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Mit der Revision von Artikel 64a KVG und Artikel 105a-m der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) wurde die Übernahme von nicht bezahlten Prämien und Kostenbeteiligungen aus der OKP ab dem 1. Januar 2012 neu geregelt. Die Umsetzung erfordert einen Datenaustausch zwischen Kantonen und Krankenversicherern.
Aktuell basiert dieser Datenaustausch auf einer Excel-Vorlage. Weil die Meldeprozesse nicht klar geregelt sind oder gar fehlen, die Vorlage nicht klar definiert ist und entsprechend von den Krankenversicherern sehr unterschiedlich ausgefüllt wird und zudem keine Übermittlungsart vorgegeben ist, stellt dies keine zufriedenstellende Lösung dar. Eine automatisierte, effiziente und fehlerfreie Verarbeitung ist mit der aktuellen Lösung nicht möglich.
Das Bundesrecht schreibt in diesem Zusammenhang keinen einheitlichen Datenaustausch vor. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) kann jedoch gemäss Artikel 105h KVV technische und organisatorische Vorgaben über den Datenaustausch machen. Die Kantone und die Krankenversicherer haben nach Ausbleiben einer entsprechenden Verordnung ein nationales Konzept1 zum strukturierten und automatischen elektronischen Datenaustausch im Zusammenhang mit nicht bezahlten Prämien und Kostenbeteiligungen ausgearbeitet. Ziel ist, dass alle Kantone und Krankenversicherer am 1. Januar 2018 den elektronischen Datenaustausch zu Artikel 64a KVG umsetzen können.
Der Bundesgesetzgeber verlangt, dass planungsbedingte Bodenmehrwerte angemessen abgeschöpft werden. Das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz legt fest, dass alle Kantone bis zum 1. Mai 2019 die nötigen kantonalen Rechtsgrundlagen zu schaffen haben.
L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 2009/142/CE in materia di apparecchi a gas. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi si è reso necessario un ulteriore adattamento. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e gli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per il momento, i prescrizioni speciali concernente gli apparecchi a gas sono regolato nell'OSPro.Per mantenere l'equivalenza del diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), l'ordinanza deve essere adottata secondo il progetto presentato.
L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale si è reso necessario un ulteriore adattamento. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e degli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per il momento, le prescrizioni speciali concernenti i dispositivi di protezione individuale sono regolate nell'OSPro. Per mantenere l'equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), le prescrizioni speciali sui dispositivi di protezione individuale sono abrogate nell'OSPro e l'ordinanza svizzera sui dispositivi di protezione individuale viene emanata secondo il progetto presentato.
La legge sulle attività informative (LAIn) è stata approvata dal Parlamento nel settembre 2015 e in votazione popolare (referendum) nel settembre 2016. La messa in vigore della LAIn comporta una revisione totale del disciplinamento a livello di ordinanza. A tal fine sono previste tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulle attività informative (OAIn), l'ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) e l'ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn). La procedura di consultazione ha per oggetto l'OAIn e l'OSIM-SIC.
Il 1° dicembre 2016, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un'altra serie di Stati e territori a partire di 2018/2019. In seguito a nuovi sviluppi al livello internazionale questa lista deve essere completata con stati e territori supplementari. Al termine delle due procedure di consultazione separate, è previsto di fondere i due progetti, cosicché il Consiglio federale dovrebbero adottare un unico messaggio nel corso del 2017.
Con la modifica dell'OInFi s'intende in primo luogo adeguare le disposizioni in materia di scambio di garanzie vigenti in Svizzera alla normativa che nel frattempo è stata fissata nell'UE.
In sostanza, la legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) è modificata nei seguenti punti: la durata dell'assoggettamento è adeguata alla nuova legislazione militare e sul servizio civile mentre l'assoggettamento alla tassa in caso di differimento della scuola reclute viene soppresso. La tassa unica pagata in caso di proscioglimento degli assoggettati con giorni di servizio residui da prestare consente di migliorare la parità di trattamento. L'avamprogetto contempla inoltre ulteriori adeguamenti e precisazioni.
Attuazione dei requisiti minimi del Comitato di Basilea per assicurare un finanziamento stabile nel lungo periodo (coefficiente di finanziamento, net stable funding ratio, NSFR). La NSFR deve assicurare che le banche finanzino almeno parzialmente i loro investimenti mediante dei fondi (stabili) garantiti a lungo termine.
L'avamprogetto riguarda le disposizioni esecutive necessarie all'applicazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto chi è stata modificata il 30 settembre 2016. Il Consiglio federale coglie inoltre questa occasione per chiarire altri ambiti della vigente ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto al fine di eliminare determinate imprecisioni.
La revisione intende migliorare la protezione dei dati personali tenendo conto delle riforme dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa in tale settore.
Gli obiettivi della revisione sono il riesame e la chiarificazione delle strutture, processi e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Die Einführung der externen Bilanzrevision sowie der neuen Rechnungslegung HRM2 haben die Rahmenbedingungen in der finanziellen Führung der Gemeinden stark verändert. Deshalb sollen die Aufsichtstätigkeiten des Departements Volkswirtschaft und Inneres (Gemeindeabteilung) im Bereich der Gemeindefinanzen verstärkt risikoorientiert ausgestaltet werden. Bei der Neuausrichtung der Finanzaufsicht geht es hauptsächlich um die Abschaffung der kantonalen Genehmigungspflicht für Budgets und Rechnungen.
Zur Stärkung der Eigenkontrolle der Gemeinden werden die Aufgaben der Finanzkommission im Gemeindegesetz präziser gefasst. Die Risikobeurteilung und das interne Kontrollsystem werden explizit als Aufgabe des Gemeinderats aufgeführt.
Die Finanzkennzahl "Eigenkapitaldeckungsgrad" sowie die Forstreserveverordnung sollen ersatzlos aufgehoben werden. Die Organisationautonomie der Gemeinde soll mit der Schaffung von Rechtsgrundlagen erweitert werden, welche den Gemeinden erlaubt, auch selbständige Gemeindeanstalten errichten zu können. Schliesslich sollen formelle Korrekturen vorgenommen werden.
Das Postulat P 20 über die Offenlegung der Kaderlöhne und Verwaltungsratshonorare von ausgelagerten Anstalten und Betrieben vom 29. Juni 2015 verlangt, dass in den Jahresberichten der ausgelagerten Kantonsbetriebe und -anstalten die Löhne der Geschäftsleitung und die Entschädigungen an den Verwaltungsrat jeweils als Gesamtsumme in den jährlichen Geschäftsberichten auszuweisen seien. Dabei seien das Gehalt sowie die Verwaltungsratsentschädigung des CEO beziehungsweise der Präsidentin oder des Präsidenten des Verwaltungsrates einzeln auszuweisen. Das Postulat wurde am 15. Dezember 2015 vom Kantonsrat als Motion für erheblich erklärt.
Die Steuergesetzrevision 2018 besteht aus zwei Nachträgen:
Nachtrag 1: Begrenzung des Fahrkostenabzugs auf Fr. 5 000. sowie Anpassung des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs.
Nachtrag 2: Anpassungen an übergeordnetes Recht; Möglichkeit zur Erhöhung des Gewinnsteuersatzes bei Juristischen Personen auf Antrag; Präzisierungen und Vereinfachungen.