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Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituti di previdenza e alle Banche centrali e l'adozione di una disposizione per impedire gli abusi. La Repubblica Ceca si è inoltre impegnata ad avviare negoziati con la Svizzera non appena avrà convenuto una clausola arbitrale con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali, l'ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'imposizione alla fonte di interessi, l'adozione di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione, l'adozione di una clausola arbitrale che entra automaticamente in vigore tra la Svizzera e la Bulgaria e che è applicabile nel caso in cui la Bulgaria convenga una tale clausola con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
La modifica della legge sul riciclaggio di denaro ha lo scopo di precisare le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro concernente lo scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri e con gli intermediari finanziari.
La dotazione di fondi propri delle banche regolamentata nell'Ordinanza sui fondi propri è modificata integrando le norme internazionali di Basilea III.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli una regolamentazione più severa per la ponderazione del rischio concernente i depositi in pegno per immobili d'abitazione, tenendo conto della sostenibilità e del grado del deposito in pegno.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di esaminare l'introduzione di un ammortizzatore anticiclico sui fondi propri per lottare contro l'accumulo ciclico di rischi sistemici e di sottoporgli una proposta per la relativa applicazione giuridica.
La modifica della legge sulle banche (Too big to fail) del 30 settembre 2011 esige l'introduzione di disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sulle banche e nell'Ordinanza sui fondi propri.
La LIFI serve all'attuazione delle nuove convenzioni in ambito fiscale con la Germania e la Gran Bretagna. Essa contiene disposizioni sull'organizzazione, sulla procedura, sui rimedi giuridici e le disposizioni penali necessarie in virtù delle nuove convenzioni in ambito fiscale.
Per la protezione degli investitori e al fine di preservare la competitività dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale deve essere adeguata alle esigenze internazionali.
Il presente avamprogetto intende aggiornare nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) i termini di prescrizione e le sanzioni dei delitti ai sensi della parte generale del Codice penale (PG-CP). Inoltre, in entrambe le leggi dovranno essere effettuati adeguamenti alla legge federale sul Tribunale federale (LTF).
La legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) contiene le disposizioni procedurali per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. Con l'entrata in vigore della LAAF viene abrogata l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), posta in vigore il 1° ottobre 2010.
Allo scopo di limitare i rischi economici dovuti a banche di rilevanza sistemica, la vigente legge dell'8 novembre 1934 sulle banche deve essere completata con nuovi articoli concernenti le banche di rilevanza sistemica e il capitale sociale supplementare. Nel quadro della regolamentazione è inoltre necessario adeguare le seguenti leggi federali: - Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; - legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo; - legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva; - legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale.
Qualora acquisti almeno un terzo dei diritti di voto di una società quotata in borsa, l'azionista deve presentare un'offerta pubblica di acquisto relativa a tutti i titoli rimanenti. Secondo la legge sulle borse (LBVM), il prezzo pubblico offerto può essere inferiore al prezzo per i titoli convenuto precedentemente con gli azionisti principali. In base alla proposta della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) questo cosiddetto premio di controllo deve essere abrogato poiché viola il principio dell'uguaglianza di trattamento degli azionisti e nel confronto europeo costituisce un fatto unico. Al fine di valutare se un'eventuale modifica della LBVM (art. 32 cpv. 4) è di interesse pubblico e se debba essere inserita nella revisione in corso della legge sulle borse, la SFI sta effettuando presso gli ambienti interessati un'indagine conoscitiva che si concluderà il 24 febbraio 2011.
CDI riveduta contenente l'articolo 26 OCSE. (Vedi anche il testo francese)