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La vigente ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari deve essere adeguata nel quadro dell’attuazione dell’oggetto del Consiglio federale 23.050 «Legge sugli assegni familiari. Modifica (Introduzione di una perequazione completa degli oneri)».
Nuova base giuridica per la creazione, la gestione e il finanziamento di un registro delle malattie rare, per il sostegno finanziario di informazioni coordinate su strutture di assistenza adeguate e specializzate per combattere le malattie rare e per il sostegno finanziario delle attività di informazione e consulenza delle organizzazioni di diritto pubblico o privato sulle malattie rare.
La CSEC-N ha deciso di opporre un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)». Il suo progetto si fonda su un obbligo di dichiarazione concernente i prodotti ottenuti da animali sottoposti ad alcune pratiche dolorose senza stordimento preliminare. Tale obbligo, entrato in vigore nel luglio 2025 a livello di ordinanza, riguarda in particolare il foie gras, il magret e il confit ottenuti da anatre e oche sottoposte a ingozzamento. La Commissione propone di introdurre un monitoraggio delle importazioni a titolo professionale e l’adozione di misure da parte del Consiglio federale dopo 5 anni se non si constata una diminuzione delle importazioni commerciali. Propone parimenti di sancire l’obbligo di dichiarazione a livello di legge. Alcune minoranze propongono di adattare le modalità del controprogetto, mentre un’ulteriore minoranza propone di non entrare in materia.
Il progetto in attuazione della mozione 21.4516 Schilliger «Garantire la gerarchia della rete stradale nei centri abitati e fuori» modifica la normativa vigente stabilendo espressamente che in caso di riduzione dei limiti di velocità su strade a prevalenza motorizzata occorre preservare la gerarchia della rete stradale e dimostrare tramite perizia l’adempimento di tale requisito. La protezione della popolazione da rumore eccessivo dovrà essere assicurata in primo luogo attraverso l’obbligo di dotare le strade di scorrimento nei centri abitati di un rivestimento fonoassorbente.
Con la modifica del 14 giugno 2024 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (scambio di dati, compensazione dei rischi), gli assicurati residenti all'estero sono stati inclusi nella compensazione dei rischi. Nell'ambito del presente progetto, questa modifica di legge viene attuata nell'ordinanza. Il 24 novembre 2024, l'elettorato svizzero ha approvato la modifica della LAMal (finanziamento uniforme delle prestazioni). Ciò richiede alcuni adeguamenti nell'OCoR. Anche queste modifiche saranno attuate nel presente progetto.
In seguito all’introduzione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia, la disposizione in materia di adeguatezza dei piani di previdenza del 2° pilastro di cui all’articolo 1 OPP 2 dovrà essere modificata. Come preannunciato nel messaggio relativo al progetto, la 13a mensilità andrà esclusa dalla valutazione dell’adeguatezza. Questo adeguamento offrirà l’occasione per procedere anche ad altre modifiche di ordinanza necessarie nell’ambito del 2° pilastro e porle in vigore nel quadro di un pacchetto di modifiche di ordinanza.
Con il presente progetto, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale intende dare un nuovo orientamento alla politica in materia di canapa e porre così al centro la salute pubblica e la protezione dei giovani. Propone di disciplinare in modo completo l’impiego della canapa a scopi non medici in una «legge sui prodotti della canapa». Il divieto della canapa deve essere abrogato. Coltivazione, fabbricazione e vendita della canapa devono essere disciplinate senza incoraggiare il consumo.
Il regolamento disciplina l’attuazione a livello nazionale nel caso in cui la Svizzera si trovasse in una situazione di grave carenza di gas e dovesse richiedere ai Paesi contraenti l’applicazione dell'accordo sulla solidarietà nel settore del gas e forniture di gas solidali.
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati propone di modificare la legge sul lavoro in modo tale che i Cantoni possano fissare sino a 12 domeniche all’anno, in luogo delle 4 attuali, durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.
Il Parlamento deve approvare gli altri Stati partner interessati e adeguati con cui la Svizzera deve introdurre lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari secondo lo standard internazionale a partire dal 2027 e scambiare i dati per la prima volta nel 2028.
L’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero, attualmente del 3,8 per cento e con scadenza a fine 2027, dovrà essere prorogata per ulteriori otto anni e applicarsi fino al 31 dicembre 2035. Con tale misura si intende attuare la mozione Friedli 24.3635 trasmessa dal Parlamento.
Il nuovo accordo tra la Svizzera e l’Ucraina disciplina la cooperazione nella ricostruzione dell’Ucraina con il coinvolgimento del settore privato svizzero e deve essere approvato dal Parlamento.
Estensione della rete SAI della Svizzera con gli Stati partner interessati e che soddisfano alle condizioni della norma internazionale dal 2027.
Il presente pacchetto si inscrive nel solco delle comprovate relazioni tra la Svizzera e l’UE. Stabilizza la via bilaterale, che si è dimostrata valida, e garantisce che gli accordi bilaterali esistenti funzioneranno anche in futuro. Permette inoltre di sviluppare le relazioni nei settori che maggiormente interessano alla Svizzera. Ad esso si aggiungono misure nazionali che non sono obbligatorie per l’attuazione dei trattati internazionali in questione, ma sono state elaborate dal Consiglio federale per rispondere a esigenze di politica interna.
Le presenti disposizioni attuative disciplinano i fondamenti del sistema d’informazione sui controlli della circolazione (SICC), affidandone l’organizzazione e la gestione al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 89t della legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01). Pertanto si intendono abrogate le rispettive disposizioni dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013).
Come con gli altri Paesi confinanti, anche con la Germania dovrà essere stipulato un trattato internazionale moderno sul confine comune. Questo servirà soprattutto a migliorare la trasparenza e la chiarezza del tracciato di confine indiscusso sulla base di coordinate moderne sia per le cittadine e i cittadini che per le autorità interessate. Inoltre, le autorità competenti saranno sollevate da compiti ormai obsoleti. Sarà inoltre introdotta una regola chiara e trasparente in materia di competenze per la manutenzione dei tratti di confine concordati. Il trattato prevede inoltre l’istituzione di una commissione frontaliera.
Il Consiglio federale intende opporre un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)». Il controprogetto indiretto consiste in una nuova legge quadro sull'inclusione delle persone con disabilità e in una modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale intende inoltre abrogare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn).
Con la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 21 marzo 2025 il Parlamento ha deciso che l’AI contribuirà finanziariamente all’intervento precoce intensivo (IPI) per i bambini con gravi disturbi dello spettro autistico. Con la presente ordinanza, il Consiglio federale presenta le disposizioni di attuazione di questa modifica di legge. L’ordinanza disciplina le modalità dell’IPI, i requisiti per la partecipazione a un IPI, le modalità relative alla partecipazione dell’AI all'assunzione dei relativi costi, nonché la raccolta e la trasmissione dei dati a fini statistici e di vigilanza.
Il 13 marzo 2024, adottando la mozione 23.3966 CSEC-S «Esposizione nazionale», il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di definire le condizioni quadro per una prossima esposizione nazionale con data di svolgimento a partire dal 2030. Dopo attento esame, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che a tal fine occorre una base legale a sé stante in forma di legge speciale. Con la legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali (LPEN) intende ora definire le condizioni quadro richieste e creare la necessaria base legale.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) et dell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621) in un’ordinanza sugli imballaggi (OI).
Il progetto d’ordinanza concretizza l’introduzione dell’identità elettronica statale (e-ID) in Svizzera. Regola l’infrastruttura di fiducia tramite la quale vengono emesse l’e-ID e altri mezzi di autenticazione elettronici. Questa infrastruttura comprende registri per la gestione degli identificativi e applicazioni per conservare e verificare i mezzi di autenticazione elettronici. L’e-ID è richiesto online e l’Ufficio federale di polizia è responsabile della sua emissione. L’identità può essere verificata online o in presenza presso i centri cantonali di registrazione o, nel caso degli Svizzeri all’estero, presso la rappresentanza consolare competente. Le informazioni tecniche, come i formati e gli standard, sono definite come raccomandazioni, ma possono essere dichiarate in parte vincolanti.
Nel quadro dell’attuazione di un’iniziativa parlamentare la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone una modifica del Codice civile (CC; RS 210). L’obiettivo del progetto è favorire la partecipazione il più possibile paritaria di entrambi i genitori alla cura dei figli, nel caso in cui i genitori che esercitano congiuntamente l’autorità parentale non riescano ad accordarsi su un modello di accudimento. A tale scopo la Commissione pone in consultazione due varianti di attuazione dell’iniziativa parlamentare.
Oggetto del presente progetto posto in consultazione è la revisione parziale della legge sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80). La modifica della LUFI serve ad attuare il punto 2 della mozione 23.3498 CAPTE-N: «Proteggere il diritto d'acqua immemorabile e istituire un quadro chiaro per l'applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali». Questa modifica richiede anche un adeguamento del Codice civile svizzero (CC; RS 210).
Con la revisione parziale sono create le basi per un accesso ai servizi d’emergenza della polizia, dei pompieri e dei servizi sanitari tramite una funzione testuale. Vengono inoltre introdotti accanto ai servizi d’emergenza la categoria dei servizi di assistenza e consulenza nonché un numero breve per l’aiuto alle vittime. Infine, sono oggetto di adeguamento anche alcune disposizioni tecniche (in particolare relative alle chiamate d’emergenza provenienti da veicoli, NGeCall). Nel complesso, la revisione parziale costituisce un primo passo verso la modernizzazione del settore delle chiamate e dei servizi d’emergenza.
Gli organismi alloctoni invasivi possono causare gravi danni alla salute nonché sul piano ecologico ed economico. Per ridurre al minimo questi effetti, è necessario adottare misure globali il più presto possibile. Le attuali basi giuridiche non sono sufficienti. Nella legge sulla protezione dell’ambiente i Cantoni saranno ora autorizzati a regolamentare le misure contro gli organismi alloctoni invasivi. La Confederazione emana tali prescrizioni per le grandi infrastrutture come le strade nazionali.