Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Con la revisione dell'OICol viene attuata la modifica che è stata approvata dal parlamento il 28 settembre 2012. In quest'ambito dovranno essere concretizzati segnatamente l'estensione del campo d'applicazione della legge, il nuovo concetto di distribuzione, la definizione di investitori qualificati, il nuovo disciplinamento concernente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale così come le regole per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e le banche depositarie.
Con la modifica dell'ordinanza sulle borse viene attuata la modifica della legge sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) approvata dal Parlamento a fine settembre 2012. Gli atti modificatori disciplinano in particolare le eccezioni ai nuovi divieti di insider trading e manipolazione del mercato ai sensi del diritto in materia di vigilanza. In ambito di diritto della pubblicità e delle offerte pubbliche di acquisto viene inoltre spiegato il concetto di «quotazione principale».
Lo scopo della revisione è di fissare nella legge federale sull'imposta federale diretta un'imposizione dei coniugi e delle famiglie compatibile con la Costituzione che sia per quanto possibile neutrale nei confronti dei diversi modelli di coppia o di famiglia. Affinché in futuro i coniugi non siano gravati più dei concubini, dovrebbe essere introdotto il modello «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta». Per equilibrare le differenze di onere tra coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito, bisognerebbe prevedere una deduzione per i coniugi con reddito unico. Persone non coniugate con figli dovranno inoltre essere tassate secondo la tariffa di base. Al fine di non gravare più di oggi le famiglie monoparentali con basso e medio reddito dovrebbe essere concessa loro una nuova deduzione sociale.
(vedi francese)
La revisione della legge sugli investimenti collettivi prevede di assoggettare a vigilanza tutti (salvo qualche eccezione) i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Ne consegue che le tasse di base devono essere adattate ai costi supplementari generati dagli istituti sottoposti a vigilanza. Inoltre, poiché nella prassi sono state riscontrate manchevolezze nel calcolo degli emolumenti, si constata che è necessario adeguare la relativa ordinanza, in particolare nell'ambito delle assicurazioni e delle borse.
Con la modifica dell'ordinanza si procederà ad adeguamenti della curva di rendimento. L'attuale regola rigida sullo sconto di impegni assicurativi dovrebbe essere abrogata.
Tutte le banche svizzere devono soddisfare le esigenze internazionali. Per le banche di rilevanza sistemica la nuova ordinanza adotta l'accordo attuale con le due grandi banche.
Con il progetto «Salario standard e imposta alla fonte» (ELM/QSt) si intende offrire ai datori di lavoro, nel quadro di un ampliamento del sistema elettronico di notifica dello stipendio (ELM, «Elektronische Lohmeldeverfahren»), la possibilità di trasmettere elettronicamente alle amministrazioni delle contribuzioni i loro dati sull'imposta alla fonte. Questo progetto si iscrive nella strategia di Governo elettronico in Svizzera, che mira a introdurre processi elettronici nella relazione governo-imprese. La Conferenza fiscale svizzera (CFS) ha elaborato le basi necessarie per attuare il progetto. [Documenti in solo francese]
La nuova convenzione franco-svizzera sulle successioni introduce il metodo del credito d'imposta come metodo applicato dalla Francia per eliminare la doppia imposizione. Tale metodo è seguito dalla Francia da diversi anni ed è già stato inserito nel 1997 nella convenzione franco-svizzera sul reddito e sul patrimonio. La Svizzera applica il suo metodo abituale, dell'esonero con riserva di progressività.
La nuova convenzione introduce inoltre la trasparenza fiscale delle società immobiliari: gli immobili detenuti in modo indiretto saranno ora trattati come quelli detenuti direttamente ed imposti al luogo di situazione. Tale principio della trasparenza esiste già nella convenzione con la Francia per l'imposta sul reddito e sul patrimonio.
Il commentario della convenzione modello dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni del 1982 prevede la possibilità di riservare nelle convenzioni bilaterali un diritto sussidiario di assoggettamento completo all'imposta basato su criteri diversi dal domicilio del defunto, in particolare quello del domicilio dell'erede/legatario (cfr. par. 72 ss ad art. 9A e 9B del commentario). La Francia può imporre la parte che spetta a tale erede/legatario ma deve dedurre un'eventuale imposta di successione svizzera prelevata sula stessa parte. La Svizzera conserva dunque il suo diritto primario d'imposizione e la sua sovranità fiscale non viene toccata.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituti di previdenza e alle Banche centrali e l'adozione di una disposizione per impedire gli abusi. La Repubblica Ceca si è inoltre impegnata ad avviare negoziati con la Svizzera non appena avrà convenuto una clausola arbitrale con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali, l'ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'imposizione alla fonte di interessi, l'adozione di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione, l'adozione di una clausola arbitrale che entra automaticamente in vigore tra la Svizzera e la Bulgaria e che è applicabile nel caso in cui la Bulgaria convenga una tale clausola con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Gemäss Bundesvorgaben muss die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen gemäss BVG durch eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt erfolgen. Mittels einer befristeten Übergangsverordnung hat der Regierungsrat die notwendigen Grundlagen für die Schaffung der Anstalt per 1. Januar 2012 geschaffen. Die neue Anstalt, die BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA), nimmt auch die Aufsicht über die klassischen Stiftungen wahr.
Die Übergangsverordnung ist auf den 1. August 2013 durch ein Gesetz abzulösen. Mit der Vorlage werden im Wesentlichen die Bestimmungen der bestehenden Übergangsverordnung in das Gesetz überführt. Die Bestimmungen sind zudem so gestaltet, dass Raum für Zusammenarbeitslösungen möglich sind.
La modifica della legge sul riciclaggio di denaro ha lo scopo di precisare le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro concernente lo scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri e con gli intermediari finanziari.
La modifica della legge sulle banche (Too big to fail) del 30 settembre 2011 esige l'introduzione di disposizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica nell'Ordinanza sulle banche e nell'Ordinanza sui fondi propri.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di esaminare l'introduzione di un ammortizzatore anticiclico sui fondi propri per lottare contro l'accumulo ciclico di rischi sistemici e di sottoporgli una proposta per la relativa applicazione giuridica.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di sottoporgli una regolamentazione più severa per la ponderazione del rischio concernente i depositi in pegno per immobili d'abitazione, tenendo conto della sostenibilità e del grado del deposito in pegno.
La dotazione di fondi propri delle banche regolamentata nell'Ordinanza sui fondi propri è modificata integrando le norme internazionali di Basilea III.
La LIFI serve all'attuazione delle nuove convenzioni in ambito fiscale con la Germania e la Gran Bretagna. Essa contiene disposizioni sull'organizzazione, sulla procedura, sui rimedi giuridici e le disposizioni penali necessarie in virtù delle nuove convenzioni in ambito fiscale.
Per la protezione degli investitori e al fine di preservare la competitività dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale deve essere adeguata alle esigenze internazionali.
Il presente avamprogetto intende aggiornare nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) i termini di prescrizione e le sanzioni dei delitti ai sensi della parte generale del Codice penale (PG-CP). Inoltre, in entrambe le leggi dovranno essere effettuati adeguamenti alla legge federale sul Tribunale federale (LTF).