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Con la modifica proposta auspichiamo istituire la base che in avvenire permetta di versare i sussidi d'esercizio e di costruzione agli istituti d'educazione sotto forma di importi forfetari. La OPPM è stata dotata di una nuova struttura al fine di facilitare la leggibilità del testo.
Con questa modifica dell'ordinanza VOSTRA si prevede di creare la base che permetta alle autorità cantonali preposte alla naturalizzazione (ma non a quelle comunali) di accedere on line già dalla fine del 2007 a tutti i dati del casellario giudiziale (condanne e dati concernenti procedimenti penali pendenti). Tale accesso sarebbe concesso a titolo sperimentale ai sensi dell'articolo 367 capoverso 3 CP, nella prospettiva della creazione di una base legale a livello di CP.
I nuovi articoli 17 capoverso 4 e 257 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) istituiscono una base legale generale relativa all'indennizzo e l'articolo 17 capoverso 6 PP incarica il Consiglio federale di definire in un'ordinanza le categorie di spese straordinarie e l'ammontare delle indennità.
Modifiche della legge sulla procedura amministrativa, entrate in vigore il 1° gennaio 2007, hanno introdotto disposizioni agevolando la trasmissione per via elettronica con le autorità amministrative federali. Il progetto di ordinanza concretizza queste disposizioni e ne regola le modalità.
Il 16 dicembre 2005 le Camere federali hanno licenziato il nuovo diritto della società a garanzia limitata e il nuovo ordinamento dell'obbligo della revisione nel diritto delle società. Per attuare tali modifiche fondamentali del Codice delle obbligazioni è necessario emanare disposizioni esecutive a livello di ordinanza nel campo del registro di commercio. La revisione contiene anche nuove disposizioni concernenti la tenuta elettronica del registro.
Il progetto in consultazione illustra, in via globale, la questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Partendo dagli aspetti finora esaminati dal Consiglio federale, il progetto illustra ampiamente le possibili soluzioni e valuta le varie opzioni sotto il profilo giuridico ed economico.
Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno approvato una revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1; legge sottoposta a referendum FF 2006 3291). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato. In vista dell'entrata in vigore della revisione si tratta ora di adeguare l'ordinanza. Benché le modifiche siano fondamentalmente di carattere tecnico, hanno una determinata importanza nella prassi, soprattutto in numerosi ambiti dell'economia. Per questo motivo è condotta un'indagine conoscitiva giusta l'articolo 10 della legge sulla consultazione (RS 172.061). Le procedure di certificazione della protezione dei dati previste all'articolo 11 della LPD rivista richiedono altresì determinate disposizioni d'attuazione. Visto che si tratta di un tema completamente nuovo, s'impone l'emanazione di una relativa ordinanza. L'ordinanza in questione disciplina segnatamente l'accreditamento di organismi di certificazione nonché i requisiti minimi che devono essere soddisfati nell'ambito delle procedure di certificazione della protezione dei dati sull'organizzazione e le procedure o sui prodotti (programmi e sistemi). Né l'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza né altri enti statali potranno effettuare certificazioni.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni mira ad istituire regole applicabili universalmente che definiscano le condizioni alle quali uno Stato e i suoi beni possono essere sottomessi alla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato.
All'iniziativa popolare viene contrapposta una modifica del Codice penale che prolunga i termini di prescrizione della pena. Il Consiglio federale ritiene che il testo costituzionale proposto dall'iniziativa popolare non sia adatto al raggiungimento degli scopi perseguiti.
Nel suo avamprogetto, elaborato nell'ambito di un'iniziativa parlamentare (04.444 Periodo di riflessione obbligatorio e articolo 111 CC), la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di stralciare il periodo di riflessione obbligatorio di due mesi previsto nella procedura di divorzio su richiesta comune. Secondo il testo proposto il giudice avrà come adesso la facoltà di prevedere, se lo ritiene necessario, varie sedute per l'audizione degli sposi.
Istituire a posteriori una base costituzionale chiara e duratura per le misure previste nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e approvate dal Parlamento il 24 marzo 2006 per arginare la violenza in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta). È previsto di completare l'articolo 68 Cost. (il cosiddetto articolo sullo sport) con un nuovo capoverso 4.
Secondo l'avamprogetto di legge sui consulenti in brevetti soltanto le persone con comprovata qualificazione professionale hanno il diritto di portare determinate denominazioni professionali. In tal modo si può garantire la capacità professionale e creare trasparenza nell'offerta dei servizi.
L'avamprogetto di legge sul Tribunale federale dei brevetti prevede l'istituzione di un Tribunale speciale nazionale che sarà il solo competente a giudicare le controversie in materia di brevetti. In quanto istanza precedente del Tribunale federale, assicura il necessario sapere specifico e un'efficace protezione giuridica delle invenzioni.
Il 23 agosto 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto peritale Zatti ("Le placement d'enfants en Suisse - Analyse, développement de la qualité et professionalisation"); in seguito i cantoni sono invitati a pronunciarsi sulla domanda se ritengono necessaria una revisione dell'ordinanza sull'affiliazione e - in caso affermativo - quali sono le loro proposte concrete di revisione.
Le Convenzioni dell'Aia del 19.10.1996 sulla protezione dei minori e del 13.1.2000 sulla protezione degli adulti vanno ratificate e attuate. Le procedure di ritorno di minori nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25.10.1980 sul rapimento di minori e della Convenzione europea del 20.5.1980 sull'affidamento vanno attuate tenendo conto maggiormente dell'interesse del minore.
Le Camere federali hanno adottato il 13 dicembre 2002 la revisione della Parte generale del Codice penale svizzero, il 21 marzo 2003 una revisione analoga del Codice penale militare ed il 20 giugno 2003 una nuova Legge federale sul diritto penale minorile. La revisione generale del diritto penale rende necessaria delle modifiche delle tre ordinanze sul Codice penale (OCP 1, OCP 2 e OCP 3) e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato; tali atti normativi dovranno essere posti in vigore unitamente al riveduto Codice penale.
Il progetto di legge ha lo scopo di raccogliere le varie basi legali esistenti nell'ambito della politica sullo Stato ospite e di fornire una base legale formale ai decreti emessi finora in base alle competenze del Consiglio federale, sancite dalla Costituzione. Definisce inoltre chi può usufruire dei benefici (organizzazioni internazionali, rappresentanze straniere) e le condizioni per la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni nonché per i contributi finanziari nel quadro stabilito dal diritto internazionale.
Il protocollo facoltativo, firmato dalla Svizzera il 25 giugno 2004, rafforzerà la prevenzione della tortura, prevedendo in particolare sopralluoghi e controlli effettuati da organi nazionali e internazionali in penitenziari e istituti. Gli Stati Parte si impegnano a garantire al Sottocomitato dell' ONU accesso illimitato a ogni luogo di detenzione e a ogni informazione importante. Il Protocollo facoltativo prevede inoltre la creazione di commissioni nazionali, dotate delle stresse facoltà del Sottocomitato. Il Consiglio federale propone di istituire una commissione nazionale per la prevenzione della tortura.
Il progetto concerne in primo luogo l'introduzione di una nuova fattispecie relativa ai crimini contro l'umanità e un'enumerazione esplicita dei crimini di guerra piu gravi nella legislazione penale. Si prevede inoltre di emanare nuove norme relative alla competenza in materia di perseguimento penale (giustizia civile e/o militare; Confederazione e/o Cantoni). Saranno altresì operati adeguamenti della Parte generale del Codice penale e del Codice penale militare (ad esempio in relazione al campo d'applicazione della legge penale in caso di reati commessi all'estero).
L'avamprogetto accentra presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Ciò si propone in particolare di permettere al Dipartimento di riferirsi all'effettivo carico di lavoro delle diverse unità d'indagine e alle peculiarità dei casi trattati quando si tratta di esaminare i dispendi relativi al personale e alle finanze. Al fine di salvaguardare l'indipendenza dell'azione penale, non sono ammesse istruzioni concernenti un procedimento specifico e le competenze del Dipartimento in materia di vigilanza vengono definite con chiarezza. Nell'interesse della certezza del diritto, la legge deve sancire lo statuto del procuratore generale della Confederazione e dei procuratori federali nonché i diritti di impartire istruzioni all'interno del Ministero pubblico della Confederazione.
L'indennizzo delle spese summenzionate dipende in ampia misura dall'andamento del procedimento. I dettagli dell'indennizzo non possono pertanto essere disciplinati in una legge in senso formale. L'avamprogetto si limita a istituire una base legale generale per l'indennizzo e a introdurre il principio secondo cui in sede d'indennizzo occorre prendere in considerazione l'addossamento delle spese procedurali alle parti o altre forme di copertura delle spese. Il Consiglio federale è dunque autorizzato a definire mediante ordinanza la nozione di spese straordinarie e a disciplinare nel dettaglio le modalità d'indennizzo e il modo in cui viene presa in considerazione la copertura delle spese da parte di terzi.
La legge sugli avvocati (LLCA) definisce le condizioni cui è subordinata l'iscrizione in un registro cantonale degli avvocati. A seguito della riforma dell'insegnamento superiore risultante dalla Dichiarazione di Bologna, per poter chiedere l'iscrizione nel registro occorrerà aver compiuto studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di un diploma di master (o, come previsto attualmente, di una licenza) conferito da un'università svizzera. I Cantoni dovranno tuttavia ammettere i titolari di un diploma di bachelor al praticantato di avvocato. La LLCA subirà due ulteriori modifiche: l'iscrizione potrà essere chiesta soltanto dagli avvocati titolari di un'assicurazione di responsabilità civile; inoltre l'obbligo di comunicazione delle autorità sarà ampliato.
L'ordinanza sul credito al consumo deve essere adattata alle esperienze acquisite: 1. I Cantoni non sono tenuti a sottoporre ad un esame di capacità gli intermediari di credito; è sufficiente un'esperienza professionale pertinente. 2. L'assicurazione di responsabilità civile professionale non è più l'unica prova di solvenza da fornire. Altre garanzie sono prese in considerazione, in particolar modo l'apertura di un conto bloccato.
Anhörung der Mitglieder der Projektbegleitgruppe "Evaluation der Förderung von Anschlussgleisen" zur Änderung der Verordnung über die Anschlussgleise.
Il Consiglio federale appoggia la presente revisione del CP/CPM volta a disciplinare la responsabilità penale dei provider (avamprogetto A) e a rendere più efficace il perseguimento penale dei reati commessi in rete migliorando le condizioni quadro della cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni (avamprogetto B).
La modifica della parte del CC concernente il diritto delle fondazioni rende necessario un adeguamento dell'ORC. Le vigenti disposizioni dell'ORC relative alle fondazioni sono superate, incomplete e, a causa di carenze dal profilo sistematico, poco chiare. Si presenta dunque un'occasione propizia per migliorare il quadro normativo relativo al registro di commercio, introducendo disposizioni chiare e al passo coi tempi.