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Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di otto ordinanze agricole del Consiglio federale e di due atti normativi, uno del DEFR e uno dell'UFAG. Sono proposte soprattutto ottimizzazioni per quanto riguarda l'esecuzione della legge sull'agricoltura, in particolare nell'ambito del diritto ai pagamenti diretti, dei coefficienti UBG per bisonti, dei contingenti d'importazione per uova e cereali panificabili, dei contributi per l'allevamento e di un ampliamento dell'obbligo di dichiarazione per sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.
Per mantenere l'equivalenza con le disposizioni legali dell'UE, a cui la Svizzera si è impegnata nell'allegato veterinario dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, le attuali ordinanze nell'ambito importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali devono essere leggermente adeguate dal punto di vista materiale. Nel contempo, le ordinanze sono modificate nella struttura in funzione della provenienza delle partite (Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia oppure Stati terzi) per l'importazione e il transito e, per l'esportazione, in funzione della destinazione.
L'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC), che fa parte dell'allegato veterinario, è lievemente adeguata dal punto di vista materiale in base al rispettivo nuovo atto legislativo UE. Nel contempo, l'OIAC deve essere rielaborata integralmente nel quadro delle nuove strutturazioni degli atti per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali. Se possibile, in tale ambito tutti gli aspetti concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia devono essere disciplinati in un'ordinanza autonoma e non insieme ai requisiti fissati per l'importazione, il transito e l'esportazione a titolo professionale di animali e prodotti animali.
Adeguamento di ordinanze in base alle nuove disposizioni legali e al fine dell'applicazione della politica agricola 2014-2017 (OPD, ordinanza DOP/IGP, ordinanza sull'agricoltura biologica, OIAgr e OSL).
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.
Applicazione dell'art. 48 cpv. 2bis della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) mediante una modifica delle seguenti ordinanze:
Occorre migliorare la protezione delle foreste contro gli organismi nocivi pericolosi ed agevolarne l'adattamento alle mutate condizioni climatiche. La legge federale sulle foreste deve quindi essere modificata in alcuni punti.
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.
La presente ordinanza del DEFR è nuova e si basa sull'articolo 14 capoverso 4 della legge sull'agricoltura (SR 910.1) nonché sull'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (SR 910.19), il cui articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti di montagna e dell'alpe. L'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe fissa le regole per il loro utilizzo.
Il pacchetto d'ordinanze contiene le disposizioni d'esecuzione concernenti la revisione della legge sull'agricoltura (RS 910.1) in relazione alla Politica agricola 2014-2017, che entreranno in vigore a partire dal 2014. L'elemento centrale del pacchetto è la nuova ordinanza sui pagamenti diretti.
In virtù dell'articolo 10a dell'ordinanza sugli effettivi massimi (RS 316.344), l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG ha la competenza di modificare l'allegato. La categoria ha formulato diverse proposte d'inserimento di nuovi sottoprodotti o di modifica di sottoprodotti già riportati nell'allegato. Inoltre, prima del 1° luglio 2011 l'UFAG ha concesso autorizzazioni eccezionali ad aziende che valorizzano sottoprodotti non menzionati nell'allegato dell'OEmax. È pertanto necessario completarlo.
La consultazione dello stato della storia dell'animale e dello stato BVD deve essere illimitata e gratuita per chiunque.