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Beim vorgeschlagenen Lohnabzugsverfahren haben die Arbeitgebenden vom Lohn ihrer Angestellten einen Abzug vorzunehmen und den abgezogenen Betrag an die Steuerverwaltung abzuliefern. Für die Arbeitgebenden ist der Lohnabzug obligatorisch. Für die Arbeitnehmenden ist er hingegen freiwillig, sie können darauf verzichten oder die Höhe des Abzugs selber bestimmen. Den Lohnabzug ist im Zeitpunkt der Lohnzahlung vorzunehmen und der abgezogene Betrag unverzüglich an die Steuerverwaltung zu überweisen. Die überwiesenen Beträge werden den Arbeitnehmenden jeweils an die Steuern des laufenden Steuerjahres angerechnet.
L'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni deve essere adattata a seguito della modifica dell'art. 10 cpv. 3bis della legge federale sulla statistica federale (LStat). Le modifiche proposte hanno per scopo principale di chiarire la ripartizione delle responsabilità e facilitare in modo generale il processo di accesso ai dati del REA come pure il loro utilizzo.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un avamprogetto per la modifica della LIDI e dell'OIDI, le quali autorizzano l'UST ad assumere il compito di un'emittente LEI (la cosiddetta Local Operating Unit, LOU) nel quadro del sistema globale Legal Entity Identifier (LEI) in Svizzera, rispettando la neutralità dei costi.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 9 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di un'ordinanza dell'UFAG. Propone sostanzialmente semplificazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'agricoltura.
Basandosi sui risultati di una valutazione esterna, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale. Con la riforma vengono abrogate le direttive di applicazione del DEFR per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale. Le disposizioni di tali direttive, completate da una serie di precisazioni, sono state in parte trasposte nell'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale approvato e posto in consultazione dal Consiglio federale il 1° aprile 2015. Altre parti e ulteriori disposizioni di applicazione vengono emanate nella nuova ordinanza dipartimentale.
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) deve essere modificata al fine di sgravare finanziariamente le famiglie. In primo luogo la compensazione dei rischi tra gli assicuratori è modificata affinché questi possano concedere ai loro assicurati tra i 19 e i 35 anni riduzioni dei premi differenziate; in secondo luogo i premi dei minorenni e dei giovani adulti in formazione che vivono in famiglie con reddito medio e basso sono ridotti in modo più marcato.
Il 26 settembre 2014 le Camere federali hanno approvato una modifica della legge sulla consultazione (FF 2014 6249; https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/6249.pdf). Di conseguenza, è necessario adeguare l'ordinanza sulla consultazione.
La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Il presente progetto crea la base legale che consente di trasformare la CTI in un istituto di diritto pubblico. L'avamprogetto di legge definisce l'organizzazione del nuovo istituto denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)». L'organo di promozione proseguirà anche nella sua nuova forma giuridica la missione dell'attuale CTI. Con la riorganizzazione della CTI viene attuata la mozione Gutzwiller 11.4136.
Nel quadro della prevista revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) dovranno essere effettuati diversi adeguamenti: Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), pubblicazione dei dati della RIC e della rimunerazione unica, informazioni da fornire a Cantoni e Comuni sugli impianti che ricevono la RIC o la rimunerazione unica e definizione di piccola centrale idroelettrica e bonus per le opere idrauliche.
Nell'allegato progetto preliminare di modifica dell'articolo 175 della Costituzione federale si propone di portare da sette a nove il numero dei membri del Consiglio federale. La modifica permette da un lato di migliorare la rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche e dall'altro di ripartire tra un numero maggiore di persone i compiti di governo diventati con il passare del tempo considerevolmente più onerosi. L'equa rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle diverse regioni linguistiche continuerà a essere sancita nell'articolo 175 capoverso 4 della Costituzione federale. Questa disposizione viene formulata in modo da far meglio concordare le diverse versioni linguistiche.
L'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) disciplina la gestione dei rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Nel caso in cui lo smaltimento degli altri rifiuti soggetti a controllo richiedesse una serie di misure organizzative, per la loro consegna è necessario presentare documenti di accompagnamento. I rifiuti interessati sono designati nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti. Nel movimento transfrontaliero di rifiuti vanno estese le possibilità di un'esecuzione elettronica degli obblighi di notifica.
Il progetto sottoposto a indagine conoscitiva presenta modifiche di 17 ordinanze agricole del Consiglio federale, di due atti normativi del DEFR e di uno dell'UFAG. Propone sostanzialmente semplificazioni amministrative nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'agricoltura e adeguamenti delle unità standard di manodopera.
La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri va adeguata agli articoli 121a e 197 numero 9 della Costituzione federale, accettati in occasione della votazione del 9 febbraio 2014 sull'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». L'immigrazione degli stranieri sarà soggetta a nuove regole.
Il sistema esistente, che prevedere l'indennizzo diretto del personale delle commissioni federali di stima (CFS) tramite i proventi delle tasse versate dall'espropriante, non è più adeguato alle esigenze odierne. I presidenti e le presidenti delle CFS si assumono attualmente i rischi relativi ai costi e ciò comporta una certa dipendenza dall'espropriante. La revisione intende ovviare a tale problema scindendo la fase di riscossione delle tasse da quella del versamento delle indennità alle CFS. La funzione di cassa sarà assunta dalla Confederazione: questo permetterà alle CFS di svolgere il loro lavoro in maniera indipendente dall'espropriante.
Una convenzione quadro di diritto pubblico definisce la collaborazione fra i diversi livelli dello Stato federale nell'ambito dell'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera del 2007. Poiché questa base legale è in vigore fino alla fine del 2015, nel novembre 2013 il Comitato direttivo del Governo elettronico in Svizzera ha incaricato la segreteria di elaborare, coinvolgendo i diversi attori, le basi giuridiche e istituzionali necessarie, a partire dal 2016, per la collaborazione in materia di Governo elettronico.
Sulla base di un'evaluazione dei risultati finora ottenuti e dei risultati ottenuti nel quadro di diversi workshop con esperti si è proceduto allo sviluppo strategico del programma di Governo elettronico in Svizzera. In questo contesto sono state definite le diverse varianti dell'organizzazione del Governo elettronico, che a metà anno verranno sottoposte alle differenti unità della Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai gruppi d'interesse nel quadro di un'indagine conoscitiva. Il processo politico per creare le future basi giuridiche della collaborazione in materia di Governo elettronico in Svizzera sarà avviato all'inizio del 2015.
L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare basi legali formali unitarie per la gestione e l'organizzazione della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione. L'avamprogetto comprende, tra l'altro, la classificazione di informazioni, la protezione dei mezzi TIC, i controlli di sicurezza relativi alle persone e la procedura di sicurezza unificata relativa alle aziende. In considerazione delle esigenze della società dell'informazione prevede inoltre a livello federale un'organizzazione inter-autorità della sicurezza delle informazioni.
La proposta ristrutturazione del settore dell'asilo si fonda sul rapporto finale del 29 ottobre 2012 del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni, incaricato di attuare il rapporto sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo del marzo 2011. In occasione della conferenza sull'asilo del 21 gennaio 2013, i Cantoni, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri hanno approvato all'unanimità sia il rapporto sia gli elementi cardinali dell'assetto «Ristrutturazione del settore dell'asilo». L'obiettivo principale della proposta ristrutturazione è una marcata velocizzazione delle procedure d'asilo. L'idea è di svolgere la maggior parte delle procedure interamente nei centri della Confederazione, fino al passaggio in giudicato delle decisioni. Quale misura accompagnatoria alla procedura accelerata è proposta una consulenza gratuita sulla procedura e il gratuito patrocinio dei richiedenti l'asilo.
In adempimento dell'iniziativa parlamentare 10.467 l'avamprogetto di revisione della legge federale sul credito al consumo introduce il divieto di pubblicità aggressiva per il credito al consumo. Secondo l'avamprogetto questo divieto dovrebbe però concretarsi grazie all'autoregolamentazione del settore creditizio. Inoltre prevede disposizioni concernenti un più preciso esame della capacità creditizia dei consumatori, oltre ad alcune modifiche formali di minore entità.
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
Le disposizioni sul voto elettronico (VE) dell'ordinanza sui diritti politici vanno modificate alla luce del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, la cui pubblicazione è prevista nel giugno del 2013. La revisione mira a snellire le norme sul voto elettronico, relegando le disposizioni di dettaglio in un regolamento tecnico (ordinanza della Cancelleria federale). Si tratta inoltre di adeguare la procedura di approvazione e innalzare i limiti quantitativi previsti per l'elettorato verificando il rispetto dei nuovi requisiti in materia di sicurezza (verificabilità, audit).
Sulla base del terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, che sarà presentato dal Consiglio federale nel giugno 2013, le basi legali per il voto elettronico dovranno essere adeguate. Oltre all'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici che dovrà essere riveduta, entrerà in vigore un nuovo RT VE. Quest'ultimo rappresenta un'ordinanza della Cancelleria federale e disciplina le condizioni che un sistema o un Cantone dovrà adempiere per essere ammesso dalla Cancelleria federale a una prova di VE. Il Regolamento contiene requisiti in materia di sicurezza posti ai sistemi di VE e al loro esercizio (in particolare la verificabilità), nonché disposizioni inerenti ai controlli (audit). La quota dell'elettorato ammesso potrà essere aumentata in funzione delle misure messe in atto relative alla verificabilità. L'attuazione di dette misure avrà luogo, come previsto, a tappe.
Il progetto concerne alcune modifiche, divenute ormai improrogabili, del diritto in materia di elezioni del Consiglio nazionale. Un maggior ricorso ai mezzi informatici durante la fase preparatoria, piuttosto breve, del rinnovo integrale del Consiglio nazionale dovrà permettere che, anche in futuro, esso possa essere organizzato in modo conforme alle prescrizioni, nonostante il continuo e costante aumento del numero di candidature, liste, congiunzioni e sottocongiunzioni di liste.
L'ordinanza sulle rilevazioni statistiche deve essere sottoposta a una modifica per due motivi: da un lato un nuovo regolamento UE, diventato vincolante per la Svizzera nell'ambito degli accordi bilaterali, richiede alcuni adeguamenti del diritto nazionale nel settore della statistica federale e dall'altro il Consiglio federale è stato incaricato dal legislatore di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli dei collegamenti di dati statistici.