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Tra i principali compiti di EASO figura il sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. A questo proposito l'Ufficio coordina per esempio il distacco di gruppi di sostegno nello Stato interessato. L'Ufficio può altresì supportare l'organizzazione di servizi di traduzione, la comunicazione di informazioni sugli Stati d'origine o la gestione della procedura d'asilo. Infine, agevola lo scambio d'informazioni e il coordinamento delle informazioni sugli Stati d'origine. Il regolamento che istituisce l'Ufficio prevede la possibilità che i quattro Stati associati a Schengen/Dublino, ossia Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda possano partecipare alle attività dell'EASO. L'Ufficio non ha poteri direttivi nei confronti delle autorità nazionali.
Dal 1° gennaio 1984, data della sua entrata in vigore, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è rimasta sostanzialmente invariata, mentre la legislazione in altri rami delle assicurazioni sociali ha subito modifiche, per cui alcuni adattamenti s'impongono. Equivalente il mandato conferitogli dal Parlamento, questi si limitano all'essenziale, in cui in ogni caso saranno evitato dei sovraindennizzi. Di conseguenza, le rendite d'invalidità corrisposte a vita vengono ridotte al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento a dipendenza dell'età della persona infortunata al momento dell'infortunio. La nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione intende colmare le lacune esistenti nella copertura. Inoltre viene proposta una nuova definizione delle lesioni corporali, per evitare le difficoltà sinora riscontrate nella loro valutazione. Per di più vengono inserite nella LAINF le pertinenti disposizioni dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati e nel caso di eventi di grandi proporzioni viene introdotta una soglia per l'evento per le società di assicurazione private. Alla fine sono previsti degli adattamenti concernente l'organizzazione della Suva.
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha determinato un rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni. Nel periodo 2012-2015 l'obiettivo di garantire ai Cantoni finanziariamente deboli una dotazione minima di risorse finanziarie è stato ampiamente raggiunto. Questa è la conclusione cui giunge il secondo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Unitamente al rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale pone in consultazione proposte per la futura dotazione dei fondi di perequazione.
Introduzione di un obbligo di notifica e di autorizzazione dal primo giorno dei lavori per i prestatori di servizi attivi esteri nel settore della paesaggistica.
Per il finanziamento delle strade nazionali e dei contributi alle misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati sarà istituito a livello costituzionale un fondo a tempo indeterminato, nel quale confluiranno le nuove entrate e quelle attuali. Per coprire il disavanzo che si va profilando nel Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) sono previsti provvedimenti sul piano delle entrate e delle uscite. Le Camere federali potranno deliberare periodicamente su opere di potenziamento della rete nel quadro di un programma di sviluppo strategico relativo alle strade nazionali.
Das Kantonale Schutz- und Nutzungskonzept (SNEE) sieht im Bereich der Wasserkraft grundsätzlich vor, Gewässer mit einem hohen energiewirtschaftlichen Potenzial zu nutzen. Im Gegenzug sollen Gewässer mit einem hohen landschaftlichen oder ökologischen Wert ungenutzt bleiben, wozu im Gebiet Uri Mitte insbesondere der Chärstelenbach und der Oberlauf des Fellibachs gehören. Diesbezüglich hat der Regierungsrat am 25. Oktober 2013 Schutzmassnahmen über natürliche Gewässer zwischen Silenen und Göschenen öffentlich aufgelegt.
Da die beiden Gebirgsbäche Chärstelenbach und Fellibach das national bedeutende Landschaftsschutzgebiet Maderanertal und Fellital wesentlich mitprägen, soll deren natürliche Dynamik längerfristig, mindestens aber für 80 Jahre, ungeschmälert erhalten bleiben. Der Regierungsrat will mit einer Anpassung des Reglements über den Schutz der Region Maderanertal und Fellital diesen längerfristigen Schutz sichern. Der Chärstelenbach wird oberhalb Lägni, der Oberlauf des Fellibachs oberhalb Bocktalstegli geschützt.
Nelle zone interessate dal rumore del traffico aereo sarà possibile, a determinate condizioni, delimitare nuove zone edificabili e costruire, ampliare o ristrutturare edifici. La modifica offrirebbe soprattutto ai Comuni attorno all'aeroporto di Zurigo la possibilità di densificare gli insediamenti già esistenti.
Tutte le aziende svizzere del commercio al minuto devono poter essere aperte fra le 6 e le 20 in settimana e fra le 6 e le 19 il sabato. Questa disposizione non riguarda la domenica e non si applica ai giorni festivi. Il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha dato il via alla consultazione sulla nuova legge federale che disciplina uno standard minimo nazionale per gli orari di apertura dei negozi nei giorni feriali dando così seguito alla mozione Lombardi (12.3637) «Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi» accolta dal Parlamento.
Dal 1984 la legislazione federale vieta l'esercizio di aeromobili motorizzati ultraleggeri (ULM, secondo la definizione elvetica) sul territorio svizzero, ossia di aeromobili il cui carico alare è inferiore a 20 kg/m2. Dal 2005, in Svizzera sono ammessi aeromobili del tipo Ecolight. Dall'entrata in vigore del divieto, nel settore degli ULM sono stati compiuti progressi tecnici considerevoli. Inoltre, la maggior parte degli attuali ULM presenta un carico alare superiore a 20 kg/m2. Di fatto, il divieto rimane pertanto lettera morta. In futuro, oltre agli aeromobili del tipo Ecolight, è prevista l'ammissione degli ULM elettrici (aeromobili con comandi aerodinamici, ULM pendolari, autogiri), alianti da pendio elettrici e autogiri con motore a combustione.
Integration ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden. Im Zentrum steht die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts basierend auf den Werten der Bundesverfassung als gemeinsames Integrationsziel. Der Kanton Uri verfolgt bei der Integration die gleichen Grundprinzipien wie der Bund. Es sind dies: "Eigenverantwortung einfordern", "Chancengleichheit verwirklichen", "Potenziale nutzen" und "Vielfalt berücksichtigen".
Für den Kanton Uri steht der Begriff Integration für ein funktionierendes Zusammenleben in verschiedenster Hinsicht. Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Urner Gemeinden sollen sich unabhängig von ihrer Herkunft am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben beteiligen. Gleichzeitig soll der Vielfalt und Individualität der hier lebenden Menschen genügend Raum gegeben werden, um unterschiedliche Lebensentwürfe zu verwirklichen. Dies erfordert Verständnis, Offenheit und Bereitschaft von den hier lebenden und auch von den neuzuziehenden Menschen.
Unsere Gesellschaft ist vielfältiger und internationaler geworden. Diese neue Ausgangslage wirft für ein gelingendes Zusammenleben in der Gesellschaft neue Fragen auf. Was wird von ausländischen Personen, die neu in den Kanton Uri ziehen, erwartet? Wie kann der gegenseitige Prozess der Integration unterstützt werden?
Um diese Fragen zu klären, wurde das Leitbild Integration zusammen mit den Kontaktpersonen Integration der Urner Gemeinden erarbeitet. Danach hat die Fachkommission Integration, welche den Regierungsrat in Fragen der Integration berät, das Leitbild diskutiert.
Gli elenchi delle sostanze sottoposte a controllo, contenuti negli allegati dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, devono essere regolarmente verificati e adeguati. Cinque nuove sostanze devono essere aggiunte agli elenchi a, b, d e f a causa di nuovi sviluppi internazionali, in particolare per la loro messa sotto controllo in diversi paesi europei e la loro elencazione nella lista delle sostanze controllate secondo la Convenzione del 1988 delI'ONU, come pure a causa dei nuovi pericoli che si suppone essi rappresentano.
Il progetto messo in consultazione contiene una modifica legale con la quale viene proposto l'innalzamento delle pigioni massime di circa il 18 per cento, la differenziazione delle pigioni massime in base a tre regioni (grandi centri, città e campagna) e l'introduzione di importi supplementari per le economie domestiche composte da più persone. Il progetto prevede inoltre una modifica legale destinata a impedire che un innalzamento delle pigioni massime si ripercuota sulla partecipazione finanziaria della Confederazione alle spese di soggiorno in istituto.
Il 1° marzo 2013 sono entrate in vigore le revisioni parziali della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol). Le revisioni comportano inoltre una modifica delle basi legali dell'OICol-FINMA, motivo per cui si rende necessaria una revisione completa di quest'ultima. L'obiettivo è rafforzare la protezione degli investitori alla luce dei nuovi standard nazionali e internazionali e sostenere il mantenimento dell'accesso al mercato dell'UE. A tale scopo vengono precisati, fra l'altro, i requisiti concernenti la misurazione dei rischi per gli strumenti finanziari derivati, la gestione delle garanzie, le strutture master-feeder e la gestione dei rischi per direzioni del fondo, SICAV e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Vengono inoltre disciplinati i dettagli inerenti al calcolo della soglia de minimis per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi e alle relative assicurazioni di responsabilità civile professionale. Le disposizioni concernenti l'allestimento dei conti vengono adeguate al nuovo diritto contabile in conformità al CO.
Il 3 settembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha formulato delle raccomandazioni al Consiglio federale per migliorare l'efficacia, giudicata insufficiente, dell'IFP vigente. Con decisione del 15 dicembre 2003 il Consiglio federale ha adottato in ampia misura le raccomandazioni e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di attuarle. Le descrizioni rielaborate e dettagliate degli oggetti dell'inventario IFP costituiscono parte integrante del presente avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza riguardante l'IFP (OIFP). Esse contengono in particolare le ragioni dell'importanza nazionale e gli obiettivi di protezione specifici a ogni oggetto.
La legge federale per la protezione dei beni culturali (LPBC) è sottoposta a revisione totale. In conseguenza alle modifiche apportate alla LPBC, deve essere adattata anche la relativa ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC; RS 520.31). Pertanto viene sottoposta anch'essa a revisione totale.