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L'intera rete delle strade nazionali è stata riesaminata nel dettaglio essenzialmente per due ragioni. Da un lato in quanto l'attuale tracciato della rete viaria nazionale, definito essenzialmente nel decreto del 1960, non risponde più completamente ai bisogni attuali e futuri. E dall'altro, in quanto nel corso dell'ultimo decennio, in Parlamento sono stati depositati oltre trenta interventi aventi per oggetto l'inserimento di strade cantonali nella rete viaria nazionale.
Aggiungendo alla rete circa 400 chilometri di strade già esistenti, l'esecutivo intende colmare le lacune della rete autostradale e garantire l'accesso a tutte le regioni del Paese. Il decreto tiene in considerazione le esigenze attuali e future degli agglomerati dell'Altopiano, delle aree rurali nonché delle regioni turistiche. I tratti che saranno inseriti nella rete delle strade nazionali diventeranno di proprietà della Confederazione, la quale sarà competente anche della manutenzione e dell'esercizio.
L'adeguamento del decreto concernente la rete potrebbe comportare per Berna un carico finanziario annuale supplementare dell'ordine di circa 150 milioni di franchi per l'esercizio e la manutenzione e di circa 200 milioni per la sistemazione. Siccome in questi ambiti i Cantoni sono sgravati completamente dai loro obblighi finanziari, questo trasferimento di oneri alla Confederazione sarà compensato tramite una riduzione dei contributi federali non direttamente vincolati alle opere nonché dei contributi globali alle strade principali. La compensazione da parte dei Cantoni degli oneri supplementari che sorgeranno per la Confederazione nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali è indispensabile. La sola alternativa possibile sarebbe quella di mantenere lo status quo e quindi di rinunciare all'adeguamento del decreto concernente la rete. Il Consiglio federale invita quindi i Cantoni ad esprimere la loro preferenza per una delle due soluzioni.
La revisione della legge sulla navigazione aerea si svolgerà in tre tappe. Elementi centrali di una prima revisione parziale sono l'attuazione del rapporto sulla politica aeronautica svizzera del 2004, nuovi principi di riscossione delle tasse aeroportuali, il finanziamento della sicurezza aerea nonché una tassa di vigilanza per l'aviazione commerciale. Il Consiglio federale pone in consultazione questa prima revisione parziale fino all'autunno di quest'anno.
Il testo esiste solo in tedesco e francese. État de situation sur la navigation suisse et perspectives de développement dans ce domaine.
Il pacchetto di revisioni disciplina la foggia dei certificati di capacità per il trasporto di persone e di merci (emissione di una carta separata ora possibile), allenta le disposizioni transitorie per le persone già titolari di una licenza di condurre C, C1, D, D1 prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla formazione e sulla formazione periodica e aggiunge un nuovo elemento alle modalità di esame.
La presente indagine conoscitiva è dovuta alle modifiche dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). Le modifiche del diritto internazionale comportano pure un adeguamento della legislazione nazionale. Ne sono interessate le Appendici 1 e 2 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e l'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS). Devono inoltre essere adeguate le istruzioni concernenti il trasporto di merci pericolose su strada del 2 dicembre 2003.
Adeguamento del calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato.
In vista della liberalizzazione del mercato postale, la legge sulle poste e la legge sull'organizzazione della posta vengono sottoposte a revisione totale.
Le modifiche proposte sono finalizzate a una nuova regolamentazione e a una semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi di circolazione per i trasporti e veicoli speciali, nonché per i viaggi effettuati la notte e la domenica. Il punto centrale del progetto è costituito dal fatto che viaggi sinora soggetti all'obbligo di un permesso potranno in futuro essere effettuati senza bisogno di un'autorizzazione, se adempiono a precise condizioni. Si stima che le relative procedure potrebbero così dimezzarsi, con una conseguente e significativa riduzione dell'onere amministrativo e finanziario sopportato dalle imprese di trasporto. Anche le autorità preposte al rilascio dei permessi verrebbero in tal modo sgravate da un certo numero di lavori inutili.
A seguito delle richieste avanzate nelle mozioni Hess e Amstutz s'intende liberalizzare i trasporti di viaggiatori tra gli aeroporti svizzeri e le regioni turistiche. A tal fine è necessario modificare l'OCTV. Si propongono inoltre alcune urgenti modifiche in materia di autorizzazioni federali.
A seguito del decreto del Consiglio federale del 31 ottobre 2007 sul cosiddetto principio "Cassis de Dijon", s'impone una revisione dell'ONI. Intesa ad uniformare gran parte delle disposizioni sulle imbarcazioni sportive alle Direttive 94/25/CE e 2003/44/CE (Direttive sulle imbarcazioni sportive) e a facilitare il commercio di tali imbar-cazioni, essa si ripercuoterà sulle condizioni di ammissione delle moto d'acqua in Svizzera e sulle misure tecniche prescritte per le imbarcazioni sportive ai fini della tutela ambientale. La revisione sarà altresì colta come occasione per adeguare alcune altre disposizioni.
L'Ufficio federale delle strade (USTRA) sottomette per indagine conoscitiva alla polizia, agli uffici della circolazione stradale e alle organizzazioni e associazioni interessate una nuova ordinanza, l'O-OCCS USTRA, come pure un pacchetto di istruzioni correlate. La nuova ordinanza dell'Ufficio federale contiene le disposizioni esecutive concernenti i controlli della circolazione stradale. Essa si basa sull'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013) che entrerà in vigore il 1.1.2008. Dato che gran parte dei dettagli fino ad ora erano regolamentati in diverse istruzioni, anche queste ultime sono state oggetto di modifiche.
L'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1) disciplina la costruzione di infrastrutture aeronautiche e l'esercizio degli aerodromi. Per poter rispettare gli impegni contratti dalla Svizzera a livello internazionale e tenere conto di diverse esigenze emerse nella pratica, nei prossimi anni l'OSIA verrà riveduta in diverse tappe. La presente revisione verte sulle principali e più urgenti esigenze di facile attuazione; l'OSIA così aggiornata e modificata risulterà più trasparente. L'ordinanza del DATEC concernente i compiti dei capi d'aerodromo (ordinanza sui capi d'aerodromo) completa le disposizioni della sezione 8 OSIA. Si tratta di una regolamentazione dettagliata e aggiornata del capitolato d'oneri dei capi d'aerodromo del 31 agosto 2002. Con l'entrata in vigore della presente modifica dell'OSIA e dell'ordinanza sui capi d'aerodromo, il capitolato d'oneri verrà abrogato.
Per il tramite dell'ordinanza il Consiglio federale definisce la rete delle importanti vie di comunicazione storiche ancora visibile nel territorio. L'inventario comprende le vie e le strade che si presentano nel loro aspetto tradizionale come pure i collegamenti documentati da fonti storiche (piani, documenti, ecc.).
Nell'ambito della panoramica sui progetti concernenti l'infrastruttura ferroviaria ancora finanziati tramite il Fondo FTP, dovrà essere adeguato il credito complessivo della NFTA e garantito lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF) con l'emanazione di una nuova legge federale sul progetto SIF e di un decreto federale concernente il credito complessivo SIF.
Vedere ed essere visti! È questo è il motto con cui l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha dato avvio a un'indagine conoscitiva sulle diverse modifiche dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). Le proposte di modifica, tra cui l'obbligo di equipaggiare gli autocarri con strisce catarifrangenti e specchi anteriori, dovrebbero contribuire a migliorare ulteriormente la sicurezza nel traffico.
L'objectif de la modification est la création d'un instrument permettant d'améliorer le taux de couverture des frais et couvrant toutes les prestations effectuées par l'OFAC sur la base de la législation nationale ou internationale (relevant principalement de la participation de la Suisse depuis le 1er décembre 2006 à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA).
Nel quadro di un'indagine conoscitiva, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) pone in discussione la nuova regolamentazione del diritto concernente i maestri conducenti nell'ottica della nuova formazione professionale.
Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce FRONTEX (sviluppo dell'acquis di Schengen). A tal fine devono essere adattate la legge federale del 18 marzo 2005 (LD).
La base per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è costituita dall'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). Contrariamente alla vecchia Cost., tale disposizione è stata formulata in modo meno particolareggiato al fine di poter disciplinare i dettagli a livello di legge. Il presente progetto di legge si adegua a tale esigenza e sostituisce le disposizioni transitorie della Cost. nonché l'ordinanza del 26 ottobre 1994 sul contrassegno stradale. Esso disciplina ad esempio il sistema di riscossione (contrassegno) o l'importo della tassa, che costa, come sinora, 40 franchi. In tal modo la legge sul contrassegno stradale riprende perlopiù le odierne disposizioni. Per combattere maggiormente gli abusi, l'importo della multa in caso di infrazione verrà raddoppiato a 200 franchi.
l'OLR1 deve essere adeguata alla legislazione dell'UE. Tale adeguamento permette di migliorare le condizioni dei lavoratori dal punto di vista sociale, di aumentare la sicurezza della circolazione stradale e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza tra la Svizzera e l'UE nell'ambito del traffico viaggiatori e del traffico merci.
Mediante il progetto di modifica dell'articolo 86 della Costituzione federale si creano le basi che permettono alla Confederazione di impiegare in favore del trasporto aereo i proventi dell'imposta sui carburanti per l'aviazione.
Il progetto si propone di istituire le basi legali necessarie affinché anche dopo il 2007 i giornali e i periodici in abbonamento possano beneficiare di tariffe postali preferenziali. La Confederazione continuerà a versare a tal fine 80 milioni di franchi all'anno.
La struttura fiscale di tutti i manufatti di tabacco diversi dalle sigarette (sigari, cigarillos, tabacco trinciato) sarà resa eurocompatibile e l'onere fiscale leggermente aumentato. L'onere sul tabacco trinciato a taglio fino verrà aumentato in modo massiccio e si rinuncerà nel contempo all'imposizione della carta da sigarette. Tale modifica richiede inoltre l'introduzione di depositi fiscali autorizzati, armonizza le condizioni per la restituzione dell'imposta sul tabacco per i manufatti di tabacco fabbricati in Svizzera e per quelli importati, crea la possibilità del condono dell'imposta sul tabacco e mette in discussione la determinazione dei prezzi di vendita minimi per le sigarette.
Le presenti modifiche sono in correlazione con l'adeguamento, effettuato contemporaneamente, della legge sul traffico pesante. Le modifiche dell'ordinanza hanno principalmente lo scopo di ridurre le distorsioni concorrenziali causate dal comportamento di imprese di trasporto svizzere non disposte a pagare la tassa.
L'iniziativa chiede che i proprietari possano far valere, con una procedura semplificata, indennizzi per la riduzione del valore immobiliare a causa dell'inquinamento fonico causato dagli aerei e che le pretese non vengano a cadere per un'eccezione di prescrizione. Si propone inoltre la modifica della legge federale sull'espropriazione (RS 711) e della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748).