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Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
Secondo le misure 19 e 51 del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX, il DFI/UFSP è stato incaricato di esaminare l'attuale regolamentazione della distribuzione delle compresse di ioduro di potassio in caso di evento al di fuori delle zone di allarme predisposte in quanto a necessità, attuabilità e tempistiche e di provvedere alle necessarie modifiche delle basi giuridiche.
Nelle regioni situate in zona 3, dove il Cantone non è in grado di distribuire le compresse allo iodio nei tempi previsti, queste dovranno essere distribuite alla popolazione in unica soluzione e in via definitiva. Secondo le basi giuridiche attualmente vigenti, i costi sono a carico della Confederazione e degli esercenti di centrali nucleari. Il DDPS iscriverà il corrispondente fabbisogno finanziario nel budget ordinario 2015.
Nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l'utilizzo abusivo di armi» il Consiglio federale ha proposto alcuni miglioramenti per lo scambio d'informazioni tra autorità che si occupano di armi. Sulla base di tali proposte, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha presentato le mozioni 13.3000 - 13.3003. Il presente avamprogetto attua tali mozioni.
L'Ordinanza VIS vigente dev'essere riveduta in vista della messa in esercizio del nuovo sistema nazionale d'informazione visti ORBIS. Questo sistema, che nel gennaio 2014 sostituirà l'odierno sottosistema di SIMIC, consentirà una maggiore compatibilità con il sistema centrale europeo, operativo dall'11 ottobre 2011.
Applicazione dell'art. 48 cpv. 2bis della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) mediante una modifica delle seguenti ordinanze:
Con la mozione 10.3881 «Futuro del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero» il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale. Il progetto posto in consultazione definisce gli obiettivi del traffico merci ferroviario sull'intero territorio svizzero, contiene una serie di misure appropriate per il raggiungimento degli obiettivi stessi e illustra lo sviluppo e il finanziamento futuri dell'infrastruttura del traffico merci.
Occorre migliorare la protezione delle foreste contro gli organismi nocivi pericolosi ed agevolarne l'adattamento alle mutate condizioni climatiche. La legge federale sulle foreste deve quindi essere modificata in alcuni punti.
La revisione parziale menzionata in titolo intende semplificare l'applicazione della franchigia valore e delle franchigie quantitative. Questo permetterà di semplificare la dichiarazione e l'imposizione e di facilitare il passaggio del confine.
La legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13) prevede lo stanziamento di 5,5 miliardi di franchi per risolvere i problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali. Nel primo messaggio programmatico del 2009 il Consiglio federale spiegava in che ordine di priorità intendeva intervenire sui tratti stradali interessati, chiedendo contestualmente lo stanziamento dei fondi per realizzare i primi progetti in agenda. Ogni quattro anni - sempre in base alla LFIT - ne illustra lo stato di avanzamento, inoltre verifica e aggiorna l'ordine delle priorità fissato chiedendo lo sblocco di ulteriori risorse per cantierizzare la prossima tranche di lavori programmati.
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.
Gli allegati 1 a 4 e 6 all'ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconosimenti dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori sono modificati
Il 3 marzo 2013 il Popolo e i Cantoni hanno espressamente approvato l'iniziativa «contro le retribuzioni abusive». Il Consiglio federale è incaricato di emanare un'ordinanza d'esecuzione per attuare l'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) entro un periodo massimo di un anno dopo il referendum (art. 197 n. 10 Cost.). Il DFGP ha pianificato i lavori di attuazione in modo che il Consiglio federale possa fissare al 1°gennaio 2014 la data d'entrata in vigore dell'ordinanza.
La nuova ordinanza «contro le retribuzioni abusive» contiene norme applicabili alle società anonime le cui azioni sono quotate in borsa e agli istituti di previdenza. Vi sono anche disposizioni di diritto penale.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
La presente ordinanza del DEFR è nuova e si basa sull'articolo 14 capoverso 4 della legge sull'agricoltura (SR 910.1) nonché sull'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (SR 910.19), il cui articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti di montagna e dell'alpe. L'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe fissa le regole per il loro utilizzo.