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Le presenti modifiche fanno seguito all'iniziativa parlamentare 10.450 «Punire severamente la vendita di dati bancari» depositata dal Gruppo PLR.I Liberali. Esse prevedono che le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nella legge sugli investimenti collettivi, nella legge sulle banche e nella legge sulle borse siano estese alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente.
Die heutige Ausgestaltung der Public Corporate Governance (PCG) der Urner Kantonalbank beruht auf dem per Volksentscheid vom Dezember 2001 gleichzeitig gutgeheissenen Verfassungsartikel und dem Gesetz über die Urner Kantonalbank. Darauf basierend wurde vom Landrat die Verordnung über die Urner Kantonalbank erlassen und vom Regierungsrat per 1. September 2003 in Kraft gesetzt.
Seither hat sich die Bank gut entwickelt. So konnte der Kanton auf dem in die Kantonalbank investierten Vermögen über die letzten zehn Jahre eine durchschnittliche Rendite von 7.1% erzielen. In dieser Zeit haben sich aber auch das regulatorische Umfeld und die Vorgaben der Finanzmarktaufsicht für die Bank stark verändert. Zudem hat sich der Regierungsrat in den letzten Jahren grundsätzliche Fragen zur Public Corporate Governance für seine Beteiligungen gestellt und seine Vorstellungen in entsprechenden PCG-Richtlinien festgehalten.
Als logische Konsequenz aus den veränderten Rahmenbedingungen hat der Regierungsrat am 26. März 2013 entschieden, eine Auslegeordnung zur PCG für die Urner Kantonalbank zu machen.
Am 17. Dezember 2010 hat das Eidgenössische Parlament verschiedene Anpassungen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG; SR 831.40) beschlossen, die insbesondere auch die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften betreffen. Die Neuerungen haben zum Ziel, die finanzielle Sicherheit dieser Vorsorgeeinrichtungen zu gewährleisten.
Vorsorgeeinrichtungen, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes nicht im Zustand der Vollkapitalisierung befinden, können - unter restriktiven Bedingungen - weiterhin den Weg der Teilkapitalisierung wählen. Zu diesem Zweck wird das Modell des differenzierten Zieldeckungsgrades eingeführt und die Erreichung eines Deckungsgrades von 80 % innerhalb von 40 Jahren gefordert; zudem müssen die Vorsorgeeinrichtungen organisatorisch und finanziell aus der Verwaltungsstruktur herausgelöst bzw. verselbständigt werden.
La revisione totale dell'ordinanza sulle banche comprende l'attuazione delle nuove disposizioni della legge sulle banche relative alle prescrizioni contabili e agli averi non rivendicati. L'ordinanza sarà inoltre completamente rielaborata sotto il profilo formale e redazionale.
Il rapporto concernente il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione tratta diverse questioni in sospeso relative all'introduzione di un sistema di incentivazione nel settore dell'energia e all'impostazione della fase di transizione. Esso presenta due varianti che illustrano come potrebbe essere compiuto un primo passo in direzione di un sistema di incentivazione e come potrebbe essere impostato un vero e proprio sistema di incentivazione. Un sistema di incentivazione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici a costi economici più bassi rispetto alle misure di sussidiamento e regolamentazione.
Nel quadro dell'esame dell'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» (12.074), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso di elaborare un controprogetto indiretto. Quest'ultimo mira ad adempire l'obiettivo dell'iniziativa di sopprimere la distorsione della concorrenza tra il settore della ristorazione, attualmente assoggettato all'aliquota normale dell'IVA dell'8 per cento e quello della vendita take away che sottostà a un'aliquota ridotta (2,5 %) Il progetto preliminare della Commissione propone un'aliquota normale per numerose prestazioni take away.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Le persone giuridiche che perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i 20 000 franchi non devono essere assoggettate all'imposta federale diretta, purché questi utili siano esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali. I Cantoni devono poter stabilire autonomamente il limite di esenzione.
L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, per la Svizzera le disposizioni della nuova Convenzione apportano numerosi miglioramenti. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi e di interessi a istituzioni di previdenza e alle banche centrali.
Nel quadro dell'attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.
Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate illimitatamente all'obbligo fiscale negli USA. La Svizzera e gli Stati Uniti hanno parafato in Svizzera un Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Alcuni obblighi definiti nell'Accordo devono essere trasposti in una legge federale.
Il disegno rientra negli sforzi del Dipartimento federale delle finanze (DFF) volti a semplificare il sistema fiscale. I Cantoni sono investiti della competenza di giudicare tutte le domande di condono concernenti l'imposta federale diretta. La Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC) può essere soppressa. Affinché possa anche essere garantita una giurisprudenza uniforme a livello nazionale, il Tribunale federale giudicherà d'ora in poi in ultima istanza i casi di condono dell'imposta, ma solo se si tratta di «casi particolarmente importanti».