La revisione di legge ha lo scopo di sviluppare ulteriormente «l’attuale autorizzazione Fintech» e creare un quadro giuridico affidabile per l’emissione di stablecoin e nella fornitura di servizi con cryptovalute. L'obiettivo principale è promuovere l'innovazione e migliorare la protezione degli investitori e dei clienti.
Il 22 maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente (LTPG) insieme alla revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro. La LTPG prevede l’introduzione di un registro federale (registro per la trasparenza) al quale le società e le altre persone giuridiche dovranno comunicare l’identità dei loro titolari effettivi. L’ordinanza stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche e degli intermediari finanziari, le procedure da seguire e i poteri delle autorità, oltre a specificare il contenuto del registro compresa la protezione dei dati. L’ordinanza è stata redatta in parallelo allo sviluppo del progetto informatico volto a rendere operativo il registro. Tutte le misure legislative dovrebbero entrare in vigore a metà del 2026 per poter essere prese in considerazione nella prossima revisione da parte del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Estensione della rete SAI della Svizzera con gli Stati partner interessati e che soddisfano alle condizioni della norma internazionale dal 2027.
Ad aprile 2024 il Consiglio federale ha presentato il proprio rapporto sulla stabilità delle banche proponendo un pacchetto di misure da attuare a livello di ordinanza per mezzo di un avamprogetto comprendente, in particolare, un rafforzamento mirato della base di fondi propri.
Al fine di attuare le misure a livello di ordinanza, nell’aprile 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SFI) di presentare un progetto di consultazione entro la fine di febbraio 2025 concernente il pacchetto di misure contenute nel rapporto sulla stabilità delle banche. Le misure comprendono in particolare il rafforzamento mirato della base di fondi propri.
Considerando l’applicazione pratica della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, è possibile rilevare che il miglioramento della protezione dei clienti ha comportato una penalizzazione involontaria in fatto di competitività per le imprese di riassicurazione svizzere. ll Consiglio federale propone pertanto di escludere gli intermediari di contratti di riassicurazione dall’obbligo di registrazione e dalla vigilanza da parte della FINMA. Con il presente progetto vengono inoltre adeguati altri aspetti tecnici della LSA e dell’ordinanza sull’assicurazione (OS).
Il «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) è una normativa unilaterale dei Stati Uniti d’America (USA) che vale per tutti i Paesi del mondo. Essa obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi informazioni sui conti di contribuenti americani o a versare un’imposta elevata. Attualmente, l’attuazione in Svizzera è fondata sul modello 2. Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati dei conti, con il consenso dei clienti americani interessati, direttamente alle autorità fiscali americane. L’accordo secondo il modello 1 nuovamente negoziato con gli USA prevede l’introduzione di une scambio automatico et reciproco di informazioni sui conti bancari tra autorità competenti. Il cambiamento di modello necessita l’elaborazione di una nuova legge FATCA (Modello 1) e di un’ordinanza di attuazione. L’entrata in vigore del nuovo accordo FATCA (modello 1), della nuova legge FATCA (modello 1) e dell’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2027 (primo scambio di informazioni nel 2028).
Nell’ambito della tassazione minima dell’OCSE, è previsto uno scambio di informazioni fiscali sulla base dell’«Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE». L’accordo GloBE consente la presentazione centralizzata delle informazioni GloBE in Svizzera, il che rappresenta uno sgravio amministrativo per i gruppi multinazionali interessati in Svizzera.
L’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è stata approvata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Essa specifica i requisiti per il reporting di sostenibilità nel Codice delle Obbligazioni, nato dalla controproposta all’Iniziativa multinazionali responsabili. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SIF), in collaborazione con il DATEC (UFAM, UFE) e il DFGP (UFG), di rivedere l’ordinanza entro tre anni dall’entrata in vigore, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi internazionali. Inoltre, il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF, in collaborazione con il DATEC (UFAM), di presentare entro la fine del 2024 una revisione dell’ordinanza, al fine di includere i requisiti minimi per i piani di transizione degli istituti finanziari.
Revisione dell’accordo SAI CH-UE a seguito dell’adozione dello standard di scambio automatico di informazioni da parte dell’OCSE e negoziazione di disposizioni relative all’assistenza al recupero nel settore dell’IVA.
Il disegno di legge propone modifiche nell'ambito dei mercati finanziari per quanto riguarda la procedura di assistenza amministrativa della FINMA, la cooperazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica da parte di autorità estere, la trasmissione transfrontaliera di informazioni da parte degli istituti sottoposti a vigilanza, gli audit transfrontalieri e la notifica transfrontaliera di documenti in materia amministrativa. Oltre alla modifica delle disposizioni della LFINMA si propone di modificare di conseguenza anche le disposizioni sulla cooperazione internazionale contenute nella Legge sui revisori (LSR) e nella Legge sulla Banca nazionale (LBN).
Il Parlamento deve approvare gli Stati partner con cui la Svizzera deve introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard internazionale a partire dal 2026 e scambiare i dati per la prima volta nel 2027.
Il presente progetto si prefigge di adeguare la legge sull’infrastruttura finanziaria ai progressi tecnologici e agli sviluppi rilevanti degli standard internazionali e degli ordinamenti giuridici esteri. Nel contempo semplifica e rende più proporzionali diverse disposizioni. La revisione proposta mira a rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema finanziario e la competitività della piazza finanziaria svizzera.
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione con l’Italia e la Francia contengono norme specifiche sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e sul telelavoro. Il nuovo accordo con l’Italia è in vigore dal 1° gennaio 2024; quello con la Francia è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. Per garantire la corretta applicazione di tali norme, gli accordi prevedono lo scambio automatico di informazioni concernente i dati salariali. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi di questi due accordi richiede delle basi legali di diritto interno al fine di garantire la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali svizzere interessate. Queste basi sono stabilite dal presente disegno di legge.
Nell’ottobre 2022, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha pubblicato il primo aggiornamento dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni (SAI) relative a conti finanziari e il nuovo quadro di comunicazione per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-asset. Per implementare gli standard SAI nel diritto svizzero, è necessario ratificare le basi giuridiche internazionali, l’addendum all’accordo SAI sui conti finanziari e l’accordo SAI sui cripto-asset, e modificare la LSAI e l’OSAIn.
Benché rari, i terremoti di forte intensità rappresentano comunque uno dei rischi maggiori cui il nostro Paese è esposto. In Svizzera l’assicurazione contro i terremoti non è obbligatoria. Attualmente, la quota di edifici assicurati contro i danni sismici è circa del 15 per cento. Nel 2021 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di istituire le basi legali necessarie per il finanziamento dei danni provocati agli edifici in caso di terremoto con un sistema di impegni eventuali. Il progetto di consultazione sull’introduzione di una competenza della Confederazione nell’ambito della protezione sismica e sulla copertura dei danni agli edifici in caso di sisma si basa sui parametri fissati dal Consiglio federale nel novembre 2022 e si fonda su un rapporto di un gruppo di lavoro composto da Confederazione, Cantoni e associazioni. In caso di terremoto grave i proprietari di immobili forniscano un contributo alla copertura dei danni pari al massimo allo 0,7 per cento del valore dell’assicurazione immobiliare.
Il progetto prevede il rafforzamento della trasparenza delle persone giuridiche e del meccanismo di identificazione degli aventi economicamente diritto. La misura principale è la creazione di un registro centrale. Altre misure complementari miglioreranno l'efficacia del sistema per garantire che le informazioni fornite siano adeguate, accurate e aggiornate. Inoltre, il progetto prevede di porre rimedio ad alcune carenze note dell'attuale sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro.
Il progetto prevede di completare gli strumenti volti a rafforzare la stabilità del settore finanziario. Il «Public Liquidity Backstop» consentirebbe alla Confederazione e alla Banca nazionale svizzera di rafforzare la liquidità di una banca di rilevanza sistemica se ciò fosse necessario per il risanamento o la continuazione dell’attività. Il progetto comprende il mandato del Consiglio federale dell’11 marzo 2022 come pure l’attuazione a livello di legge dell’ordinanza di necessità del 16 marzo 2023. Pertanto il termine per la consultazione è ridotto approssimativamente a un mese.
La modifica dell’Ordinanza sugli investimenti collettivi implementa la modifica della Legge sugli investimenti collettivi sul Limited Qualified Investor Fund (L-QIF).
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP) per l’attuazione delle riforme normative di Basilea III.
La modifica contiene principalmente disposizioni di attuazione relative alla modifica della LSA adottata dal Parlamento il 18 marzo 2022. Inoltre, l’ordinanza incorpora gli sviluppi attuali e implementa regolamenti che sono in linea con la gerarchia delle norme.
La modifica dell’Ordinanza dell’ordinanza sulle banche implementa la modifica della Legge sulle banche (insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione). Ulteriori modifiche sono previste nei settori di risanamento e liquidazione (Resolvability) e della categorizzazione delle banche nonché nell’Ordinanza sulle tasse e gli oneri della FINMA.
Elaborazione di un’ordinanza d’esecuzione per l’attuazione vincolante delle raccomandazioni formulate dalla «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) per le grandi imprese svizzere. Tra queste raccomandazioni rientrano gli obblighi di riferire delle attività rilevanti per il clima, proposti nel quadro del controprogetto all’iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano».
Il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2023/2024. Con l’espansione della sua rete SAI, la Svizzera riafferma il suo impegno per la trasparenza fiscale internazionale. L’attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a creare un level playing field per la piazza finanziaria svizzera nel mondo. L’introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.
Trasposizione dell'ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera emanata dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2021 alla Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi).