Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
La legislazione svizzera in materia di armi presenta lacune e imprecisioni che, a seconda dell’interpretazione, possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica. Tali lacune derivano in primis dallo sviluppo tecnologico di oggetti che non rientrano tra le definizioni della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54) o dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541). Si tratta ad esempio di armi ad aria compressa ad alta potenza, lanciafiamme per uso privato e sistemi di armi modulari che per via della loro composizione non rientrano attualmente nel vigente diritto in materia di armi. Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor ha inoltre presentato il 9 settembre 2020 l’interpellanza 20.3968 «Rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo professionale di armi da collezione». Nel suo parere dell’11 novembre 2020 il Consiglio federale ha annunciato l’intenzione di introdurre, in occasione della prossima revisione dell’ordinanza sulle armi, disposizioni che consentano ai commercianti di armi di importare armi da fuoco per il tiro a raffica per poter mostrare concretamente tali armi a potenziali clienti o proporle in una vendita all’asta.
La Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026 stabilisce gli orientamenti, gli obiettivi e le misure della politica di sicurezza svizzera in un contesto internazionale più instabile e imprevedibile. Essa definisce tre direzioni di intervento con dieci obiettivi e oltre 40 misure per rafforzare la resilienza, le capacità di difesa e protezione e la cooperazione internazionale rispetto alle minacce alla sicurezza interna ed esterna.
La nuova forma giuridica considera in maggior misura le mutate esigenze in materia di politica di sicurezza rispetto all’attuale SA di diritto privato. In tal modo la Confederazione disporrà di strumenti di controllo più efficaci e descritti in maniera più precisa. Pertanto il Consiglio federale crea la certezza del diritto e prende in considerazione i punti critici espressi in Parlamento.
L’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) vieta l’esportazione di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi e additivi per carburanti a destinazione della Russia e dell’Ucraina o per un uso in questi due Paesi.
Il divieto di esportazione è stato disposto nel 2022 per la durata di quattro anni sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. In data 19 novembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di estendere il divieto di esportazione e ha incaricato il DEFR di elaborare una base legale per il contenuto dell’ordinanza.
Il Consiglio federale intende fornire alle giovani Svizzere una panoramica approfondita delle possibilità e delle opportunità offerte dall’esercito e dalla protezione civile. A tale scopo intende introdurre una giornata informativa obbligatoria per le giovani donne, come già previsto per i giovani uomini. L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne richiede una modifica della Costituzione federale come pure determinate modifiche legislative.
Il 21 marzo 2025, il Parlamento ha approvato la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) volta a migliorare gli effettivi nella protezione civile. A tal fine prevede una serie di misure, tra cui la possibilità, per le organizzazioni di protezione civile (OPC) di Cantoni in cui si ravvisa una carenza di effettivi della protezione civile, di essere riconosciute come istituti d’impiego del servizio civile, ciò che permetterà di obbligare persone tenute a prestare servizio civile a compiere una parte del loro servizio in un’OPC. Il progetto di revisione contiene le relative disposizioni d’esecuzione, che sono in gran parte di natura organizzativa e amministrativa.
Modifiche di legge e richiesta di finanziamento per l’ulteriore sviluppo e la gestione dei canali per l’informazione, l’allerta e l’allarme alla popolazione.
L’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina vieta l’esportazione di diversi beni rilevanti per la guerra sia nella Federazione Russa che in Ucraina. Quest’ultimo provvedimento è necessario per rispettare il principio di parità di trattamento sancito dal diritto di neutralità. Poiché l’UE non prevede divieti di esportazione dei beni in questione verso l’Ucraina, queste misure non potevano essere adottate in base alla legge sugli embarghi. Sono state quindi emanate in base all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e hanno carattere temporaneo. La validità delle ordinanze emanate in base a questa disposizione costituzionale può essere prorogata una sola volta, in conformità con l’articolo 7c, capoverso 2, della legge sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione. Tuttavia, l'ordinanza decade automaticamente se il Consiglio federale non presenta all’Assemblea federale, entro sei mesi dalla proroga, un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. Il nuovo decreto mira quindi a creare una nuova base legale che consenta al Consiglio federale di estendere all’Ucraina le misure coercitive adottate nei confronti della Russia, qualora ciò sia necessario per salvaguardare gli obblighi di neutralità del Paese.
La nuova ordinanza disciplinerà i dettagli relativi alla sanità militare e colmerà le lacune, ad esempio l’esercizio della professione del personale medico militare a livello nazionale. L’ordinanza sulla sanità militare costituirà l’equivalente degli atti normativi cantonali in materia di sanità, ospedalizzazione e agenti terapeutici applicabili al settore civile.
Sono apportate modifiche all’ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione civile (OPCi) in vigore attinenti al settore delle costruzioni di protezione.
L’ordinanza disciplina l’esercizio delle centrali e della riserva di energia elettrica complementare in conformità con l’ordinanza sulla riserva invernale (OERI) come misura di intervento sulla base della legge sull’approvvigionamento del Paese. Contrariamente a quanto previsto dall’OERI, l’energia complementare prodotta deve poter essere immessa nel mercato dell’elettricità.
Nel Cantone dei Grigioni, quale Cantone di montagna con 150 valli e un insediamento decentralizzato, una gestione delle catastrofi e delle situazioni di emergenza rapida e di elevata qualità riveste un'importanza particolare.
In relazione alla gestione delle catastrofi e delle situazioni di emergenza degli scorsi anni (frana di Bondo, incendi boschivi nel Moesano, pandemia di COVID-19, frana di Brienz, conflitto in Ucraina, ecc.) gli stati maggiori di condotta comunali e lo stato maggiore di condotta cantonale hanno potuto raccogliere esperienze importanti, le quali ora devono confluire nella presente revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione. La revisione parziale tiene in considerazione anche diverse proposte di misure risultanti dalla valutazione della gestione della crisi nel Cantone dei Grigioni durante la pandemia di COVID-19 commissionata all'ETH di Zurigo.
Ad esempio, la possibilità di istituire uno stato maggiore di condotta regionale deve ora essere definita esplicitamente nella LCPP. Ciò al fine di illustrare una possibile collaborazione intercomunale. Inoltre, la condotta dello stato maggiore di condotta cantonale non deve più essere rimbalzata tra la Polizia cantonale e l'ufficio competente per la protezione della popolazione, bensì deve essere garantita dall'ufficio competente in modo continuativo. La Polizia cantonale continuerà sì a essere presente su una piazza sinistrata in veste di primo partner della protezione della popolazione, tuttavia assumerà la condotta solo in sostituzione dello SMCC fino a quando la condotta potrà essere assunta da quest'ultimo.
Con effetto al 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), ciò che nel Cantone dei Grigioni avrebbe comportato una massiccia riduzione degli effettivi dei militi della protezione civile (mil PCi) se negli scorsi anni non fossero state adottate contromisure corrispondenti come ad esempio il prolungamento dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile.
L'attenzione dell'attuale revisione parziale della legge sulla protezione civile si concentra soprattutto sul mantenimento degli effettivi delle squadre e dei quadri. Tramite un sistema di incentivazione occorre garantire che in futuro sia possibile reclutare un numero sufficiente di quadri della protezione civile.
L'attenzione principale si concentra inoltre sul finanziamento sufficiente della costruzione di rifugi pubblici nei comuni che presentano una carenza di posti protetti. Per il finanziamento dei rifugi pubblici, a titolo di novità viene introdotto un contributo sostitutivo anche nei casi in cui un rifugio potenzialmente utilizzabile viene soppresso a beneficio dei proprietari. Si rinuncia poi alla graduazione in base alle dimensioni dei rifugi e viene introdotta una tassa unitaria.
Al fine di compensare l'onere amministrativo associato agli interventi a favore della collettività, in futuro tutti i costi dovranno inoltre essere assunti da chi li causa o dai richiedenti (organizzatori).
Nell’attuale legge federale del 20 dicembre 2019 (stato 1° settembre 2023) sulla protezione civile e sulla protezione civile, le disposizioni relative alle responsabilità e alle quote di finanziamento di CMS devono essere modificate.
Il progetto prevede che i Paesi, in prevalenza occidentali, che hanno acquistato materiale bellico svizzero potranno riesportarlo in uno Stato terzo una volta trascorsi cinque anni dalla firma della dichiarazione di non riesportazione, sempre che siano rispettate alcune condizioni relative al diritto internazionale e al rispetto dei diritti umani. Il progetto è conforme al diritto della neutralità.
Il regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice dei visti Schengen va a completare la procedura esistente per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. In caso di minaccia alla salute pubblica sarà possibile prevedere restrizioni d’entrata e altre misure alle frontiere esterne Schengen. La nuova procedura di allontanamento permetterà di allontanare più facilmente le persone straniere che soggiornano illegalmente in Svizzera e vengono intercettate nella zona in prossimità della frontiera. Saranno inoltre apportate modifiche di carattere redazionale alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per uniformare la terminologia di quest’ultima al codice dei visti Schengen. Con l’ulteriore modifica della LStrI il Dipartimento federale degli affari esteri ottiene accesso al sistema nazionale ETIAS.
L’avamprogetto di ordinanza posto in consultazione prevede la delega alla Società Anonima Svizzera per il Gas Naturale (Swissgas) del compito di diritto pubblico consistente nella preparazione e nell’attuazione operativa dell’Accordo di solidarietà sul gas. L’avamprogetto di ordinanza intende regolamentare le misure preparatorie affinché la Svizzera possa presentare richieste di forniture solidali. L’avamprogetto disciplina altresì la procedura per l’elaborazione delle richieste estere di fornitura di gas.
Le modifiche relative all’ulteriore sviluppo delle forze armate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018. Con la presente revisione dell’Ordinanza sull’assicurazione militare, verranno attuati gli adeguamenti non ancora effettuati a causa dell’ulteriore sviluppo dell’esercito.
Con la modifica del 29 settembre 2023 della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS128), il Parlamento ha deciso di introdurre un obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche. Con l’OCS il Consiglio federale presenta le disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della LSIn. L’ordinanza disciplina la Ciberstrategia nazionale e il suo comitato direttivo, i compiti dell’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS); lo scambio di informazioni tra l’UFCS e le autorità e le organizzazioni per la protezione contro gli ciberincidenti e ciberminacce come pure l’obbligo di segnalare gli ciberattacchi.
Nella primavera del 2023, il Consiglio federale ha definito i parametri della futura organizzazione di crisi e incaricato il DDPS di redigere una nuova ordinanza. Il progetto in consultazione prevede l’istituzione, in caso di future crisi complesse di vario genere, di uno stato maggiore di crisi politico-strategico subordinato al dipartimento responsabile secondo la situazione. Il dipartimento responsabile può impiegare anche uno stato maggiore di crisi operativo. Per garantire una gestione delle crisi completa e interdipartimentale che possa attivarsi in modo rapido e sistematico, è prevista anche l'istituzione di un uno stato maggiore centrale permanente.
Il progetto di modifica della Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMG; RS 514.51) risponde al mandato conferito al Consiglio federale dal Parlamento il 18 dicembre 2023 con l'approvazione della mozione 23.3585 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S). L'obiettivo della modifica è quello di introdurre un nuovo articolo (22b) nella LMG che prevede la facoltà, per il Consiglio federale, di derogare ai criteri di autorizzazione per affari con l’estero in presenza di eventi straordinari e se lo impone la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese.
In den letzten Jahren haben Angriffe auf die Informatiksysteme der kantonalen Verwaltung stark zugenommen. Der Schutz von Informationen vor Cyberangriffen und anderen Bedrohungen wird immer wichtiger und ist eine unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren der Verwaltung. Mit dem neuen Informationssicherheitsgesetz sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, um die Informations- und Cybersicherheit in der Kantonsverwaltung zu stärken.
L’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia consente alla Svizzera, in caso di dichiarazione dell’emergenza e dopo aver adottato tutte le misure nazionali possibili, di presentare una richiesta di solidarietà agli altri due Stati contraenti per l’approvvigionamento dei clienti protetti in Svizzera. Viceversa, anche la Svizzera può ricevere una richiesta di solidarietà in caso di emergenza. I tre Stati garantiscono inoltre di non limitare le capacità di trasporto esistenti nelle loro reti in caso di attuazione delle misure di solidarietà.
La modifica della LSC è intesa ad attuare la mozione 22.3055 Aumentare gli effettivi dell’esercito con misure che interessano il servizio civile depositata dal Gruppo dell’Unione democratica di centro, che indica sei misure per ridurre l’elevato numero di ammissioni al servizio civile sostitutivo (servizio civile) di militari incorporati nell’esercito.
La modifica della legge mira a uniformare le prestazioni delle IPG eliminando le differenze di trattamento nella concessione delle prestazioni accessorie, che attualmente vengono erogate solo a chi presta servizio. Inoltre, si terrà maggiormente conto delle esigenze dei neonati quando la madre deve essere ricoverata per un lungo periodo poco dopo la loro nascita. Infine, si terrà maggiormente conto della necessità dei bambini con gravi problemi di salute di avere presso di sé i genitori durante il ricovero.