per le FFS la Confederazione potrebbe sostenere la cassa pensioni ASCOOP per promuovere la concorrenza tra le FFS e le imprese di trasporto concessionarie.
La legge federale sul controllo della sicurezza mira a uniformare l'organizzazione e la procedura di esame e di controllo della sicurezza tecnica di impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti.
La legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute si applica alle misure preventive e di promozione della salute volte alla prevenzione e al riconoscimento tempestivo delle malattie fisiche e psichiche dell'essere umano, che sono trasmissibili, fortemente diffuse o maligne. La legge disciplina il controllo e il coordinamento nonché la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I flussi finanziari che derivano dalle tasse di prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal) saranno d'ora in poi regolati mediante la creazione dell'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute. La legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute disciplina l'organizzazione dell'Istituto nonché il suo controllo e la sua vigilanza esercitate dalla Confederazione ed è emanata in quanto pura disposizione organizzativa.
Revisione dell'OLL 2 alfine di adattarla al settore particolare degli ospedali, cliniche, case e internati.
L'intera rete delle strade nazionali è stata riesaminata nel dettaglio essenzialmente per due ragioni. Da un lato in quanto l'attuale tracciato della rete viaria nazionale, definito essenzialmente nel decreto del 1960, non risponde più completamente ai bisogni attuali e futuri. E dall'altro, in quanto nel corso dell'ultimo decennio, in Parlamento sono stati depositati oltre trenta interventi aventi per oggetto l'inserimento di strade cantonali nella rete viaria nazionale.
Aggiungendo alla rete circa 400 chilometri di strade già esistenti, l'esecutivo intende colmare le lacune della rete autostradale e garantire l'accesso a tutte le regioni del Paese. Il decreto tiene in considerazione le esigenze attuali e future degli agglomerati dell'Altopiano, delle aree rurali nonché delle regioni turistiche. I tratti che saranno inseriti nella rete delle strade nazionali diventeranno di proprietà della Confederazione, la quale sarà competente anche della manutenzione e dell'esercizio.
L'adeguamento del decreto concernente la rete potrebbe comportare per Berna un carico finanziario annuale supplementare dell'ordine di circa 150 milioni di franchi per l'esercizio e la manutenzione e di circa 200 milioni per la sistemazione. Siccome in questi ambiti i Cantoni sono sgravati completamente dai loro obblighi finanziari, questo trasferimento di oneri alla Confederazione sarà compensato tramite una riduzione dei contributi federali non direttamente vincolati alle opere nonché dei contributi globali alle strade principali. La compensazione da parte dei Cantoni degli oneri supplementari che sorgeranno per la Confederazione nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali è indispensabile. La sola alternativa possibile sarebbe quella di mantenere lo status quo e quindi di rinunciare all'adeguamento del decreto concernente la rete. Il Consiglio federale invita quindi i Cantoni ad esprimere la loro preferenza per una delle due soluzioni.
La vigente ordinanza sui documenti d'identità del 20 settembre 2002 (stato 1° gennaio 2008) deve essere adeguata alla nuova validità, alla nuova procedura di rilascio, ai nuovi emolumenti per i documenti d'identità e ad altre modifiche.
L'ordinanza concretizza le modalità per l'esecuzione del censimento federale della popolazione 2010 che sarà realizzato in collaborazione con i Cantoni. Essa regola le scadenze e i procedimenti delle operazioni.
La revisione della legge sulla navigazione aerea si svolgerà in tre tappe. Elementi centrali di una prima revisione parziale sono l'attuazione del rapporto sulla politica aeronautica svizzera del 2004, nuovi principi di riscossione delle tasse aeroportuali, il finanziamento della sicurezza aerea nonché una tassa di vigilanza per l'aviazione commerciale. Il Consiglio federale pone in consultazione questa prima revisione parziale fino all'autunno di quest'anno.
La legge sul promovimento dello sport risalente al 1972 non risponde più ai requisiti di una moderna legislazione. Il mondo dello sport dal tempo dell'entrata in vigore della legge ha subito profondi mutamenti e si vede oggi confrontato con evoluzioni e sfide di diversa natura, che in parte richiedono nuovi strumenti d'intervento per garantire un'azione efficace da parte dello stato. Il progetto di legge riprende molti aspetti rivelatisi utili dell'attuale sostegno statale allo sport. Una revisione totale è tuttavia inevitabile alla luce dei principi generali di tecnica legislativa. La legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport riguarda le banche dati esistenti presso l'Ufficio federale dello sport.
La legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport riguarda le banche dati esistenti presso l'Ufficio federale dello sport.
Mezzi piú incisivi per lottare contro metodi commerciali sleali (le truffe degli annuari, le vendite a piramide, le condizioni generali abusive); estensione del diritto de la Confederazione di denuncia; basi giuridiche per una cooperazione con le autorità estere competenti in materia di concorrenza sleale; l'insieme dei servizi deve sottostare all'obbligo d'indicazione del prezzo.