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Il regolamento (UE) n. 515/2014 istituisce il Fondo per la sicurezza interna nei settori della protezione delle frontiere e della politica dei visti (ISF-Frontiere) per il periodo 2014-2020. Trattasi di un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi durevolmente oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere marittime e/o terrestri nonché della presenza di importanti aeroporti internazionali sul loro territorio. Con il Fondo ci si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali, ma anche di agevolare e accelerare l'entrata nello spazio Schengen delle persone autorizzate a valicare le frontiere esterne. Il Fondo per la sicurezza interna succede al Fondo per le frontiere esterne, scaduto a fine 2013, cui la Svizzera è stata associata dal 2009.
L'importo totale delle risorse messe a disposizione dell'ISF-Frontiere ammonta a 2,760 miliardi di euro. Il contributo della Svizzera ammonta a ca. 17,6 milioni di franchi l'anno. La Svizzera potrà finanziare, tramite il Fondo, provvedimenti nazionali per ca. 20 milioni di euro complessivamente. Sono previsti per esempio investimenti in infrastrutture presso i valichi di frontiera. Entrano in linea di conto anche progetti IT inerenti al Sistema d'informazione Schengen SIS II. Per disciplinare i propri diritti e obblighi connessi con la partecipazione all'ISF-Frontiere, la Svizzera stipulerà con l'UE un pertinente accordo aggiuntivo. La partecipazione svizzera al Fondo prenderà inizio verosimilmente nel 2019.
Le ordinanze in materia di radioprotezione sono adeguate alle nuove direttive internazionali. In questo modo si intende mantenere l'elevato livello di protezione per la popolazione e introdurre disciplinamenti basati sui rischi che coprano tutte le situazioni di esposizione alle radiazioni ionizzanti sia naturali, sia artificiali. In complesso vengono rivedute dieci ordinanze nel campo della radioprotezione: due del Consiglio federale e otto dipartimentali.
La revisione prevede diversi adeguamenti che tengono conto sia delle raccomandazioni conclusive formulate dal Controllo federale delle finanze (CDF) nell'ambito della valutazione «Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Valutazione dell'organizzazione del programma» del marzo 2013 sia dell'invito della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) ad attuarle. La presente modifica dell'ordinanza attua, entro i limiti ammessi dalla legge sul CO2, le raccomandazioni del CDF. Ciò darà ai Cantoni in tempo utile e indipendentemente dalla Strategia energetica 2050 la sicurezza necessaria per definire i rispettivi programmi di incentivazione a partire dal 2017.
Nel quadro della prevista modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 2014 sull'energia (OEn) si prospettano diversi adeguamenti. Questi ultimi derivano dalle esperienze attuali, ma anche da precedenti adeguamenti dell'OEn e della normativa sul CO2. Sono interessati i settori qui di seguito elencati: Precisazione dell'etichettatura dell'elettricità, contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo, costi di esecuzione dei Cantoni, procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche, apparecchi, prodotti da costruzione et indicazioni del consumo di energia ed etichettatura di veicoli.
Il capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) regola il riconoscimento in Svizzera dei fallimenti e dei concordati intervenuti all'estero. La revisione prevede una riduzione delle esigenze per il riconoscimento e una procedura di riconoscimento semplificata.
Die Zusammenarbeit der Gymnasien mit den Schulkommissionen und der Verwaltung hat sich gewandelt. Dieser Wandel soll im Gesetz verankert und die Zuständigkeiten in der Schulführung sollen neu verteilt werden. Dazu legt das Bildungs- und Kulturdepartement einen Gesetzesentwurf zur Vernehmlassung vor.
Per migliorare la protezione da violenza, minacce o insidie (violenza domestica e stalking) e dalla violenza nei rapporti di coppia, il presente avamprogetto propone di rivedere la protezione offerta dal diritto civile e penale. La revisione proposta riguarda le pertinenti disposizioni del Codice civile svizzero (CC), del Codice di procedura civile svizzero (CPC), del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM). Per quanto riguarda il diritto civile, l'avamprogetto propone di migliorare il perfezionamento di chi si occupa, a livello cantonale, della protezione delle vittime. Inoltre introduce una base legale che permette al giudice di ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico di vigilanza da fissare alla persona potenzialmente violenta al fine di far rispettare un divieto, disposto in virtù del diritto civile, di avvicinamento, di trattenersi in determinati luoghi o di mettersi in contatto con la vittima. Infine il giudice che adotta un provvedimento a tutela di una vittima di violenza deve comunicare tale decisione alle altre autorità e agli altri uffici coinvolti. La nuova normativa intende inoltre eliminare determinati ostacoli procedurali. Nell'ambito del diritto penale, le nuove disposizioni consentono all'autorità inquirente di non tenere conto solamente della volontà della vittima ma di considerare altre circostanze quando si deve decidere se sospendere, riprendere o abbandonare un procedimento penale per violenza nei rapporti di coppia. Se si sospetta una recidiva, l'avamprogetto esclude la possibilità di sospensione. Infine prima di abbandonare definitivamente il procedimenti la vittima dovrà essere sentita un'altra volta.
L'obiettivo della Convenzione consiste nel creare, a livello europeo, un quadro giuridico per proteggere le donne contro ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica. A questo scopo, gli Stati contraenti sono obbligati a dichiarare punibili diverse forme di violenza contro le donne. Inoltre, la Convenzione contiene delle disposizioni che riguardano la prevenzione, la protezione delle vittime, la procedura penale, la migrazione e l'asilo come anche delle norme sulla cooperazione internazionale.
Secondo l'articolo 16 capoverso 2 OPN (RS 451.1) la Confederazione deve regolarmente riesaminare e aggiornare i cinque inventari dei biotopi e il inventario delle zone palustri. Uno degli obiettivi principali delle revisioni è mettere a disposizione dei Cantoni, ai fini dell'esecuzione, dati aggiornati e precisi basati a loro volta sui dati forniti dai Cantoni a livello di ordinanze federali. Infatti, nell'ambito dell'esecuzione degli inventari federali i Cantoni hanno precisato la delimitazione degli oggetti federali in maniera parcellare e vincolante.
Il 21 maggio 2014 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0). La modifica in questione è un'integrazione che si basa sulla Politica forestale 2020 del Consiglio federale. È probabile che la prevista modifica della legge forestale comporti una revisione parziale dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01), che dovrà, in particolare, precisare alcuni concetti giuridici vaghi e chiarire certe questioni procedurali.
Relativamente alla modifica dell'OFo, sono fatte salve le deliberazioni parlamentari ancora in corso riguardo alla LFo. Gli articoli di legge e le spiegazioni oggetto delle divergenze sono stati segnalati di conseguenza. L'appianamento delle divergenze è pianificato per la sessione invernale 2015.
La modifica di legge accorda alla Confederazione la possibilità di promuovere ulteriormente la conciliabilità tra famiglia e lavoro con due nuovi tipi di aiuti finanziari per una durata di cinque anni. I nuovi aiuti finanziari saranno concessi da un lato per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e dall'altro per progetti volti ad adeguare maggiormente tale offerta ai bisogni dei genitori.
Con il presente messaggio il Consiglio federale propone un limite di spesa per il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria negli anni 2017-2020 per un importo di 13 232 milioni di franchi. Parallelamente fissa gli obiettivi per l'esercizio, il mantenimento e lo sviluppo tecnico dell'intera infrastruttura ferroviaria in Svizzera. Inoltre, informa per la prima volta e in modo approfondito sullo stato degli impianti, la sollecitazione e il grado di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
Im Kanton Uri besteht seit 1971 ein kantonales Gesetz über die Rindviehversicherung. Der Regierungsrat will das Rindviehversicherungsgesetz und damit das Versicherungsobligatorium aufheben. Er hat den Aufhebungserlass zum Gesetz über die Rindviehversicherung und den Bericht für das Vernehmlassungsverfahren freigegeben.
Mit der Aufhebung des Rindviehversicherungsgesetzes per 31. Dezember 2016 soll auch die Veterinärverordnung revidiert werden. Einerseits sind Änderungen vorgesehen, die mit der Aufhebung des Gesetzes über die Rindviehversicherung verbunden sind. Andererseits werden in der Revision der Veterinärverordnung verschiedene Änderungsanliegen des Veterinäramtes der Urkantone (VdU) aufgenommen.
Il Parlamento federale ha approvato la nuova LTM il 25 settembre 2015. Il programma di utilizzazione della rete e il piano di utilizzazione della rete sono strumenti volti a garantire l'utilizzazione della rete nella fase di pianificazione dell'infrastruttura ferroviaria e nell'attribuzione delle tracce.
Il Parlamento federale ha approvato la nuova LTM il 25 settembre 2015. Per garantire la certezza del diritto, le relative disposizioni esecutive dovranno entrare in vigore contemporaneamente alla legge. La presente indagine conoscitiva comprende in particolare la revisione totale dell'ordinanza sul trasporto di merci (OTM). Tale revisione prevede l'abrogazione dell'ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe; RS 740.12) e dell'ordinanza sui binari di raccordo (OBR; RS 742.141.51), e la loro integrazione nella nuova OTM.
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata affinché sia chiaro in ogni caso quale Cantone è competente per il finanziamento residuo delle cure fornite ambulatorialmente o in una casa di cura. L'articolo 25a capoverso 5 LAMal è completato come segue: «Il Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato è competente per la determinazione e il versamento del finanziamento residuo. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza.»
Zum Entwurf des neuen Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) fand von Ende September 2014 bis Anfang Januar 2015 die Vernehmlassung statt. Während der Vernehmlassungsfrist fanden drei Orientierungsveranstaltungen statt, an welchen der Inhalt der Gesetzesvorlage vorgestellt wurde. Über die Ergebnisse der Vernehmlassung wurde mit Medienmitteilung vom 25. März 2015 orientiert. Am 22. September 2015 hat der Regierungsrat die definitive Botschaft zum FHGG verabschiedet.
Gemäss FHGG hat der Regierungsrat eine Vollzugsverordnung zu erlassen. Zudem enthält es weitere Delegationsnormen an den Regierungsrat. Mit dem Entwurf zum Erlass der neuen Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV) kommen wir diesem Auftrag nach.
Da die Gemeinden die Adressaten dieser Verordnung sind und aufgrund der Wichtigkeit der Regelungen auf Verordnungsstufe wird der Entwurf ebenfalls in die Vernehmlassung gegeben. Aus zeitlichen Gründen muss der Verordnungsentwurf vor der parlamentarischen Beratung in die Vernehmlassung gegeben werden. Nur so können zeitgerecht die notwendigen Grundlagen bereitgestellt werden, damit einerseits der Verband Luzerner Gemeinden in der zweiten Hälfte 2016 eine Mustervorlage für die angepassten Gemeindeordnungen erstellen und andererseits in der Folge die Gemeinden genügend Zeit haben, um ihre eigenen Gemeindeordnungen anzupassen.
Nuovo articolo 32c concernente la costruzione, la manutenzione e il controllo degli impianti di gas liquido.
Il progetto mira in primo luogo ad adeguare l'OSC alla legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni e alla relativa ordinanza (LPTes e OPTes); in secondo luogo esso vuole sopprimere la possibilità per i Cantoni di pubblicare i fatti di stato civile (nascite, morti, matrimoni e unioni domestiche registrate); in terzo luogo, intende adeguare le disposizioni dell'OSC in materia di vigilanza federale e in quarto luogo intende disciplinare nell'OSC e nell'OESC le conseguenze della rilevamento sistematico. A ciò si aggiungono modifiche puntuali dell'OSC e dell'OESC resesi necessarie dopo l'ultima revisione.