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Selon l'art. 4, 3e al. de l'ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD), le préposé émet des directives sur les exigences minimales qu'un système de gestion de la protection des données doit remplir. Il tient compte des normes internationales relatives à l'installation, l'exploitation, la surveillance et l'amélioration de systèmes de gestion et en particulier les normes ISO 9001:2000 et ISO 27001:2005. Les présentes directives se basent principalement sur ISO 27001:2005, en conservant l'accent sur la protection des données. L'annexe de la directive contient un guide d'implémentation, consistant en 20 mesures, pour les 9 principes de la loi sur la protection des données.
Il 18 settembre 2007 il Consiglio nazionale ha deciso di presentare un controprogetto diretto all'iniziativa popolare citata nel titolo, seguendo in tal modo la proposta della minoranza della sua Commissione. Un anno prima, il 25 settembre 2006, il Consiglio degli Stati aveva parimenti seguito la proposta della sua minoranza e presentato un controprogetto.
Il Consiglio nazionale ha deciso di dar seguito all'iniziativa parlamentare 03.428 «Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità [Leutenegger Oberholzer]». La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha quindi elaborato un avamprogetto di modifica del Codice civile, ispirato al principio della continuità del cognome, sul quale il matrimonio non ha alcun effetto. Gli sposi, tuttavia, possono dichiarare di voler assumere un cognome coniugale (rispettivamente il cognome da nubile o da celibe).
L'articolo 10 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat, RS 431.01) è stato completato il 1° aprile 2007 con i due capoversi 3quater e 3quinquies. In tal modo l'Ufficio federale di statistica (UST) dispone della base legale per tenere un registro di campionamento contenente dati di tutti i clienti della telefonia fissa e mobile. Le disposizioni sottoposte a questa indagine conoscitiva regolano i dettagli d'applicazione nel settore della telefonia fissa.
La legge sull'armonizzazione dei registri del 23 giugno 2006 (LArRa; RS 431.02) è entrata parzialmente in vigore il 1° novembre 2006. Le disposizioni d'esecuzione vanno inserite nell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri e nelle ordinanze concernenti i registri federali. Le disposizione della LArRa non ancora in vigore riguardano il nuovo numero d'assicurato AVS. Esse vanno messe in vigore contemporaneamente all'OArRa.
La legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione persegue due obiettivi: in primo luogo vincola i musei e le collezioni della Confederazione a obiettivi comuni e attribuisce loro un mandato fondamentale unitario; in secondo luogo crea la base giuridica per un Museo nazionale svizzero.
Il diritto vigente consacra un'unica disposizione alle commissioni extraparlamentari (l'art. 57 cpv. 2 LOGA), il che non è più in linea con le esigenze di efficienza di tali commissioni. La nuova normativa prevede dunque disposizioni concernenti lo scopo e le condizioni relative alla composizione o all'istituzione di tali commissioni. La modifica prevede ad esempio l'obbligo di verificare periodicamente la ragione d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni, e impone ai membri delle stesse di rendere pubbliche le relazioni d'interesse e le indennità percepite. Tali disposizioni sono volte a snellire l'apparato commissionale e a garantire maggiore trasparenza.
Sotto la guida dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e con il coinvolgimento attivo dei cancellieri di Stato e dei responsabili del Governo elettronico di Confederazione, Cantoni e Comuni sono nate la Strategia di e-government Svizzera e una convenzione quadro di diritto pubblico sulla collaborazione in materia di Governo elettronico. L'obiettivo della Strategia di e-government Svizzera è di impostare l'attività amministrativa in tutto il Paese in modo che sia il più possibile vicina al cittadino, efficiente ed economica grazie all'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essa deve essere decentrata, ma comunque coordinata e sotto la vigilanza di un organismo di controllo e di una segreteria definiti da Confederazione e Cantoni in una convenzione quadro sulla collaborazione in materia di Governo elettronico.
L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni viene adattata alla modifica della LTC decisa dal Parlamento il 24 marzo 2006.
Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla soppressione e alla semplificazione di procedure di autorizzazione previste in sei diverse leggi. Le modifiche di queste leggi saranno integrate nel messaggio sullo sgravio amministrativo che verrà adottato dal Consiglio federale ancora nel 2006. La procedura di consultazione durerà fino al 24 agosto 2006.
Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale si è espresso a favore del mantenimento del portale e ha autorizzato la Cancelleria federale a sottoscrivere una convenzione analoga per una durata minima di quattro anni. La vigente Convenzione di diritto pubblico del 6 ottobre 2004 concernente la collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 scade infatti alla fine dell'anno.
La modifica proposta sancirà nella legge federale sui diritti politici l'obbligo del Consiglio federale di informare i cittadini in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. A questo scopo applicherà i principi della continuità, della trasparenza, dell'oggettività e della proporzionalità. Iscritti finora in semplici linee direttrici, i suddetti criteri vengono così elevati a livello di legge.
La consultazione concerne le opzioni per l'ulteriore modo di procedere.
Il 10 giugno 2005, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di una nuova concezione del censimento della popolazione. Esso ha egualmente incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una consultazione tra i Cantoni in merito al mandato d'informazione e al finanziamento del prossimo censimento. La consultazione tra i Cantoni si è conclusa alla fine di settembre 2005. Il DFI desidera ora invitare i partiti politici e le altre organizzazioni e istituzioni interessate a prendervi parte. I risultati di queste consultazioni faranno parte di un rapporto globale che il DFI prevede di trasmettere al Consiglio federale alla fine del 2006.
Il forte calo delle domande d'asilo presuppone adeguamenti strutturali e organizzativi da realizzare a breve termine nel contesto del diritto vigente, mediante modifica delle pertinenti ordinanze.
Con la legge sulla promozione della cultura la Confederazione intende principalmente rafforzare la collaborazione con i Cantoni, i Comuni, le Città e i privati, definire le priorità nell'ambito della promozione della cultura e snellire i compiti e le competenze dei diversi fautori federali. L'obiettivo principale della revisione della legge su Pro Helvetia consiste nel modernizzare le strutture organizzative della Fondazione Pro Helvetia.
Il prossimo censimento della popolazione sarà di nuova concezione. Al posto della rilevazione totale tramite questionari, è previsto un censimento basato esclusivamente sui registri, completato da rilevazioni periodiche campionarie tra il 2010 e il 2019. Un censimento basato sui registri presuppone l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) svolgerà una consultazione tra i Cantoni, interpellandoli in merito all'attuazione dell'armonizzazione dei registri e ai temi su cui dovranno vertere le rilevazioni per campione.
Per quanto concerne le decisioni sulle naturalizzazioni nei Comuni per il tramite di votazioni, la CIP-S presenta una soluzione che lascia ai Cantoni il compito di stabilire la procedura e che introduce l'obbligo della motivazione per le decisioni di rifiuto della naturalizzazione, senza tuttavia designare un organo decisionale. Nemmeno è prevista una speciale procedura per le modalità e i requisiti giuridici della motivazione richiesta. L'avamprogetto di legge prevede la creazione, a livello cantonale, di un diritto di ricorso contro le decisioni sulla naturalizzazione ordinaria.
La revisione dei diritti popolari introduce segnatamente il nuovo istituto dell'iniziativa popolare generica. Tale istituto consente di proporre anche modifiche della legislazione federale; spetta all'Assemblea federale stabilire a quale livello normativo concretizzare l'iniziativa ed elaborare quindi le necessarie modifiche costituzionali o legislative. La Costituzione federale impedisce che eventuali divergenze tra le Camere si ripercuotano negativamente sul diritto di iniziativa (art. 156 cpv. 3 Cost.). La realizzazione di tali propositi necessita di modifiche legislative (LDP, LParl, OG).
In considerazione di certi avvenimenti occorsi negli ultimi anni in taluni Cantoni occorre discutere, nell'ambito del secondo avamprogetto della presente revisione (revisione della legislazione federale sui diritti politici), alcune semplificazioni concernenti le elezioni del Consiglio nazionale. Alcune proposte di norme cercano di riprendere suggerimenti formulati dai Cantoni e ispirati dai recenti eventi avvenuti in occasione di votazioni popolari e di elezioni del Consiglio nazionale.
Il Consiglio federale ha posto in consultazione la legislazione d'esecuzione relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Il Governo tiene quindi fede alla promessa fatta in occasione dei dibattiti parlamentari di voler presentare i progetti delle leggi d'esecuzione concernenti la NPC ancora prima della votazione popolare sulla modifica costituzionale. La procedura di consultazione sulla legislazione d'esecuzione durerà fino al 15 febbraio 2005, ma il suo svolgimento dipende dall'approvazione di Popolo e Cantoni della modifi-ca costituzionale in votazione il 28 novembre prossimo.
La commissione della scienza, dell' educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC CN )manda in consultazione il progetto di revisione delle disposizioni costituzionali sulla formazione destinate a fungere da base ad un aumento del grado di competitività internazionale del nostro sistema formativo, ad una maggiore mobilità intercantonale ed internazionale e ad un'uniformazione di singoli punti dei sistemi di formazione cantonali.
Il disegno di legge mira ad un'utilizzazione uniforme degli identificatori personali nei registri della Confederazione, quale condizione essenziale per lo scambio automatizzato di dati personali fra i servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni. Gli obiettivi principali perseguiti sono la razionalizzazione dello scambio, disciplinato dalla legge, di dati fra registri ufficiali e la semplificazione per la statistica federale dell'utilizzazione dei dati provenienti dai registri.
Con la modifica della legge sul mercato interno del 6 ottobre 1995 si perseguono i seguenti obiettivi principali: La revisione deve consentire di migliorare il funzionamento del mercato sopprimendo le restrizioni cantonali e comunali di accesso al mercato. Dal punto di vista del diritto individuale si intende rafforzare la libertà dell'esercizio professionale e impedire la possibile discriminazione dei cittadini svizzeri rispetto a quelli dell'UE a causa dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel giugno 2002. Sul piano istituzionale la funzione di sorveglianza della Commissione della concorrenza dev'essere infine rafforzata.
La Convenzione regola la partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni alla fase d'esercizio del portale d'informazione www.ch.ch dal 2005 al 2008. Essa sostituisce la convenzione attualmente in vigore, concernente la fase di progettazione del sito Internet.
La procedura per l'approvazione del diritto cantonale da parte della Confederazione e per l'informazione della Confederazione sui trattati dei Cantoni con l'estero sarà riveduta.