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Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva non dovrebbe più decadere neanche in caso di omessa dichiarazione dei redditi o della sostanza da cui provengono, di dichiarazione successiva o se l'autorità fiscale calcola l'importo della prestazione, a condizione che ciò avvenga prima della scadenza del termine di opposizione contro la decisione di tassazione e che l'omessa dichiarazione sia dovuta a negligenza.
L'avamprogetto si prefigge di eliminare l'effetto negativo degli strumenti «too big to fail» (TBTF) sulla deduzione per partecipazioni nell'ambito dell'imposta sull'utile. Si intende escludere dal calcolo della deduzione per partecipazioni gli interessi corrisposti agli investitori e il trasferimento iscritto a bilancio delle risorse derivate dagli strumenti TBTF.
Tale modifica consente di implementare due aggiunte dello schema internazionale di regolamentazione di Basilea III. Si tratta di un indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio) non basato sul rischio e di nuove norme in materia di ripartizione dei rischi.
Il progetto si inserisce nel contesto dell'iniziativa sul personale qualificato (IPQ) del Consiglio federale, che tra i vari obiettivi ha anche quello di eliminare i disincentivi al lavoro nel sistema fiscale. Al fine di contrastare la penuria di personale indigeno specializzato e migliorare la conciliabilità tra lavoro e famiglia, dovranno essere ammesse deduzioni fiscali più elevate a titolo di spese per la cura dei figli da parte di terzi.
Riduzione degli ostacoli che limitano alle imprese tecnofinanziarie l'accesso al mercato per rafforzare la capacità di innovazione delle imprese e la competitività della piazza finanziaria svizzera.
Con la modifica dell'OInFi s'intende in primo luogo adeguare le disposizioni in materia di scambio di garanzie vigenti in Svizzera alla normativa che nel frattempo è stata fissata nell'UE.
Il 1° dicembre 2016, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un'altra serie di Stati e territori a partire di 2018/2019. In seguito a nuovi sviluppi al livello internazionale questa lista deve essere completata con stati e territori supplementari. Al termine delle due procedure di consultazione separate, è previsto di fondere i due progetti, cosicché il Consiglio federale dovrebbero adottare un unico messaggio nel corso del 2017.
Attuazione dei requisiti minimi del Comitato di Basilea per assicurare un finanziamento stabile nel lungo periodo (coefficiente di finanziamento, net stable funding ratio, NSFR). La NSFR deve assicurare che le banche finanzino almeno parzialmente i loro investimenti mediante dei fondi (stabili) garantiti a lungo termine.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Argentina, il Brasile, l'India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele, la Nuova Zelanda, Andorra, le Isole Faroe, la Groenlandia, Monaco, San Marino, le Barbados, le Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seicelle, le Isole Turks e Caicos e l'Uruguay previsto per il 2018 con un primo scambio di informazioni nel 2019.