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Si tratta di un avamprogetto che modifica il Codice penale svizzero e il Codice penale militare con nuove disposizioni che puniscono l'impiego e la diffusione in pubblico, la fabbricazione, il deposito nonché l'importazione e l'esportazione di simboli razzisti.
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
Le prime esperienze con l'ordinanza sulla radiotelevisione e le modifiche delle norme europee conduce alla conclusione che un adattamento risulta necessario.
Elemento importante della politica svizzera dei trasporti, la riforma delle ferrovie è un processo che mira ad adeguare i trasporti pubblici, in particolare quelli ferroviari, alle esigenze attuali. Il progetto posto in consultazione, denominato "Seconda fase della Riforma delle ferrovie 2", consente di proseguire sulla strada tracciata. Il progetto concerne i seguenti aspetti: garanzia dell'accesso alla rete senza discriminazioni e dell'interoperabilità della rete ferroviaria europea mediante il recepimento del primo e secondo pacchetto ferroviario della CE e delle direttive sull'interoperabilità; introduzione di una base giuridica per l'organizzazione di bandi pubblici nel settore degli autobus; regolamentazione del finanziamento dei servizi di difesa.
La vigente legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari è adeguata al diritto europeo in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso. In una seconda fase, la revisione dovrà consentire alla Svizzera di partecipare ai sistemi europei della sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché contribuire a facilitare il traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE, rispettivamente lo spazio economico europeo.
L'objectif de la révision des CG TI est d'actualiser ces documents et d'en clarifier le contenu. Les CG TI ont été adaptées au contexte technologique, organisationnel et juridique actuel et ont été complétées par des nouveautés et des définitions; certaines de leurs règles ont été harmonisées. Anciennement au nombre de cinq documents, les CG TI applicables à des secteurs très variés ont été ramenées à quatre. Destinées aux offices fédéraux, les CG TI de la Confédération sont également utilisées par les CFF ainsi que par les EPF de Lausanne et de Zurich dans leurs acquisitions pour l'informatique.
La legge federale sugli stranieri (legge sugli stranieri, LStr) viene modificata in modo da permettere l'accesso al mercato del lavoro anche a persone con un diploma universitario svizzero provenienti da Paesi non membri dell'UE o dell'AELS, se la loro attività lucrativa comporta un elevato interesse scientifico o economico. Inoltre per quel che riguarda l'ammissione ad una formazione o un perfezionamento terziari non si applica la condizione secondo la quale la partenza dalla Svizzera deve apparire garantita. Infine, in determinati casi, i soggiorni formativi devono essere presi in considerazione retroattivamente al momento di concedere il permesso di domicilio.
Al fine di promuovere la creazione di posti di custodia e permettere così ai genitori di meglio conciliare famiglia e professione (o formazione), la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, entrata in vigore il 1° febbraio 2003, ha introdotto un programma d'incentivazione della durata di otto anni. L'avamprogetto di modifica propone di prolungare il programma di quattro anni, ossia fino al 31 gennaio 2015, e conferisce alla Confederazione la competenza di sussidiare i progetti a carattere innovativo iniziati da Cantoni e Comuni nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia.
La 6a revisione AI è la terza tappa - dopo la 5a revisione e il finanziamento aggiuntivo - di un piano di risanamento ponderato grazie al quale a partire dal 2018 l'assicurazione invalidità non accuserà più deficit e presenterà bilanci in pareggio.
L'adozione della nuova legge sull'imposta sul valore aggiunto, il 12 giugno 2009, ha permesso di raggiungere una tappa fondamentale verso la semplificazione dell'IVA. Questo obiettivo viene perseguito con l'emanazione della relativa ordinanza. La nuova ordinanza precisa le disposizioni legali in modo da migliorare ulteriormente la sicurezza giuridica e la trasparenza per i contribuenti. Inoltre, in alcuni punti essenziali, sostituisce le pubblicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
Il regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di titoli di soggiorno. Stabilisce i nuovi elementi di sicurezza e le caratteristiche biometriche che gli Stati membri devono utilizzare nell'allestire il titolo di soggiorno unitario per cittadini di Stati terzi. Per l'attuazione del regolamento è necessario adeguare la LStr, la LSISA e le pertinenti disposizioni d'esecuzione cantonali.
L'accordo prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Nel contempo, le nuove misure in materia di sicurezza verrano tuttativa applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i paesi non aderenti all' UE (predichiarazione e analisi dei rischi).
Gli utili di liquidazione (riserve occulte) realizzati da persone fisiche non saranno più imposti col resto del reddito, bensì con un'aliquota privilegiata se l'attività lucrativa indipendente cessa definitivamente dopo il compimento del 55°anno di età o in seguito a invalidità.
Il codice di diritto processuale civile svizzero (CPP), il codice di diritto processuale penale (CPP) è una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano comunicare atti scritti ai tribunali o alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato di tali comunicazioni. Inoltre, il Consiglio federale deve mettere a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e gli atti scritti delle parti (art. 400 cpv. 2 CPC). Può tuttavia delegare tale compito all'Ufficio federale di giustizia (art. 400 cpv. 3 CPC).
Con disposizioni legali chiare il Consiglio federale intende garantire il bene dei minori assistiti da una famiglia che non sia la propria o da un istituto. L'ordinanza sull'assistenza di minori intende mettere a disposizione uno strumento di lavoro comprensibile agli operatori del settore, che solitamente non dispongono di una formazione giuridica. È perciò più ampia rispetto all'attuale OAMin, ma rimane pur sempre un'ordinanza quadro che è completata dalla legislazione cantonale. Per maggiore comprensione e chiarezza si propone inoltre di trasferire le disposizioni sull'adozione contenute nell'OAMin in un'ordinanza specifica sull'adozione (OAdoz), insieme alle disposizioni dell'ordinanza sul collocamento in vista d'adozione e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia d'adozione internazionale.
Adeguamento alla direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici e alla direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Entrambe le ordinanze non sono più attuali e vanno abrogate senza essere sostituite.
Alla luce degli investimenti del Qatar in Svizzera e della crescente importanza economica dei Paesi del Golfo, da un lato, e degli effetti della crisi finanziaria internazionale, dall'altro, è stato ritenuto opportuno dare seguito alla domanda del Qatar di avviare negoziati quanto prima. Il 6 febbraio 2009 è stato parafato un disegno di Convenzione. A seguito degli impegni presi nel mese di marzo 2009 nel contesto dei lavori del G20, la Svizzera ha deciso di avviare nuovi negoziati con il Qatar per introdurre nel disegno di Convenzione parafato nel mese di febbraio del 2009 una disposizone concernente l'assistenza amministrativa in ambito fiscale secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. La Convenzione è stata firmata a New York il 24 settembre 2009. Oltre agli adeguamenti necessari per tener conto delle particolarità del diritto del Qatar, la Convenzione corrisponde in ampia misura al modello di convenzione dell'OCSE e alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Le soluzioni adottate devono essere valutate nel contesto globale, poiché la Convenzione migliorerà le condizioni fiscali degli investimenti del Qatar in Svizzera e verosimilmente ne eviterà un loro eventuale ritiro. La Convenzione contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con il Qatar e permetterà di mantenere e promuovere gli investimenti diretti, il che avrà ripercussioni positive sullo sviluppo economico dei due Paesi.
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen. L'attuazione di questa direttiva richiede una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi). Le modifiche interessano i settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive. In particolare, l'allontanamento senza formalità è sostituito da una procedura formale. Un'ulteriore modifica concerne la durata massima di tutti i tipi di carcerazione secondo l'articolo 79 LStr. Secondo il diritto vigente, la durata massima di tutti i tipi di carcerazione è di al massimo 24 mesi. Secondo le modifiche previste, sarà possibile prorogare la carcerazione fino a una durata massima di 18 mesi.
Lo scopo della nuova legge concernente la protezione contro il fumo passivo è proteggere le persone dal fumo passivo in luoghi chiusi (posto di lavoro, edifici accessibili al pubblico, ristoranti ecc.). La relativa ordinanza comprende le disposizioni d'esecuzione e disciplina in particolare i requisiti per la ventilazione dei locali e delle imprese che possono essere destinati ai fumatori.
L'attuale etichettaEnergia per le automobili nuove sarà sostituita con una etichetta ambientale a partire dal agosto 2010. Le informazioni sono completate da indicazioni sull'impatto ambientale dei veicoli.
Il 22 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Finlandia prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. È stata inoltre convenuta la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota zero su dividendi.
I cambiamenti interessano i fondi propri ridotti per le banche cantonali (art. 33 cpv. 3 OFoP) e l'obbligo di versamento suppletivo per le banche aventi la forma della cooperativa (art. 16 cpv. 4 e art. 28 cpv. 2 OFoP). La FINMA propone di abolire entrambe queste disposizioni derogatorie: gli istituti saranno così tenuti a provvedere a una copertura del capitale adeguata e di migliore qualità. L'indagine conoscitiva viene effettuata in accordo con l'Amministrazione federale delle finanze.
Possibilità, a partire dal 2010, di promuovere i provvedimenti zootecnici per le api mediante un importo di al massimo 250'000 franchi all'anno. In tal modo il Consiglio federale adempie il mandato del Parlamento scaturito dalla mozione Gadient (04.3733). I mezzi finanziari vengono compensati nel quadro dell'attuale credito per l'allevamento di animali attraverso minori uscite specialmente nel settore dell'allevamento di equini.