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Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) prepara le modifiche di alcune ordinanze concernenti il settore energetico. Si tratta delle revisioni dell'ordinanza sull'energia, dell'ordinanza sull'efficienza energetica, dell'ordinanza sulla promozione dell'energia e dell'ordinanza sulla geoinformazione. Le principali proposte di modifica riguardano i tassi della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici e un adeguamento dell'etichetta degli pneumatici.
Nella sessione estiva del 2020, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato mozioni identiche presentate dalle Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale attua pertanto questi mandati mediante una legge federale urgente, la legge sulle pigioni commerciali COVID-19. In base all'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19), le strutture accessibili al pubblico sono state chiuse. Le strutture sanitarie hanno dovuto ridurre la loro attività a causa dell'ordinanza 2 COVID-19. Il progetto di legge sulle pigioni commerciali COVID-19 determina la fissazione della pigione o dell'affitto in queste circostanze; a questo proposito, gli accordi già stipolati rimarranno validi. La legge prevede un indennizzo per i locatori che si trovano in una situazione finanziaria precaria a causa di questa nuova fissazione di pigioni o di affitti.
La legge federale urgente è volto a sostenere finanziariamente e sgravare i trasporti pubblici e il traffico merci su rotaia nella crisi da COVID-19 mediante apposite misure. La legge federale urgente prevede provvedimenti temporanei per il traffico viaggiatori regionale, quello locale, il trasporto di merci su rotaia e il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.
Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261) per fornire liquidità alle imprese svizzere. L'obiettivo era dare a queste ultime la possibilità di contrarre rapidamente crediti bancari, garantiti dalle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni riconosciute dallo Stato. Le loro perdite sono a loro volta coperte dalla Confederazione. Il Consiglio federale deve sottoporre al Parlamento la trasposizione di questa ordinanza di necessità nel diritto ordinario entro sei mesi. Al riguardo, l'Esecutivo deve disciplinare i diritti e gli obblighi delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, in particolare nel caso in cui i creditori usufruiscano di fideiussioni e i crediti siano quindi trasferiti a queste organizzazioni. Nella gestione di questi crediti deve essere garantita una certa flessibilità a favore delle imprese, senza però mettere a repentaglio gli interessi finanziari della Confederazione. A causa dell'urgenza prescritta dalla legge, la durata della consultazione è limitata a tre settimane.
Nella riunione del 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) per consentire il versamento dei 14,2 miliardi di franchi annunciati il 20 maggio scorso. Per essere attuato, un finanziamento aggiuntivo di questo tipo richiede una base legale. Lo scopo della modifica è garantire che i fondi federali coprano soltanto i costi effettivi delle indennità per lavoro ridotto (ILR) versate in relazione alla crisi della COVID-19.
Scopo del progetto è aumentare gli incentivi agli investimenti negli impianti nazionali di produzione elettrica da fonti rinnovabili e assicurare a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. A tal fine occorre mantenere e, in alcuni casi, perfezionare gli strumenti di promozione già previsti dalla legge sull'energia. Il progetto è anche l'occasione per ulteriori aggiustamenti di portata minore.
Dal 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato diverse ordinanze per far fronte alla crisi causata dal coronavirus. Queste ordinanze sono costituzionalmente limitate nel tempo. Secondo l'articolo 7d capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) decadono se entro sei mesi dalla loro entrata in vigore il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un corrispondente progetto di base legale. La legge COVID-19 è volta a istituire la base legale per permettere al Consiglio federale di portare avanti le misure che sono già state adottate nel quadro delle ordinanze di necessità fondate direttamente sulla Costituzione e che continuano a essere necessarie per far fronte all'epidemia di coronavirus.
L'imposta preventiva e la tassa di negoziazione rappresentano un ostacolo per il mercato svizzero dei capitali. Allo stesso tempo, l'attuale sistema dell'imposta preventiva presenta lacune per quanto riguarda l'aspetto della garanzia. La presente riforma mira ad attenuare entrambi i problemi. Inoltre, apporta vantaggi politico-economici ed è caratterizzata da un favorevole rapporto costi-benefici.
Oggi le rendite vitalizie vengono tassate in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento. Considerati i tassi d'interesse attuali, si tratta di una percentuale troppo elevata. La nuova normativa proposta mira a rendere flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie e di forme di previdenza simili e ad adeguarla alle rispettive condizioni di investimento. In questo modo si elimina l'odierna sovraimposizione sistematica delle prestazioni di rendita. La sovraimposizione viene inoltre notevolmente attenuata sia in caso di riscatto che di restituzione di assicurazioni di rendita vitalizia.
Il Consiglio federale sottopone a consultazione un controprogetto indiretto con due varianti:
la prima variante prevede la trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione previsti all'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511). Inoltre, occorre prevedere un disciplinamento delle competenze che in determinati casi straordinari consenta al Consiglio federale di derogare ai criteri di autorizzazione definiti dalla legge;
la seconda variante prevede anch'essa la trasposizione a livello di legge dei criteri di autorizzazione definiti all'articolo 5 OMB, ma senza la deroga prevista al capoverso 4 di tale disposizione (violazioni dei diritti umani) e senza il disciplinamento delle competenze del Consiglio federale in presenza di circostanze straordinarie.
È suggerito di adeguare la legge sull'asilo in modo tale che alla Segreteria di Stato della migrazione siano assegnate competenze più ampie per controllare i supporti mobili di dati ai fini dell'accertamento dell'identità. L'obbligo di collaborare dei richiedenti l'asilo è dunque esteso anche a questo settore.
A garanzia della stabilità finanziaria della previdenza obbligatoria deve essere abbassata l'aliquota minima di conversione. Devono essere prese misure di compensazione in modo da non diminuire il livello delle rendite. La riforma riprende le proposizioni dei partner sociali, incaricati su loro richiesta dal Consiglio federale di elaborare proposte di soluzione in comune.
Con il presente progetto si propone di abbandonare il principio, a carattere dissuasivo, secondo cui è riscosso un emolumento per le domande di accesso ai documenti ufficiali, attualmente sancito dalla legge sulla trasparenza, e di sostituirlo con il principio inverso della gratuità dell'accesso.
Il 21 giugno 2019 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) (revisione della LPGA, FF 2019 3721). L'attuazione di queste disposizioni di legge richiede anche alcune modifiche a livello di ordinanza. Con le proposte modifiche d'ordinanza saranno emanate le necessarie disposizioni d'esecuzione e apportati alcuni adeguamenti mirati (nell'OPGA).
I rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari (PF) per le acque superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile devono essere ridotti del 50 per cento entro il 2027. Le organizzazioni di categoria prenderanno i provvedimenti necessari per raggiungere lo scopo e riferiranno periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti. Se si prevede che gli obiettivi di riduzione non saranno raggiunti, il Consiglio federale prenderà i provvedimenti necessari entro due anni dalla scadenza del termine. Occorre ridurre anche i rischi associati all'uso di prodotti biocidi (PB). La nuova normativa include tutti i settori di applicazione. La Confederazione gestirà inoltre un sistema d'informazione centrale sull'uso di PF e PB in cui saranno registrate tutte le applicazioni di questi prodotti a titolo professionale o commerciale.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di 15 ordinanze agricole del Consiglio federale, di 3 ordinanze del DEFR e di 2 ordinanze dell'UFAG.
L'attuale ordinanza sugli emolumenti nell'ambito della radioprotezione deve essere adattata alle nuove stime dei costi per lo smaltimento delle scorie radioattive. Inoltre, la riscossione degli emolumenti per le aziende sottomesse alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e soggette alla vigilanza della Suva deve essere modificata. Infine, qualche categorie di emolumenti sono state attualizzate.
Le contraffazioni che violano diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi, brevetti, design e diritti d'autore) causano danni notevoli. Il disegno introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni che si sospetta violino diritti della proprietà intellettuale. In Svizzera, i titolari di diritti della proprietà intellettuale possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) che siano trattenute le merci contraffatte. La modifica prevede che l'AFD contatti il richiedente soltanto se è chiaro che l'acquirente della merce si oppone alla distruzione.
I due progetti preliminari prevedono l'abolizione, in due tappe, della tassa di negoziazione e della tassa sui premi di assicurazione. Nella prima tappa si procederà alla soppressione della tassa di negoziazione sui titoli svizzeri e sulle obbligazioni estere con una durata contrattuale residua inferiore a un anno, nonché all'abolizione della tassa di bollo sui premi per l'assicurazione sulla vita. Nella seconda tappa, verranno soppresse la tassa di negoziazione su tutti gli altri titoli esteri e la tassa sui premi per l'assicurazione di cose e del patrimonio.
Con l'associazione a Schengen, nel 2008, si è radicalmente modificato il regime dei controlli sulle persone alle frontiere nazionali della Svizzera: mentre tali controlli non sono praticamente più ammessi alle frontiere interne, quelli alle frontiere esterne sono stati rafforzati. Il Consiglio federale ha varato un pertinente piano d'azione «Gestione integrata delle frontiere» dotato di diverse misure, la grande maggioranza delle quali sono già state attuate e sono ormai operative, mentre alcune richiedono una trasposizione legislativa. Questa trasposizione è oggetto del presente progetto. Il testo della LStrI è inoltre adeguato in via squisitamente formale (non materiale) alla terminologia del Codice frontiere Schengen (CFS).
Da qualche tempo gli specialisti chiedono inoltre che la disposizione penale accessoria della LStrI riguardante il traffico di migranti (art. 116 LStrI) venga maggiormente adeguata alle esigenze pratiche e che sia vagliato un innalzamento della pena massima. Il progetto attua peraltro la mozione 17.3857 Abate «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera».
Il progetto attua gli obblighi derivanti dalla firma dell'accordo di Prüm, del protocollo Eurodac e dell'accordo PCSC. Questi accordi approfondiscono la cooperazione internazionale di polizia. L'accordo di Prüm facilita il confronto dei profili DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i paesi dell'UE. L'accordo PCSC prevede un confronto semplificato dei profili DNA e delle impronte digitali con gli Stati Uniti. Il protocollo Eurodac contiene il confronto delle impronte digitali delle autorità di contrasto con i dati contenuti nella banca dati europea sull'asilo Eurodac. L'attuazione di questi accordi a livello federale richiederà adeguamenti della Legge sui profili del DNA, del Codice penale svizzero (CP), della Legge sull'asilo (LAsi) e della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
L'OBioc è adattata all'evoluzione del diritto dell'UE, ad esempio la durata di validità delle omologazioni e l'identificatore unico di formula (UFI). Queste modifiche sono necessarie per mantenere il contratto esistente con l'UE (ARM) per i biocidi. Inoltre, le omologazioni transitorie per i biocidi dovrebbero venir semplificate.
Nell'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), l'uso dell'UFI è esteso ai preparati già provviste di un UFI e ai preparati destinati agli utilizzatori professionali.
Nell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), un periodo transitorio per il divieto dell'impiego di carte termiche con bisfenolo A o bisfenolo S è introdotto per le carte termiche utilizzate per applicazioni speciali con specifiche tecniche aggiuntive.
Il diritto fiscale internazionale ha recentemente subito importanti cambiamenti. L'obiettivo della revisione totale della LCDI è di garantire le basi legali necessarie per l'attuazione futura delle convenzioni fiscali, adeguando gli articoli esistenti e integrando nuovi articoli nella legge. Ciò riguarda in particolare l'attuazione delle procedure amichevoli nel quadro delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Il regolamento si prefigge, in particolare, di fornire all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera personale e mezzi sufficienti per consentirle di svolgere più efficacemente i suoi compiti nell'ambito dei controlli di frontiera e dei rimpatri. Per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento sono previste diverse misure: graduale ampliamento, fino a 10 000 membri, di un corpo permanente costituito dal personale di Frontex nonché, principalmente, da personale distaccato inviato dagli Stati Schengen, rafforzamento del mandato nell'ambito dei rimpatri e intensificazione della cooperazione con i Paesi terzi. Vengono inoltre definiti un nuovo ciclo politico strategico pluriennale e una pianificazione integrata per quanto riguarda la gestione europea delle frontiere. Viene inoltre effettuato un adeguamento nella legge sull'asilo che prevede esplicitamente l'obbligo per la persona interessata da una decisione d'allontanamento di lasciare lo spazio Schengen.
Le ordinanze d'esecuzione del Consiglio federale devono essere adeguate alla revisione parziale della LTC, adottata dal Parlamento il 22 marzo 2019.