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Al fine di realizzare con maggiore efficacia il principio della parità salariale, sancito nella Costituzione, si intende integrare la vigente legge federale del 25 marzo 1995 sulla parità dei sessi obbligando i datori di lavoro a effettuare un'analisi dei salari e a farla controllare da un organo esterno.
Sulla base dei risultati della valutazione sulla legislazione in materia di organizzazione giudiziaria federale che si è conclusa nel 2013, la lista delle materie nelle quali è escluso il ricorso presso il Tribunale federale è stata parzialmente adattata. È stata inoltre aggiunta una disposizione generale applicabiile nei casi di importanza fondamentale.
Il capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) regola il riconoscimento in Svizzera dei fallimenti e dei concordati intervenuti all'estero. La revisione prevede una riduzione delle esigenze per il riconoscimento e una procedura di riconoscimento semplificata.
L'obiettivo della Convenzione consiste nel creare, a livello europeo, un quadro giuridico per proteggere le donne contro ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica. A questo scopo, gli Stati contraenti sono obbligati a dichiarare punibili diverse forme di violenza contro le donne. Inoltre, la Convenzione contiene delle disposizioni che riguardano la prevenzione, la protezione delle vittime, la procedura penale, la migrazione e l'asilo come anche delle norme sulla cooperazione internazionale.
Per migliorare la protezione da violenza, minacce o insidie (violenza domestica e stalking) e dalla violenza nei rapporti di coppia, il presente avamprogetto propone di rivedere la protezione offerta dal diritto civile e penale. La revisione proposta riguarda le pertinenti disposizioni del Codice civile svizzero (CC), del Codice di procedura civile svizzero (CPC), del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM). Per quanto riguarda il diritto civile, l'avamprogetto propone di migliorare il perfezionamento di chi si occupa, a livello cantonale, della protezione delle vittime. Inoltre introduce una base legale che permette al giudice di ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico di vigilanza da fissare alla persona potenzialmente violenta al fine di far rispettare un divieto, disposto in virtù del diritto civile, di avvicinamento, di trattenersi in determinati luoghi o di mettersi in contatto con la vittima. Infine il giudice che adotta un provvedimento a tutela di una vittima di violenza deve comunicare tale decisione alle altre autorità e agli altri uffici coinvolti. La nuova normativa intende inoltre eliminare determinati ostacoli procedurali. Nell'ambito del diritto penale, le nuove disposizioni consentono all'autorità inquirente di non tenere conto solamente della volontà della vittima ma di considerare altre circostanze quando si deve decidere se sospendere, riprendere o abbandonare un procedimento penale per violenza nei rapporti di coppia. Se si sospetta una recidiva, l'avamprogetto esclude la possibilità di sospensione. Infine prima di abbandonare definitivamente il procedimenti la vittima dovrà essere sentita un'altra volta.
Adeguamento dell'ordinanza alla nuova legislazione «Swissness» approvata dal Parlamento nel 2013. La revisione dell'ordinanza rafforza la designazione «Swiss made» per gli orologi e movimenti ai sensi della nuova legislazione «Swissness».
Il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale mira a tutelare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunale. In particolare, obbliga gli Stati contraenti a prevedere diritti di partecipazione, come ad esempio il diritto al referendum abrogativo. Prescrive inoltre di disciplinare l'accesso ai documenti ufficiali e di riconoscere un diritto di ricorso agli interessati.
Il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale ha deciso di opporre un controprogetto indiretto all'iniziativa sulla riparazione, depositata in Cancelleria federale il 19 dicembre 2014. Il presente avamprogetto adempie il mandato del Consiglio federale tenendo conto delle richieste dell'iniziativa popolare.
Il 18 maggio 2014 Popolo e Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», che ha introdotto l'articolo 123c nella Costituzione federale. Secondo tale disposizione una persona condannata per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privata del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. Il Consiglio federale propone di attuare la nuova disposizione costituzionale adeguando le disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM) concernenti l'interdizione entrate in vigore il 1° gennaio 2015. La nuova interdizione si attiene fedelmente al tenore dell'articolo 123c e tiene dunque ampiamente conto dell'automatismo prescritto dalla Costituzione federale, secondo la quale deve essere obbligatoriamente pronunciata un'interdizione a vita. Per garantire il rispetto dei vigenti principi costituzionali, è stata nondimeno prevista un'eccezione, subordinata a condizioni restrittive, che nei casi poco gravi autorizza il giudice a prescindere dalla pronuncia dell'interdizione, e sono stati operati alcuni ritocchi per quanto riguarda l'esecuzione dell'interdizione.
La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Il presente progetto crea la base legale che consente di trasformare la CTI in un istituto di diritto pubblico. L'avamprogetto di legge definisce l'organizzazione del nuovo istituto denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)». L'organo di promozione proseguirà anche nella sua nuova forma giuridica la missione dell'attuale CTI. Con la riorganizzazione della CTI viene attuata la mozione Gutzwiller 11.4136.
Nel presente rapporto, elaborato in risposta alla mozione Hess 11.3925, il Consiglio federale propone diverse modifiche puntuali del diritto dell'esecuzione ed il fallimento. Queste modifiche mirano in primo luogo a sopprimere o ridurre gli ostacoli pratici e giuridici che incontrano i creditori lesi nei loro procedimenti contro i debitori. Le modifiche ridurranno il rischio di abusi senza criminalizzare il fallimento per sé.
Il progetto della Commissione concerne l'attuazione di cinque iniziative parlamentari e chiede che le persone straniere che vivono in unione domestica registrata siano equiparate ai coniugi stranieri nell'acquisizione della cittadinanza svizzera. Mediante una modifica della Costituzione federale (progetto preliminare 1) è attribuita alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme, oltre alla naturalizzazione per origine, matrimonio e adozione, anche l'acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza in caso di registrazione di un'unione domestica. Parallelamente dev'essere modificata la legge sulla cittadinanza in modo che le disposizioni concernenti la naturalizzazione agevolata si applichino anche ai cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (progetto preliminare 2).
Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, une procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.