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Le revisioni parziali mirano a sostituire gli attuali sistemi di sovvenzionamento per l'aiuto sociale mediante un sistema che, pur assicurando la neutralità dei costi, incentivi finanziariamente i Cantoni a integrare nel loro mercato del lavoro i beneficiari dell'aiuto sociale. Mirano altresì a ottimizzare gli strumenti dell'aiuto al ritorno e ad abbandonare l'approccio improntato al successo adottato sinora per una parte della somma forfettaria a favore dell'integrazione. Le revisioni perseguono infine l'incoraggiamento delle persone che si trovano in carcerazione amministrativa a lasciare la Svizzera; lo sblocco dei casi che nei Cantoni presentano difficoltà d'esecuzione e l'adeguamento di singole somme forfettarie in ambito esecutivo.
La modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) si è resa necessaria in seguito all'adozione da parte del Parlamento della mozione Barthassat, che incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato. Nell'ambito dell'attuazione della mozione, il Consiglio federale propone l'introduzione nell'ordinanza di un nuovo articolo a complemento delle disposizioni vigenti della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo relative al trattamento dei casi di rigore.
Occorre adeguare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) per accrescerne la precisione e la comprensibilità, da un lato, e per sancire la volontà della Svizzera di liberare i cittadini di determinati Stati terzi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 dall'obbligo del visto per l'entrata in vista di un soggiorno con attività lucrativa della durata massima di tre mesi, dall'altro.
Le disposizioni sull'integrazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri come pure alcune disposizioni di tale legge relative all'ammissione, al permesso di dimora, al permesso di domicilio, al ricongiungimento familiare e al rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente nonché alcune disposizioni di altre leggi speciali sono adattate al piano d'integrazione della Confederazione. La promozione dell'integrazione secondo il principio del promuovere ed esigere ottiene in tal modo un assetto più vincolante. Alcune disposizioni sono aumentate dal livello di ordinanza al livello di legge.
Le modifiche principali sono: reintroduzione di motivi di viaggio per persone ammesse a titolo provvisorio che desiderano fare un viaggio; rilascio di un «passaporto biometrico per stranieri» a richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio per viaggi autorizzati dall'UFM; ulteriori adeguamenti in seguito alle normative in materia di biometria per documenti di viaggio, nonché modifiche nella riscossione degli emolument.
Il 23 novembre 2010 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha deciso di entrare nel merito della revisione della LAsi. Il DFGP è stato incaricato di stendere un rapporto completivo con proposte tese a ridurre considerevolmente la durata delle procedure. Il rapporto è stato discusso alla seduta della CIP-S del 9 maggio 2011. Al centro del rapporto del DFGP sulle misure tese ad accelerare le procedure vi è la variante 1, secondo la quale a lungo termine dovrebbe essere possibile svolgere celermente nei centri di registrazione e procedura una netta maggioranza delle procedure d'asilo. Il rapporto illustra altresì misure a breve termine (variante 3). Alla seduta del 9 maggio 2011 la CIP-S ha deciso all'unanimità di approfondire la variante 1 e di integrare a titolo complementare la variante 3 nella revisione della LAsi in corso. Il 6 giugno 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di sottoporgli entro fine settembre 2011 un messaggio aggiuntivo concernente la revisione della LAsi in corso. Il messaggio deve contenere le necessarie modifiche di legge per l'attuazione della variante 3. Anche queste modifiche mirano a procedure di prima istanza più celeri e a una maggiore protezione giuridica.
400 km di collegamenti stradali verranno integrati nella rete delle strade nazionali. Per la Confederazione ne risulteranno costi supplementari pari a ca. 305 milioni di franchi all'anno. Per coprire tali costi, si prevede di aumentare il prezzo del contrassegno autostradale a 100 franchi l'anno e di introdurre un contrassegno della durata di due mesi, che costerà 40 franchi.
Una revisione dell'OASA e degli allegati 1 e 2 è prevista. L'obiettivo è di dividere il contingente dei permessi destinati ai cittadini di Stati terzi onde stabilire dei contingenti separati per i cittadini di Stati terzi da una parte e per i prestatori di servizi dell'UE e dell'AELS ammessi per una durata superiore a 90 giorni dall'altra. Inoltre, nell'ambito della decisione del Consiglio federale concernente il pacchetto di misure del 24 febbraio 2010 nell'ambito della revisione parziale della LStr e della LAsi, viene creato un nuovo capoverso 6 nell'art. 82 OASA (obbligo di comunicare). Questa modifica dell'art. 82 OASA mira a regolamentare l'applicazione delle nuove disposizioni della LStr e della LADI. In particolare, delimita le situazioni nelle quali il fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione trasmette all'UFM dati dei cittadini UE/AELS interessati.
Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri (controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES). Il recepimento e la trasposizione della direttiva sul rimpatrio necessitano l'adeguamento di diverse ordinanze. Sono interessate in particolare l'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), l'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e l'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314). Le modifiche d'ordinanza devono entrare in vigore al più tardi il 12 gennaio 2011.
A partire da gennaio 2011 il titolo di soggiorno quale viene definito dal regolamento (CE) 1030/2002 deventa biometrico. Occorre prevedere la concretizzazione delle basi legali del messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009 in tre ordinanze: l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), l'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr). Si tratta di definire esattamente chi riceve un titolo di soggiorno biometrico e quali sono gli emolumenti percepiti in tale contesto.
Le basi legali necessarie all'entrata in funzione del sistema d'informazione sui visti Schengen (VIS) sono state approvate dal Consiglio federale il 29 maggio 2009 e dal Parlamento nel dicembre 2009. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenute nel sistema centrale al fine di assicurare un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Occorre concretizzare le basi legali del VIS mediante una nuova ordinanza nonché disciplinare la procedura di utilizzo del sistema europeo e del futuro sistema nazionale visti. Il nuovo sistema visti Schengen entrerà in funzione verosimilmente nel dicembre 2010.
La revisione totale della legge sulla cittadinanza mira a garantire la coerenza con la legge sugli stranieri (LStr) per quanto concerne le esigenze in materia d'integrazione e di conoscenze linguistiche; a migliorare le basi decisionali in modo che solo stranieri ben integrati ottengano la cittadinanza svizzera; a ridurre gli oneri amministrativi delle autorità comunali, cantonali e federali grazie a una semplificazione e armonizzazione delle procedure nonché a un chiarimento dei rispettivi ruoli in materia di naturalizzazione.
Nel quadro della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), svoltasi dal 15 gennaio al 15 aprile 2009, diversi partecipanti hanno rilevato la sistematica poco trasparente e difficilmente comprensibile delle fattispecie di non entrata nel merito e delle relative disposizioni derogatorie, proponendo di sostituire la procedura di non entrata nel merito mediante una procedura materiale accelerata. In virtù del programma di sgravio 2003 è stata introdotta una nuova disciplina secondo cui le persone con decisione di non entrata nel merito (NEM) sono escluse dall'aiuto sociale (blocco dell'aiuto sociale). In caso di bisogno, queste persone possono ottenere un soccorso d'emergenza. Dal 1° gennaio 2008 il blocco dell'aiuto sociale vale anche per le persone con decisione materiale negativa passata in giudicato. È pertanto venuta meno una delle differenze sostanziali tra procedura di non entrata nel merito e procedura materiale. In questo contesto appare giustificato adeguare e semplificare l'attuale procedura di non entrata nel merito. La commissione peritale istituita dal DFGP ha elaborato una proposta di modifica che distingue tra procedura di non entrata nel merito con termine di ricorso di cinque giorni come sinora, e procedura materiale unitaria d'asilo con termine di ricorso generale di 15 giorni (anziché gli attuali 30 giorni). Quale misura accompagnatoria per migliorare la protezione giuridica dei richiedenti l'asilo, la presenza di rappresentanti delle istituzioni di soccorso alle audizioni è sostituita mediante una prestazione della Confederazione a favore dei richiedenti l'asilo comprendente una consulenza in materia di procedura e una valutazione delle opportunità.
Con il progetto proposto, gli stranieri della terza generazione nati in Svizzera devono poter ottenere la naturalizzazione agevolata. Essendo già i loro nonni immigrati in Svizzera e i loro genitori cresciuti in Svizzera, di fatto essi non sono più stranieri: generalmente si sentono svizzeri e vengono anche considerati tali. A differenza del progetto respinto di misura dal popolo nel 2004, il presente progetto non prevede l'acquisizione automatica della cittadinanza in ragione della nascita sul territorio svizzero (“ius soli•, bensì che venga presentata una domanda, ossia una dichiarazione di volontà dei genitori o del richiedente stesso. Sebbene la soluzione proposta non preveda una naturalizzazione automatica alla nascita nel senso delle “ius soli•, la concessione della cittadinanza rimane comunque legata alla nascita in Svizzera. La presente modifica della legge sulla cittadinanza comporta dunque una corrispondente modifica della Costituzione federale.
Il recepimento del codice dei visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen) implica un adattamento della procedura svizzera in materia di rilascio del visto. Sul piano esecutivo occorre modificare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Oemol-LStr).
Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere terrestri e marittime. Il Fondo si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali. Per il Fondo per le frontiere esterne è stato fissato un importo globale pari a 1'820 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Per la Svizzera tale contributo ammonta in media a 15 milioni di franchi all'anno. In compenso essa può finanziare, tramite il Fondo, progetti per 3-5 milioni di franchi all'anno.
La legge federale sugli stranieri (legge sugli stranieri, LStr) viene modificata in modo da permettere l'accesso al mercato del lavoro anche a persone con un diploma universitario svizzero provenienti da Paesi non membri dell'UE o dell'AELS, se la loro attività lucrativa comporta un elevato interesse scientifico o economico. Inoltre per quel che riguarda l'ammissione ad una formazione o un perfezionamento terziari non si applica la condizione secondo la quale la partenza dalla Svizzera deve apparire garantita. Infine, in determinati casi, i soggiorni formativi devono essere presi in considerazione retroattivamente al momento di concedere il permesso di domicilio.
Il regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di titoli di soggiorno. Stabilisce i nuovi elementi di sicurezza e le caratteristiche biometriche che gli Stati membri devono utilizzare nell'allestire il titolo di soggiorno unitario per cittadini di Stati terzi. Per l'attuazione del regolamento è necessario adeguare la LStr, la LSISA e le pertinenti disposizioni d'esecuzione cantonali.
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen. L'attuazione di questa direttiva richiede una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi). Le modifiche interessano i settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive. In particolare, l'allontanamento senza formalità è sostituito da una procedura formale. Un'ulteriore modifica concerne la durata massima di tutti i tipi di carcerazione secondo l'articolo 79 LStr. Secondo il diritto vigente, la durata massima di tutti i tipi di carcerazione è di al massimo 24 mesi. Secondo le modifiche previste, sarà possibile prorogare la carcerazione fino a una durata massima di 18 mesi.
Negli ultimi tre anni sono sorti nuovi problemi nel settore della procedura d'asilo. Tali problemi vanno ricondotti segnatamente al numero di domande d'asilo crescente. La revisione parziale della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri proposta persegue procedure più celeri ed efficienti. Essa è inoltre tesa a combattere sistematicamente gli abusi.