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In considerazione del rapporto del Consiglio federale del 23 maggio 2018 relativo all'obbligo di dichiarazione delle pellicce, è prevista l'introduzione della dichiarazione «vera pelliccia». Si prevede inoltre di precisare determinati termini relativi ai modi di ottenimento e di permettere la dichiarazione di origine «sconosciuta» per le pellicce e i prodotti di pellicceria.
Der Regierungsrat hat die Bildungsdirektion ermächtigt, eine Vernehmlassung zur Verordnung über die Ausbildungsbeiträge durchzuführen. Die Verordnung ist Teil der Stipendienreform, welche das Stipendienwesen einfacher und transparenter gestalten und mehr Studierenden Zugang zu Ausbildungsbeiträgen gewähren soll.
Con il suo progetto la Commissione propone di modificare la legge sull'asilo affinché le persone con lo statuto di persone bisognose di protezione (statuto S) possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente (statuto F). Anche le persone bisognose di protezione devono attendere tre anni dalla concessione dello statuto per poter ricongiungersi con le loro famiglie. La modifica legislativa proposta dovrebbe permettere alle autorità federali di garantire la protezione provvisoria dei profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa, senza oberare il sistema svizzero in materia di asilo con innumerevoli procedure di asilo individuali.
Il 16 marzo 2018 l'Assemblea federale ha approvato l'introduzione di una base legale nella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per la sorveglianza (osservazione) degli assicurati da parte degli assicuratori sociali in caso di sospetto di riscossione indebita delle prestazioni. Con l'allegata proposta di modifica dell'OPGA si intende emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione.
Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato l'Agenda Integrazione Svizzera e ha definito le indennità da versare ai Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati (MNA). Il progetto disciplina, da un lato, l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera. In questo contesto occorre aumentare la somma forfettaria a favore dell'integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi. Al tempo stesso occorre codificare a livello di ordinanza il processo di prima integrazione e l'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione per la promozione linguistica precoce. Dall'altro lato, il progetto disciplina l'indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai MNA. Le spese computabili sostenute dai Cantoni per l'assistenza e l'aiuto sociale ammontano a complessivi 100 franchi per giorno e MNA. Conformemente alla decisione del Consiglio federale, la Confederazione si farà carico di queste spese in ragione di 86 franchi.
La CET-S mette in consultazione due progetti preliminari sulla legge sul lavoro. Il progetto preliminare relativo all'iniziativa parlamentare 16.414 Iv. Pa. Graber Konrad prevede che i lavoratori con funzioni direttive o gli specialisti con un ampio potere decisionale nel loro ambito possano beneficiare di un orario di lavoro annualizzato, sempre che godano di una grande autonomia nel proprio lavoro e che nella maggior parte dei casi possano fissare autonomamente il proprio orario. Con l'introduzione dell'orario annualizzato per tali lavoratori verrebbe a cadere il limite attualmente in vigore della durata massima della settimana lavorativa e sarebbero ammesse fluttuazioni dell'orario settimanale, sempre che quest'ultimo non superi 45 ore nella media annuale. Il progetto preliminare relativo all'iniziativa parlamentare 16.423 Iv. Pa. Keller-Sutter prevede, per le due categorie menzionate sopra e alle medesime condizioni, che il datore di lavoro possa rinunciare a fare registrare la durata del lavoro e del riposo. Il campo di applicazione dell'articolo 73a dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) verrebbe quindi esteso.
L'avamprogetto di legge constituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». Introduce un obbligo di mostrare il viso dinanzi a certe autorità e una sanzione specifica per chiunque obblighi una persona a dissimulare il viso.
Con questo progetto si intende garantire il finanziamento dell'AVS e mantenere il livello delle rendite. In particolare, sono proposte misure indispensabili e urgenti che permettono di raggiungere questi obiettivi. Il progetto prevede l'armonizzazione dell'età di riferimento delle donne e degli uomini a 65 anni, misure per compensare l'aumento dell'età di riferimento delle donne, la flessibilizzazione della riscossione della rendita e un finanziamento supplementare a favore dell'AVS.